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Sentenza — n. 36073/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conditional sentence revocation due to new crimes committed within five years.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36073/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the appeal filed by Michele Partipilo against the revocation of his conditional sentence benefits. The lower court revoked the suspension based on new crimes committed within five years of the original sentences becoming final, citing specific articles of the Penal Code. The court determined that these were statutory revocation grounds ('revocation of right') rather than errors in granting the benefit, rendering the appellant's arguments regarding prior case law irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 163, 164, 168 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The court dismisses appeals challenging the revocation of conditional sentence benefits when the revocation is based on new crimes committed within the statutory five-year period, as this constitutes a mandatory revocation of right independent of whether the judge was aware of such causes at the time of granting the benefit.

Parole chiave

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conditional sentence revocation new crimes within five years mandatory revocation of right penal code article 168 execution of penalties statutory revocation grounds Italian criminal procedure revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 163 c.p.
pen., per effetto della commissione, in epoca antecedente alla data dell'irrevocabilità della sentenza de qua, dei medesimi reati giudicati con la citata sentenza della Corte di appello di Bari dell'11.10.2022 la cui pena, cumulata a quella precedentemente sospesa supera i limiti di cui all'art. 163 cod.
Art. 164 c.p.
264381, secondo cui «il giudice dell'esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod.
Art. 168 c.p.
La revoca, invece, del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza del Tribunale di bari in data 4 novembre 2020, irrevocabile il 29 settembre 2021, trova il suo fondamento nell'art. 168, comma 1 n.
Art. 616 c.p.p.
Alla reiezione del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 163 cod. pen
pen., per effetto della commissione, in epoca antecedente alla data dell'irrevocabilità della sentenza de qua, dei medesimi reati giudicati con la citata sentenza della Corte di appello di Bari dell'11.10.2022 la cui pena, cumulata a quella precedentemente sospesa supera i limiti di cui all'art. 163 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla reiezione del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381
Il ricorrente invoca, in particolare, l'errata applicazione di Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381, secondo cui «il giudice dell'esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PARTIPILO MICHELE nato a BARI il 27/02/1992 avverso l'ordinanza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; lette le conclusioni del PG Qs„,n/\ cà-e

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, su richiesta del Procuratore generale, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Michele Partipilo con sentenza del Tribunale di Bari del 9 aprile 2014, irrevocabile il 5 luglio 2016 e della Corte di appello di Bari del 4 novembre 2020, irrevocabile il 29 settembre 2021. A ragione della decisione ha richiamato, quale causa della revoca, gli artt.163 e s. cod. proc. pen., come si evincerebbe dalla «consecuzione temporale delle condanne riportate e risultanti dall'acquisito ordine di esecuzione».

2. Avverso detta ordinanza, ricorre per cassazione il condannato, per il tramite del difensore di fiducia avv. Gaetano Sassanelli, e lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato ossequio al dettato di cui all'art.164 cod. pen., nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente invoca, in particolare, l'errata applicazione di Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381, secondo cui «il giudice dell'esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio». Nel caso di specie, il Giudice di merito era certamente a conoscenza del precedente ostativo, sicché nessuna revoca del beneficio poteva essere consentita.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Luca Tampieri, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 25 gennaio 2024, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, dev'essere rigettato poiché le censure sono eccentriche rispetto al thema decidendum.

2. Emerge dagli atti e, segnatamente dall'istanza del Pubblico ministero, introduttiva dell'incidente di esecuzione, inserita nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso in data 20 settembre 2023, che la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso con la sentenza del Tribunale di Bari in data 9 aprile 2014, irrevocabile il 5 luglio 2016, trova il suo fondamento nell'art. 168, comma 1 n. 1), cod. pen., per effetto della commissione di reati, commessi dal 30 novembre al 31 dicembre 2018 (e, dunque, entro il quinquennio dall'irrevocabilità della sentenza de qua), giudicati con sentenza della Corte di appello di Barri dell'Il ottobre 2022.

La revoca, invece, del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza del Tribunale di bari in data 4 novembre 2020, irrevocabile il 29 settembre 2021, trova il suo fondamento nell'art. 168, comma 1 n. 2), cod. pen., per effetto della commissione, in epoca antecedente alla data dell'irrevocabilità della sentenza de qua, dei medesimi reati giudicati con la citata sentenza della Corte di appello di Bari dell'11.10.2022 la cui pena, cumulata a quella precedentemente sospesa supera i limiti di cui all'art. 163 cod. pen.

In tal modo chiarite le ragioni della revoca operata dal Giudice dell'esecuzione, che si è espresso con motivazione certamente sintetica, ma adeguata ove doverosamente letta unitamente all'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione, è evidente che in entrambi i casi la revoca del beneficio attiene a ipotesi di revoca "di diritto"; ciò che priva di ogni rilievo il riferimento, contenuto nel ricorso, al principio espresso da Sez. U Longo, citata, riguardante l'ipotesi in cui il beneficio sia stato concesso in presenza di cause ostative indicate al quarto comma dell'art. 164cod. pen.

3. Alla reiezione del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe