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Sentenza — n. 35831/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution court order for improper sentence calculation failure to separate crimes before cumulative increase.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35831/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the execution court's order regarding the recalculation of Alfredo Trovato's sentence due to procedural errors in applying the continuation rule. The defense argued the judge failed to separate satellite crimes before applying cumulative increases, violating established case law. The court ruled that the execution judge must first isolate individual offenses before determining the base penalty and subsequent increases, thereby invalidating the original calculation method.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 78 c.p.: In execution proceedings for sentence continuation, the judge must first separate individual offenses to identify the base penalty before applying cumulative increases, ensuring distinct calculation of satellite crime penalties.

Parole chiave

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sentence continuation execution proceedings cumulative increase satellite crimes procedural error penal calculation judicial separation alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
Alfredo Trovato ricorre avverso l'ordinanza del 22/09/2022 della Corte di appello di Reggio Calabria che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod.
Art. 78 c.p.
Sotto altro aspetto, il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 78 cod.
Art. 606 c.p.p.
Salvatore Silvestro, ricorre per cassazione denunciando vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett.
art. 671 cod. proc. pen
Alfredo Trovato ricorre avverso l'ordinanza del 22/09/2022 della Corte di appello di Reggio Calabria che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo ai reati giudicati mediante le seguenti sentenze:
art. 81 cod. pen
In particolare, ove il giudice dell'esecuzione si trovi a dover operare la rideterminazione della pena, per la continuazione tra reati separatamente giudicati con più sentenze, ciascuna delle quali afferente a plurime violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod.
art. 78 cod. pen
Sotto altro aspetto, il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 78 cod. pen., sostenendo che il criterio moderatore del cumulo materiale non sia stato applicato, prima di procedere alla riduzione del rito.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla
Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, Romano
Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte
259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv.
Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, Di Stefano
248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, Di Stefano, Rv.
Sez. 5, n. 43044 del 4.5.2015, Dedinca
pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta» (Sez. 5, n. 43044 del 4.5.2015, Dedinca, rv.
Sez. 1, n. 42316 del 11.11.2010, Cutaia
265867; così anche Sez. 1, n. 42316 del 11.11.2010, Cutaia, rv.
Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, Mabouka
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Testo completo

nte SENTENZA sul ricorso proposto da: TROVATO ALFREDO nato a MESSINA il 07/05/1965 avverso l'ordinanza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoL;

RITENUTO IN FATTO

1. Alfredo Trovato ricorre avverso l'ordinanza del 22/09/2022 della Corte di appello di Reggio Calabria che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo ai reati giudicati mediante le seguenti sentenze:

a) sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 22/01/2019, di condanna alla pena di anni diciannove, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, per il delitto di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 e reati di cessione illecita di stupefacenti di cui ai capi b), n), o), p), q), r), u), x), bb), cc), dd) e gg), tutti commessi in Messina negli anni 2011 e 2012;

b) sentenza della Corte di appello di Messina del 21/01/2019, di condanna alla pena di anni cinque di reclusione ed euro cinquemila di multa, per i reati in materia di stupefacenti di cui ai capi 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33 e 36, commessi in Messina nel 2014. Il giudice dell'esecuzione, reputando sussistente il medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in anni ventuno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, sulla scorta del seguente calcolo: la pena base è stata individuata nella pena di anni diciannove, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, inflitta con la sentenza sub a) e, sulla stessa, è stato poi operato un aumento pari ad anni due di reclusione, previa riduzione per la scelta del rito, per i delitti di cui alla sentenza sopra indicata sub b).

2. Alfredo Trovato, con atto a firma dell'avv. Salvatore Silvestro, ricorre per cassazione denunciando vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett.

b) e lett.

e) cod. proc. pen., per violazione degli artt. 125 e 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, in ordine al meccanismo di determinazione del trattamento sanzionatorio utilizzato dal giudice dell'esecuzione. 2.1. Sotto un primo profilo, con l'impugnazione la difesa si duole del mancato rispetto dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ripetutamente affermato che - nel caso di rideterminazione della pena, in ragione della unificazione sotto il vincolo della continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali relativa a più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen. - il giudice dell'esecuzione deve scorporare tutti i reati, successivamente individuare la pena più grave e, su questa, operare autonomi aumenti con riferimento ai i reati satellite. 2.2.

Sotto altro aspetto, il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 78 cod. pen., sostenendo che il criterio moderatore del cumulo materiale non sia stato applicato, prima di procedere alla riduzione del rito. Invero, il giudice dell'esecuzione, atteso che entrambi i procedimenti sono stati definiti con le forme del rito abbreviato, avrebbe dovuto dapprima ridurre la pena complessiva ad anni trenta di reclusione e, solo successivamente, applicare la diminuente per la scelta del giudizio abbreviato; all'esito di tale procedimento, avrebbe dovuto determinare la pena in anni venti di reclusione.

Ciò in quanto, contrariamente a quanto si legge nell'ordinanza impugnata, per il reato più grave è stata inflitta una pena di anni ventiquattro di reclusione, sulla quale è stato operato l'aumento per la continuazione interna, fino alla pena complessiva di anni ventisette e mesi sette di reclusione. Muovendo da tale pena base, la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere all'aumento per i reati satellite, che, essendo stato determinato nella misura di anni tre di reclusione, comporta una pena complessiva pari ad anni trenta e mesi sette di reclusione, in violazione del criterio di cui all'art. 78 cod. pen.

3. Il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.

2. Giova in diritto premettere che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la relativa pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto, in riferimento a ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, rv. 282269). In particolare, ove il giudice dell'esecuzione si trovi a dover operare la rideterminazione della pena, per la continuazione tra reati separatamente giudicati con più sentenze, ciascuna delle quali afferente a plurime violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione c.d. interna; deve individuare, successivamente, quello più grave e infine - sulla pena, come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione - operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845;

Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, Di Stefano, Rv. 245987).

3. Nell'ordinanza impugnata, il Giudice dell'esecuzione non ha applicato il principio di diritto sopra evidenziato, in quanto ha determinato la pena senza previamente compiere lo scorporo delle singole fattispecie di reato, avvinte da continuazione c.d. interna e oggetto delle pronunce di condanna per le quali ha ritenuto sussistente il vincolo della continuazione. In tal modo, la Corte territoriale non ha calcolato l'aumento di pena in modo distinto, relativamente ai reati divenuti satellite, finendo per non dare contezza dell'entità del singolo aumento di pena e della motivazione dello stesso.

4. Non risulta fondata, invece, la doglianza inerente alla applicazione, asseritamente errata, del criterio di computo fissato dall'art. 78 cod. pen. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, infatti, che «in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno tutti formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito opera necessariamente prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta» (Sez. 5, n. 43044 del 4.5.2015, Dedinca, rv. 265867; così anche Sez. 1, n. 42316 del 11.11.2010, Cutaia, rv. 249027; si veda, infine, Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, Mabouka, rv. 278494, a mente della quale:

«In sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima - e non dopo, come in sede di cognizione - del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta»). Il diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale dettato dall'art. 78 cod. pen., del resto, non confligge con alcun principio costituzionale, rinvenendo esso la propria ratio giustificatrice nella differenza esistente fra le due situazioni della cognizione e dell'esecuzione e operando, in tale ultimo caso, l'efficacia preclusiva connessa alla intangibilità del giudicato.

La suddetta soluzione ermeneutica si fonda, dunque, sulla constatazione dell'eccezionalità della potestà riconosciuta al giudice dell'esecuzione di rideterminare - nelle ipotesi tassativamente previste dal legislatore - la pena applicata con sentenze passate in giudicato.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata viene annullata, in punto di determinazione della pena, con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appell