Court annuls execution judge's penalty reduction for recidivism when prior crimes were extinguished by conditional suspension. Execution judges cannot alter final judgments on recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the preliminary judge's order reducing the defendant's sentence and fine by removing the recidivism aggravating circumstance. The defendant argued that since the underlying crimes were extinguished due to the expiration of the conditional suspension period, the recidivism should no longer apply. The court ruled that the execution judge lacks authority to modify a final judgment and that extinguishing the criminal effects of a suspended sentence does not erase the penal consequences relevant for recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 106, 167 cod. pen.; Art. 648 cod. proc. pen.: The execution judge cannot modify a final judgment regarding recidivism, and the extinction of criminal effects due to conditional suspension does not eliminate the penal consequences necessary for establishing recidivism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANInel procedimento a carico di: INCHINGOLO GIACINTO nato a ANDRIA il 16/05/1973 avverso l'ordinanza del 28/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Luigi Cuomo, chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani ricorre avverso l'ordinanza del 28 febbraio 2024 del G.i.p. del Tribunale di Trani che, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza con la quale Inchingolo Giacinto aveva chiesto la disapplicazione della circostanza aggravante della recidiva, ha rideterminato in anni uno, mesi nove, giorni dieci ed euro 533,00 di multa la pena di cui alla sentenza del Tribunale di Trani del 20 gennaio 2015, confermata dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 20 febbraio 2020, definitiva il 23 marzo 2021.
Inchingolo aveva evidenziato che il Tribunale di Trani, con la sentenza del 20 gennaio 2015, lo aveva condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa, in ordine al reato di riciclaggio, ai sensi dell'art. 648-bis cod. pen.; secondo l'interessato, tale pena, non ancora materialmente eseguita e oggetto dell'ordine di esecuzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani del 7 dicembre 2022, doveva essere rideterminata, posto che i reati in forza dei quali era stata applicata la circostanza aggravante della recidiva erano stati successivamente dichiarati estinti da differenti giudici dell'esecuzione.
2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 106, 167 cod. pen. e 648 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe in maniera errata disapplicato la recidiva solo perché i reati in forza dei quali il giudice della cognizione aveva applicato tale circostanza aggravante erano stati dichiarati estinti per il decorso del termine previsto dal legislatore in caso di condanna a pena condizionalmente sospesa. Così facendo, il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 cod. pen., in conseguenza della sospensione della pena, non si estende agli effetti penali della condanna, anche ai fini della recidiva.
Il ricorrente, poi, evidenzia che, in ogni caso, il giudice dell'esecuzione avrebbe violato il principio dell'intangibilità del giudicato, posto che non avrebbe avuto il potere di incidere sulla pronuncia passata in giudicato, in assenza di esplicita disposizione normativa.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Giova in diritto evidenziare che la decisione del giudice di merito che abbia applicato in sentenza la circostanza aggravante della recidiva può essere emendata solo in sede di cognizione, attraverso le impugnazioni previste dal legislatore.
Nel caso di specie, pertanto, il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto modificare la pena prevista dalla sentenza della Corte di appello di Bari, divenuta definitiva sul punto, anche se l'estinzione degli effetti penali del reato era stata richiesta da Inchingolo in ragione di un fatto sopravvenuto e successivo al passaggio in giudicato della medesima sentenza di condanna. Nel nostro ordinamento, infatti, il giudice dell'esecuzione non può modificare la sentenza passato in giudicato - e, quindi, rivedere le valutazioni espresse dal giudice della cognizione - se non nei casi espressamente previsti dal codice.
Per di più, l'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non elimina gli effetti penali della condanna, della quale deve, pertanto, tenersi conto ai fini della recidiva (Sez. 3, n. 5412 del 25/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278575).
2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il T