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Sentenza — n. 35815/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against execution order, ruling prior sentencing adjustments are final and unchangeable.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35815/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the Prosecutor General's appeal against a partial execution order reducing concurrent sentences. The appellant argued the lower court erred by ignoring a prior sentencing increase for a specific crime already recognized as continuing. The court held that the previous execution order was legally final and could not be modified without new elements.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 671, cod. proc. pen.: An execution order establishing a definitive sentence structure is irrevocable and cannot be amended by the same judge unless new elements emerge.

Parole chiave

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execution of sentences concurrent penalties continuation of crimes irrevocable orders judicial finality sentencing adjustments appellate execution proroga della carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
Art. 671, cod. proc. pen.
La Corte ritiene corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che, fornendo sul punto una motivazione ineccepibile, pur dando atto della circostanza che fosse effettivamente sfuggito nell'ordinanza ex art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
La Corte ritiene corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che, fornendo sul punto una motivazione ineccepibile, pur dando atto della circostanza che fosse effettivamente sfuggito nell'ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 425 del 23/11/2023, dep. 2024, Musacco, Rv. 285554
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: RULLO NICOLA nato a NAPOLI il 04/10/1970 avverso l'ordinanza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/s~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Marco Dall'Olio, chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli ricorre avverso l'ordinanza del 29 febbraio 2024 della Corte di appello di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto l'opposizione di Rullo Nicola avverso il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 25 settembre 2023, riducendo, per il secondo cumulo parziale, la pena in complessivi anni quindici, mesi sei di reclusione ed euro 7.227,66 di multa (detratti complessivi anni tredici, mesi tre e giorni due di reclusione), fissando così la pena residua da espiare in anni due, mesi due, giorni ventotto di reclusione ed euro 7.227,66 di multa.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che la Corte di appello di Napoli, quale precedente giudice dell'esecuzione e in sede di rinvio, con ordinanza del 5 aprile 2022, in accoglimento dell'istanza con la quale Rullo aveva chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione, non aveva tenuto conto del reato di cui al capo N oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 ottobre 2017, definitiva il 26 aprile 2019, in relazione al quale, in sede di cognizione, era stata già riconosciuta la continuazione ed era stata irrogata, a titolo di aumento, la pena di anni due di reclusione ed euro 200,00 di multa.

Il ricorrente, inoltre, evidenzia chel4torte di cassazione, che aveva annullato con rinvio l'ordinanza del 6 dicembre 2019 (a seguito della quale era stata adottata la sopra citata ordinanza del 5 aprile 2022), aveva avuto ad oggetto unicamente l'individuazione del reato più grave; pertanto, il vincolo della continuazione, già riconosciuto in sede di cognizione con relativa determinazione della pena, era divenuto irrevocabile ccp la conseguente legittimità del contenuto del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 25.9.2023 oggetto dell'ordinanza impugnata.

3. Rullo Nicola, con memoria del 25 maggio 2024, chiede dichiararsi il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. La Corte ritiene corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che, fornendo sul punto una motivazione ineccepibile, pur dando atto della circostanza che fosse effettivamente sfuggito nell'ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen. del 5 aprile 2022 l'aumento pari a due anni già statuito per il capo N della sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 ottobre 2017, ha ritenuto che tale diversa determinazione della pena non potesse essere oggetto di emenda mediante mero provvedimento di esecuzione delle pene.

L'ordinanza del 5 aprile 2022, infatti, è del tutto insuscettibile di modifiche successive, non essendo stata impugnata nella relativa sede, posto che il provvedimento, emesso in forma di ordinanza, che decide su situazioni giuridiche con carattere di definitività e che è soggetto a impugnazione è suscettibile di divenire irrevocabile, al pari delle sentenze, sicché non può essere revocato o modificato dallo stesso giudice che lo ha emesso, salva l'emersione di elementi di novità (Sez. 1, n. 425 del 23/11/2023, dep. 2024, Musacco, Rv. 285554).

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve rigettare il ricorso.

P.Q.M.

Riget