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Sentenza — n. 35814/2024 — snpen Generato dall'IA

Court annuls prison isolation duration for life sentence due to erroneous application of minimum six-month statutory requirement.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35814/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione annulled the appellate court's order setting a three-year daily isolation period for a life sentence prisoner. The defense argued that the execution judge ignored the prisoner's post-crime dissociation from criminal associations, which should have triggered the statutory minimum of six months under Article 72 of the Penal Code. The court ruled that the judge erred by failing to apply the mandatory minimum duration, thereby annulling the specific duration while upholding the isolation measure itself.

Regesto Legislator

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Art. 72 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The execution judge must strictly apply the statutory minimum duration of six months for daily isolation in life sentences when mitigating circumstances exist, and an arbitrary increase to three years constitutes a violation of the law and the principle of equality.

Parole chiave

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daily isolation duration life sentence execution statutory minimum penalty penal code article 72 judicial error annulment rehabilitation principles concurrent crimes sentencing detenzione in stato d'isolamento

Disposizioni normative citate

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Art. 72 cod. pen.
Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 cod. pen. in maniera apodittica, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione.
Art. 133 cod. pen.
Il giudice di merito, pertanto, non ha correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod.
art. 72 cod. pen
Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 cod. pen.
art. 133 cod. pen
Il giudice di merito, pertanto, non ha correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod.
art. 27 Cost
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PECORELLI OSCAR nato a NAPOLI il 11/04/1979 avverso l'ordinanza del 19/01/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/sectike le conclusioni del PG Il Procuratore generale Pl17,9 i.F- c f07;:,(7. . nlAftito

RITENUTO IN FATTO

1. Pecorelli Oscar ricorre avverso l'ordinanza del 19 gennaio 2024 della Corte di assise di appello di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art.72 cod. pen. ha determinato in anni tre la durata dell'isolamento diurno della pena dell'ergastolo di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli del 2 marzo 2022. Con tale ultimo atto, la Procura generale, dopo aver determinato la pena complessiva da espiare in ergastoli due, anni cinquantacinque e mesi undici di reclusione, aveva determinato la pena principale da espiarsi nell'ergastolo (ritenendo assorbita la pena dell'ulteriore reclusione), aveva indicato alla data del 23 marzo 2017 (giorno in cui era stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare) la decorrenza della pena dell'ergastolo oggetto della sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 27 novembre 2019, definitiva il 15 settembre 2021, e aveva chiesto al giudice dell'esecuzione la determinazione della durata dell'isolamento diurno da sei mesi a tre anni, come previsto dall'art. 72, primo comma, cod. pen.

2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 72 e 133 cod. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente affermato che fossero irrilevanti le questioni attinenti alla condotta susseguente al reato, nonostante fosse emerso che il condannato aveva tenuto un comportamento processuale collaborativo nei giudizi di cognizione e che lo stesso si fosse dissociato dalla realtà associativi sin dal 2018.

Nel ricorso, quindi, si evidenzia che il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto dichiarare inammissibili i riferimenti al percorso di dissociazione del condannato; se ne avesse tenuto conto, infatti, avrebbe applicato il minimo, pari a sei mesi di isolamento diurno. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 cod. pen. in maniera apodittica, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. La difesa aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 2, 3, 27, 32 e 117 Cost. (art. 3 CEDU) e il giudice 2 dell'esecuzione si sarebbe limitato a richiamare una precedente pronuncia della Corte costituzionale dopo aver omesso di effettuare alcuna valutazione della specificità della situazione personale del detenuto e delle vicende collegate al suo percorso di rieducazione.

Secondo la difesa - che ripropone la questione di legittimità costituzionale l'isolamento diurno, per come oggi disciplinato, costituisce di fatto una sanzione penale che aggrava l'esecuzione della pena dell'ergastolo, senza avere alcuna funzione rieducativa. Tale sanzione, infatti, vieta al condannato qualsiasi contatto con gli altri detenuti, privandolo della possibilità di svolgere alcune attività intramurarie essenziali, tra le quali il passeggio e l'attività scolastica, e determinando un grave rischio per la salute dello stesso.

3. Con atto del 25 maggio 2024, specificando ulteriormente detti motivi, Pecorelli insiste per l'accoglimento del ricorso e chiede alla Corte di cassazione di sollevare detta questione di legittimità costituzionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Giova in diritto evidenziare che l'isolamento diurno, previsto dall'art. 72 cod. pen. per i delitti concorrenti con quello che importa la pena dell'ergastolo, è una vera e propria sanzione penale e deve, pertanto, essere irrogata o dal giudice di cognizione, nel caso di concorso di reati, ovvero dal giudice dell'esecuzione - ai sensi dell'art. 80 stesso codice - nel caso di concorso di pene inflitte con sentenze diverse (Sez. 1, n. 3748 del 30/09/1993, Cappai, Rv. 195438).

Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha applicato il massimo edittale della sanzione dell'isolamento diurno previsto dal legislatore, senza offrire sul punto una valida motivazione, nonostante la difesa avesse allegato il buon comportamento tenuto dal condannato successivamente alla consumazione dei reati. Il giudice di merito, pertanto, non ha correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153).1.2.

Il secondo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli arti. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 72 cod. pen., in cui si prevede che, nei casi ivi indicati, alla pena dell'ergastolo sia aggiunta quella dell'isolamento diurno (Sez. 1, n. 780 del 24/02/1993, Asero, Rv. 193665). Inoltre, è stato chiarito che sono manifestamente infondate, in relazione all'art. 27 Cost., le questioni di legittimità costituzionale delle norme che prevedono l'ergastolo e l'isolamento diurno del condannato all'ergastolo, in quanto la dissuasione, la prevenzione e la difesa sociale sono, alla pari dell'emenda, alla radice dell'ergastolo, e l'isolamento diurno, per la funzione cui adempie e per i limiti e le modalità attuali della sua applicazione, non può ritenersi misura contraria al senso di umanità (Sez. 1, n. 7301 del 08/04/1991, Lavazza, Rv. 187750).

D'altronde, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 115 del 1964, ha osservato che l'isolamento diurno del condannato all'ergastolo, per la funzione cui adempie secondo il diritto vigente, per i limiti e le modalità attuali della sua applicazione, non può ritenersi misura contraria al senso di umanità. Si evidenzia, poi, che, nel sistema del vigente Codice penale, l'isolamento diurno opera unicamente come sanzione per i delitti commessi in concorso con quello punito con l'ergastolo: delitti per i quali la pena per ciascuno stabilita (ergastolo o pena detentiva temporanea) non sarebbe applicabile, in quanto il delitto col quale essi concorrono già importa la pena dell'ergastolo.

Bisogna riconoscere, in secondo luogo, che, anche come sanzione per i reati concorrenti, l'isolamento diurno è attualmente disposto in misura tale, e regolato da tali condizioni, da rendere anche per questo verso non fondato, per la norma impugnata, l'addebito di contrasto col senso di umanità. A tal proposito, occorre tenere ben presente che l'art. 72 cod. pen. prevede l'applicazione della sanzione in esame a chi si rende colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, la cui durata è prevista per un massimo di tre anni e per un minimo che scende a tre mesi.

Ne consegue che unica sanzione per i delitti concorrenti, quando anch'essi siano punibili con l'ergastolo, resta soltanto l'isolamento diurno nella misura predetta. Se, poi, con il delitto che importa l'ergastolo concorrono uno o più delitti punibili con pene detentive temporanee, l'isolamento diurno va da due a diciotto mesi, ma è applicabile solo nel caso che i delitti concorrenti importino pene detentive temporanee per una durata complessiva superiore a cinque anni. Si deve, infine, rilevare che l'afflittività che è propria della misura isolatrice in questione, per effetto delle modificazioni apportate dall'art. 2 legge 25 novembre 1962, è stata ancora più sensibilmente ridotta, in quanto l'ergastolano, anche se condannato all'isolamento, partecipa all'attività lavorativa.

Appare evidente, pertanto, da questa ed altre recenti disposizioni (eliminazione del limite dei tre anni per l'ammissibilità dell'ergastolano al lavoro all'aperto, possibilità della liberazione condizionale anche per il condannato all'ergastolo, ecc.), che le leggi penali vanno ispirandosi sempre più ai criteri di umanità riaffermati dalla nostra Costituzione. La questione di legittimità costituzionale, quindi, è manifestamente infondata; si deve tenere presente che presupposto dell'applicazione dell'isolamento diurno è che occorre evitare il rischio dell'impunità per reati gravissimi rispetto a chi ne ha commessi più di uno ed è già stato condannato alla pena dell'ergastolo: in mancanza di isolamento diurno, nessuna pena verrebbe inflitta per tali reati (sarebbe un esito contrario alla Costituzione).

La citata sentenza della Corte costituzionale risponde adeguatamente alle censure sollevate: esclude che si tratti di misura contraria al senso di umanità, sottolineando che è stato reso di durata inferiore e il condannato può lavorare - circostanza che ha a che fare proprio con la finalità rieducativa della pena. Inoltre, è proprio la temporaneità della misura che permette di escludere l'illegittimità della norma: rispetto ad un condannato all'ergastolo, che ha davanti a sé decine di anni di carcere, tre anni di isolamento diurno non impediscono affatto la rieducazione.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata, limitatamente alla durata dell'isolamento diurno.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla durata dell'isolamento diurno, con rinvio per nu