Sentenza — n. 35804/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe, resa il 25 luglio 2023, la Corte di appello di Cagliari, giudice dell'esecuzione, dopo aver dato atto di avere accolto, con precedente provvedimento del 19 luglio 2023, l'istanza proposta nell'interesse di Efisio Usai, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Procuratore generale della Repubblica presso la suddetta Corte di appello il 6 luglio 2023, stabilendo che, rispetto a quella più elevata indicata da quell'ordine di esecuzione per la carcerazione, la residua pena detentiva da espiare era da fissarsi in anni tre, mesi cinque, giorni ventuno di reclusione, senza la sospensione dell'ordine stesso, ha accolto l'ulteriore istanza formulata nell'interesse dello stesso Usai e, per l'effetto, ha modificato il suddetto provvedimento disponendo che l'esecuzione della pena residua restasse sospesa alle condizioni di legge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 130 cod. proc. pen, art. 670 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35804/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Inoltre, si lamenta che non sia stata effettuata la verifica prevista dall'art. 47, comma 3-bis, Ord. pen. relativa allo specifico requisito del comportamento osservato da condannato nel corso della restrizione nell'istituto di pena in cui egli si trovava alla data del 25 luglio 2023, quando ne era stata disposta la scarcerazione. Infine, la sospensione non avrebbe potuto, in ogni caso, essere disposta ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., giacché la norma autorizza ciò nelle ipotesi in cui il titolo esecutivo manca o non è divenuto esecutivo e, poi, legittima il giudice dell'impugnazione o il giudice dell'esecuzione a decidere sull'opposizione al titolo esecutivo, fattispecie non rilevate dal ricorrente nel caso concreto. 2.3.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: USAI EFISIO nato a CAGLIARI il 24/08/1967 avverso l'ordinanza del 25/07/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; lette le conclusioni del PG, FRANCESCA ROMANA PIRRELLI, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con restituzione degli atti alla corte di appello di CAGLIARI per le conseguenti determinazioni;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 25 luglio 2023, la Corte di appello di Cagliari, giudice dell'esecuzione, dopo aver dato atto di avere accolto, con precedente provvedimento del 19 luglio 2023, l'istanza proposta nell'interesse di Efisio Usai, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Procuratore generale della Repubblica presso la suddetta Corte di appello il 6 luglio 2023, stabilendo che, rispetto a quella più elevata indicata da quell'ordine di esecuzione per la carcerazione, la residua pena detentiva da espiare era da fissarsi in anni tre, mesi cinque, giorni ventuno di reclusione, senza la sospensione dell'ordine stesso, ha accolto l'ulteriore istanza formulata nell'interesse dello stesso Usai e, per l'effetto, ha modificato il suddetto provvedimento disponendo che l'esecuzione della pena residua restasse sospesa alle condizioni di legge.
A ragione di tale modifica il giudice dell'esecuzione ha considerato che la precedente ordinanza era erronea nella parte in cui non aveva stabilito la suddetta sospensione, in quanto la pena, come rideterminata, era di entità inferiore a quattro anni di reclusione, sicché, in relazione alla corrispondente disciplina dell'istituto, la sospensione era dovuta e alla sua disposizione era da provvedersi adottando la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen.
2. Avverso questo provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari chiedendone l'annullamento sulla base di più motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto nuovamente la questione, già prospettata nel procedimento definito con il provvedimento del 19 luglio 2023, della violazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., ribadendo la critica sviluppata avverso la precedente ordinanza per avere essa equiparato, ai fini della fungibilità prevista dalla norma indicata, l'esecuzione della pena detentiva in regime di detenzione all'affidamento in prova, laddove, stante l'ontologica differenza fra le due situazioni esecutive, il periodo riferito all'attuazione della suddetta misura alternativa non rientrava nell'oggetto per il quale l'art. 657 cit. disciplinava la fungibilità. 2.2.
Con il secondo motivo si prospetta l'erronea applicazione degli artt. 670 e 656, comma 5, cod. proc. pen. La Corte di appello - evidenzia il ricorrente - non ha tenuto conto del fatto che, pur a voler seguire il principio affermato nel suo primo provvedimento, restava da espiare una pena detentiva pari a cinque, mesi otto, giorni cinque di reclusione, come si prospetta desumibile dall'esame dell'ordinanza del T ibunale di sorveglianza di Cagliari in data 18 febbraio 2014, che aveva applicato a Usai la misura alternativa dell'affidamento in prova, e dalla successiva ordinanza emessa dallo stesso Tribunale il 31 gennaio 2017, che aveva indicato il fine pena alla data del 5 maggio 2016.
Inoltre, si lamenta che non sia stata effettuata la verifica prevista dall'art. 47, comma 3-bis, Ord. pen. relativa allo specifico requisito del comportamento osservato da condannato nel corso della restrizione nell'istituto di pena in cui egli si trovava alla data del 25 luglio 2023, quando ne era stata disposta la scarcerazione. Infine, la sospensione non avrebbe potuto, in ogni caso, essere disposta ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., giacché la norma autorizza ciò nelle ipotesi in cui il titolo esecutivo manca o non è divenuto esecutivo e, poi, legittima il giudice dell'impugnazione o il giudice dell'esecuzione a decidere sull'opposizione al titolo esecutivo, fattispecie non rilevate dal ricorrente nel caso concreto. 2.3.
Con il terzo motivo si deduce ancora il vizio di motivazione in merito alla sussistenza del requisito specificamente previsto dall'art. 47, comma 3-bis, Ord. pen. relativamente al comportamento osservato dal condannato nel corso della restrizione penitenziaria in corso, come sopra indicata.
3. Il Procuratore generale in sede ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con restituzione degli atti alla Corte di appello di Cagliari, in quanto la radicale diversità di regime fra la parte di pena eseguita in custodia cautelare e la parte di pena eseguita in regime di misura alternativa rende illegittimo lo scomputo operato dalla Corte territoriale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione non merita di essere accolta.
2. È da considerare, anzitutto, che la questione di fungibilità - che in effetti è afferente alla tematica ancora più generale di computabilità - in sede di esecuzione di pene concorrenti della pena detentiva espiata dal condannato mediante la sua sottoposizione alla misura alternativa dell'affidamento in prova, seguita dall'accertamento dell'esito positivo della prova, è stata già dedotta dal Pubblico ministero nell'impugnazione separatamente proposta avverso il provvedimento originario, emesso il 16 luglio 2013, dalla Corte di appello in funzione di giudice dell'esecuzione (impugnazione che ha dato materia al procedimento n. 36817/2023 R.G.): essa è stata ritenuta infondata nella decisione assunta in pari data nel corrispondente procedimento, sulla scort delle considerazioni ivi esposte e da ritenersi qui richiamate: pertanto, la doglianza — in questa sede riproposta con il primo motivo (a cui il Procuratore generale in sede ha prestato sostanziale adesione) — va disattesa.
3. Quanto al secondo motivo, il diverso computo della pena residua che ha proposto il Procuratore generale impugnante risulta avulso dal computo operato dal giudice dell'esecuzione nel primo, richiamato provvedimento, sulla scorta dell'avvenuta espiazione della pena di anni sei, mesi otto di reclusione, in parte in carcere o comunque in regime detentivo, in parte in affidamento in prova. La censura articolata, sempre prendendo in considerazione le sole ordinanze inerenti all'ammissione di Usai all'affidamento in prova al servizio sociale e sollecitando il computo della pena residua al lordo del periodo durante il quale il condannato è stato sottoposto all'esecuzione della misura alternativa, non ha svolto specifici rilievi idonei a contrastare il ragionamento del giudice dell'esecuzione già nel provvedimento del 16 luglio 2023 con riferimento alla giuridica necessità di computare il tempo di esecuzione dell'affidamento in prova, seguito dall'esito positivo della prova, quale tempo di espiazione della pena detentiva.
D'altronde la doglianza del Procuratore generale territoriale pare non confrontarsi con lo stesso contenuto del certificato dello stato di esecuzione emesso il 4 agosto 2023 dal suo Ufficio e allegato al ricorso: documento da cui si evince il dato per cui, all'esito della richiesta di estinzione della pena per affidamento in prova del 10.05.2016, era seguito il provvedimento del Pubblico ministero di visto e annotazione di archiviazione per estinzione pena da affidamento in prova del 6.02.2017; né appaiono specificati ulteriori elementi idonei a infirmare il computo degli altri addendi operato dal giudice dell'esecuzione ai fini della fissazione della pena detentiva residua da espiare da parte del condannato.
4. Deve, poi, ritenersi eccentrica la censura inerente al mancato controllo di cui all'art. 47, comma 3 -bis, Ord. pen., reiterata anche nel susseguente terzo motivo. Questa norma stabilisce che l'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato — quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà — un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2, ossia la prognosi favorevole circa la concreta funzionalità della misura.Come appare evidente, al di là delle sopravvenienze inerenti al limite detentivo per il quale è stabilita la sospensione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., la verifica imposta dalla norma invocata dal Procuratore generale territoriale riguarda in ogni caso l'attività devoluta al tribunale di sorveglianza, dopo la presentazione della domanda di affidamento in prova, non quella propria del pubblico ministero emittente l'ordine di esecuzione per la carcerazione e quella di controllo della stessa demandata al giudice dell'esecuzione.
5. Priva di fondamento si rivela pure l'ultima deduzione introdotta con il secondo motivo, con cui si è prospettata lai carenza di potere del giudice dell'esecuzione in merito alla sospensione dell'ordine di carcerazione in un caso come quello qui esaminato. Compete al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 670, in relazione all'art. 656, cod. proc. pen. esaminare il titolo posto a base dell'ordine di esecuzione per la carcerazione e stabilire se il titolo possieda effettivamente l'attuale requisito dell'esecutività. Si precisa che, in tale snodo, il giudice dell'esecuzione non può annullare l'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero senza il contestuale provvedimento di sospensione per pene detentive brevi, ma può e deve esclusivamente dichiararlo temporaneamente inefficace per consentire al condannato di presentare, nel termine di trenta giorni, la richiesta di concessione di una misura alternativa alla detenzione (Sez. 1, n. 25538 del 10/04/2018, Bosco, Rv. 273105 - 01).
Quanto al limite di pena che impone la sospensione prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., il ricorrente pare non tener conto del principio — sotteso al provvedimento di modifica assunto dal giudice dell'esecuzione, oggetto dell'impugnazione in esame — secondo cui, in tema di esecuzione di pene detentive brevi, occorre considerare la declaratoria di illegittimità costituzionale (emessa da Corte cost. n. 41 del 2018) dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l'esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni.
All'esito di tale pronuncia, il limite edittale cui il pubblico ministero deve fare riferimento per l'emissione dell'ordine di carcerazione ex art. 656, commi 5 e 10, cod. proc. pen. è quello di quattro anni, di guisa che il giudice dell'esecuzione ha il dovere di esaminare anche la domanda del detenuto di sospensione temporanea dell'ordine di esecuzione relativo a pena superiore a tre anni ma inferiore a quattro e, in presenza degli altri presupposti di legge, di provvedere al D ripristino della facoltà del medesimo di proporre, da libero, istanza di misura alternativa, con tempestiva sospensione dell'esecuzione, a condizione che analoga istanza di misura alternativa, proposta dopo l'inizio dell'esecuzione della pena cui l'istanza stessa si riferisce, non sia già stata oggetto di decisione da parte del tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 11920 del 21/11/2018, dep. 2019, Hoxha, Rv. 275061 - 01).
Il provvedimento impugnato, sotto questo profilo, ha modificato in modo esatto quello precedente. Per contro, non sono state articolate dal Procuratore generale territoriale ulteriori doglianze, anche di ordine procedimentale, sicché, nell'osservanza dei limiti del devoluto, non vanno affrontate altre questioni.
6. Conclusivamente, l'impugnazione deve essere, nel suo complesso, rigettata. La natura della parte ricorrente esclude