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Ordinanza — n. 35521/2024 — snpen Generato dall'IA

Court corrects clerical errors in Cassation ruling regarding two brothers' appeals on substitute penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35521/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a correction of clerical errors in a previous ruling concerning two brothers, Giuseppe and Paolo Trimarchi. The original judgment mistakenly attributed the partial annulment of the lower court's decision on substitute penalties to the wrong brother and misidentified the other in the remainder of the ruling. The court applied Article 130 of the Code of Criminal Procedure to amend the text to accurately reflect that Paolo Trimarchi's appeal regarding substitute penalties was accepted while Giuseppe Trimarchi's was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 130 c.p.p.; Art. 625-bis c.p.p.: Clerical errors in the operative part of a judgment must be corrected to ensure the decision reflects the actual intent of the court regarding the specific parties involved.

Parole chiave

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clerical error correction Code of Criminal Procedure substitute penalties Cassation ruling amendment party identification mistake sanzione sostitutiva adeguamento della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 130 cod. proc. pen.
Art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 130 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TRIMARCHI PAOLO nato a TAORMINA il 20/12/1982 TRIMARCHI GIUSEPPE nato a GIARDINI NAXOS il 28/08/1951 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente MONICA BONI; lette/setttite le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI ok, ctt, Gav ou_x "i-tylec udito il difensore Ritenuto in fatto e considerato in diritto rilevato che, con sentenza in data 4 giugno 2024 la Corte di cassazione, sezione prima penale, nel procedimento nr. 10058/2024 r.g. ha rigettato il ricorso proposto dall'imputato Giuseppe Trimarchi e accolto parzialmente, limitatamente al diniego di accesso alle sanzioni sostitutive, quello proposto dall'imputato Paolo Trimarchi, che ha respinto nel resto, impugnazioni entrambe rivolte contro la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina dell'8 febbraio 2024; considerato che nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza risultano commessi errori materiali laddove si è disposto il rigetto del ricorso proposto da Giuseppe Trimarchi, indicato come Paolo Trinnarchi e laddove si è provveduto all'annullamento della sentenza impugnata quanto al diniego di applicazione delle sanzioni sostitutive in accoglimento parziale del ricorso di Paolo Trimarchi, indicato per errore come Giuseppe Trimarchi, ritenuto che i predetti errori vadano emendati ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.; visti gli artt. 625-bis e 130 cod.proc.pen.

P. Q. M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 4 giugno 2024 sul ricorso n. 10058/2024 R.G. di Trimarchi Giuseppe e Trimarchi Paolo nel senso che, ove è scritto "annulla la sentenza impugnata nei confronti di Trimarchi Giuseppe relativamente al diniego di applicazione delle pene sostitutive" sia scritto e letto "annulla la sentenza impugnata nei confronti di Trimarchi Paolo relativamente al diniego di applicazione delle pene sostitutive .... Rigetta nel resto il ricorso di Trimarchi Paolo" e laddove è scritto "Rigetta il ricorso di Trimarchi Paolo" sia scritto e letto "Rigetta il ricorso di Trimarchi Giuseppe".

Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma, il 10 settembre 202