Cassation court dismisses appeal against detention order, ruling that factual re-evaluation and lack of record are not grounds for cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Leonardo Scorza's appeal against a Catanzaro court order denying a review of his pre-trial detention. Scorza argued the detention area was too accessible and his lack of criminal record should have influenced the decision. The court held that appeals against detention orders are only admissible for specific legal violations or manifest illogical reasoning, not for re-evaluating facts or general dissatisfaction with the evidence assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 309 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against pre-trial detention orders are admissible only for specific legal violations or manifest illogical reasoning, excluding general re-evaluation of facts or lack of criminal record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCORZA LEONARDO nato a CORIGLIANO CALABRO il 31/05/2003 avverso l'ordinanza del 19/03/2024 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/~te le conclusioni del PG STEFANO TOCCI Il Procuratore generale, Stefano Tocci, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Scorza Leonardo ricorre contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro ex art . 309 cod. proc. pen., con la quale è stata rigettata la richiesta di riesame dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Castrovillari in data 4.3.2024 per i reati di detenzione illegale di armi e droga. 1.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato che non era stato considerato in modo adeguato il fatto che l'area nella quale era collocato il bidone contenente le armi da fuoco e lo stupefacente è molto vastoLe di facile accesso pubblico. 1.2. Col secondo motivo denuncia che la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari non poteva essere desunta solo dalla gravità del fatto, perché lo Scorza è incensurato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato. 1.1. Il ricorrente non si confronta con i più gravi elementi indicati dal Tribunale nella parte della motivazione relativa alla ritenuta gravità indiziaria in ordine alla detenzione di armi e droga, fondata sul fatto che lo stupefacente era stato rinvenuto non in zona contigua al terreno di sua proprietà - come riportato in ricorso - ma in nove bidoni proprio collocati lungo il sentiero che porta alla proprietà dell'indagato, mentre un bidone identico a quello contrassegnato dagli inquirenti col n. 7 (il n.
10) era stato rinvenuto nella sua piena disponibilità. Il tribunale inoltre argomenta tale profilo sulla base dalle intercettazioni telefoniche dalle quali risulta che proprio l'indagato parlava del traffico di droga facente capo al padre - poi assassinato nel 2022 - e il Tribunale, sulla base di dette conversazioni, ha argomentato la plausibilità della tesi dell'accusa per la quale Scorza Leonardo avrebbe preso le redini dell'attività criminosa del padre nel traffico di stupefacenti. In tema di misure cautelari personali va ribadito, infatti, che il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che, come nel caso in esame, si risolvono in una diversa valutazione degli elementi LAcv,2-LtC1 i l- (3-k esaminati dal giudice di merito, atteso che l'identità di Mezze del bidone rinvenuto nella disponibilità del ricorrente con quello in cui erano occultate le armi e la droga costituisce di per sé un elemento univoco e consistente, che unito agli altri (come quelli desunti dalle intercettazioni) non rende manifestamente illogica la motivazione complessiva sulla gravità indiziaria.
Il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità della motivazione quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 1.2.
Anche il secondo motivo è infondato, atteso che il Tribunale ha argomentato su circostanze precise emerse dalle intercettazioni sul probabile inserimento in contesti criminali dediti allo spaccio di stupefacenti, nei riguardi delle quali il ricorrente non ha svolto alcuna considerazione critica. Nel caso di specie, il rilievo inerente l'incensuratezza del ricorrente appare insufficiente da solo a sostenere l'illogicità della complessiva motivazione in ordine ai profili cautelari, essendo fondata anche sul contenuto di dette intercettazioni e sull'elevata quantità di stupefacente detenuto (7,2 Kg.) che poteva essere spacciato in numerose dosi singole e sulla tipologia di armi rinvenute tra le quali più pistole di cui una a matricola abrasa e anche munizionamento di grosso calibro (357 magnum).
Il ricorrente, in definitiva, per attribuire in termini di decisività il rilievo attribuito in ricorso al dato della incensuratezza non ha svolto una valutazione analitica di tutti gli argomenti svolti dal Tribunale sul piano delle esigenze cautelari, sicché il motivo risulta generico ed inidoneo ad essere apprezzato in termini di illogicità manifesta della specifica motivazione.
2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
3. Stante lo stato di detenzione del ricorrente, la cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. deve inviare copia della sentenza al Direttore dell'istituto presso il quale Scorza Leonardo è ristretto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 com