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Sentenza — n. 35515/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against bail denial in attempted murder case, upholding evidence sufficiency.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35515/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Morelli Guerino against the denial of bail in a case involving attempted murder. The appellant argued that the defense was violated due to unsubmitted video evidence, that witness statements were not recorded, and that the victim's injuries resulted from friendly fire rather than the accused. The court ruled that the lower tribunal's assessment of the evidence, including the victim's account of seeing the accused with a weapon, was plausible and sufficient to justify the precautionary measure, rejecting the appellant's claims as unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 179 cod. proc. pen.: The Court of Cassation reviews only the compatibility of the lower court's reasoning with common sense and plausible opinion, not the factual accuracy, and the absence of specific forensic tests does not preclude a judgment on indicatory gravity if the existing evidence is sufficient.

Parole chiave

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precautionary detention attempted murder right to defense friendly fire theory evidence sufficiency witness testimony procedural nullity testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Con il secondo motivo, di ricorso lamenta la mancata fonoregistrazione delle sommarie informazioni testimoniali assunte per reati di particolare gravità, tra i quali il tentato omicidio (fatto che comporterebbe la nullità relativa ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen. dell'atto).
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MORELLI GUERINO nato a PESCARA il 06/01/1997 avverso l'ordinanza del 20/05/2024 del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/getWe le conclusioni del PG STEFANO TOCCI Il Procuratore generale, Stefano Tocci, chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Morelli Guerino ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila con la quale il Tribunale di Pescara aveva rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di Pescara, di custodia cautelare in carcere per il tentato omicidio di Sasha Florindi, avvenuto a Montesilvano per dissapori intercorrenti da anni tra le famiglie Morello di Di Rocco e scaturiti dalla relazione sentimentale tra Pierdomenico Pamela e Di Rocco Maicon. 2.1. Col primo motivo di ricorso, il ricorrente ripropone la questione già posta ai giudici in sede cautelare relativa al mancato invio al Tribunale del riesame del file audio-video contenente le riprese effettuate dal testimone Ianotaro Davide sui luoghi ove era avvenuto il fatto, sotto il profilo della violazione del diritto di difesa. 2.2.

Con il secondo motivo, di ricorso lamenta la mancata fonoregistrazione delle sommarie informazioni testimoniali assunte per reati di particolare gravità, tra i quali il tentato omicidio (fatto che comporterebbe la nullità relativa ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen. dell'atto). 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l'inattendibilità dei testi per la forte ostilità esistente tra le famiglie suddette. In particolare, la persona offesa aveva dichiarato di aver subito il ferimento in oggetto per essersi affacciata dal balcone, avendo udito l'esplosione di colpi di pistola: tale ricostruzione, secondo il ricorrente, non avrebbe dovuto essere considerata credibile, perché di norma quando si sentono degli spari si entra o si rimane a casa, non si esce sul balcone.

Pertanto, la vittima poteva essere stata attinta dal "fuoco amico", cioè da qualche colpo esploso probabilmente da uno dei soggetti appartenenti al gruppo contrapposto nella lite a quello di cui faceva parte l'indagato, essendo improbabile che un colpo superasse il muretto del balcone dietro il quale si trovava la vittima. 2.4. Col quarto motivo, lamenta l'omessa effettuazione dello stub sui soggetti perquisiti. 2.5. Con l'ultimo motivo, il ricorrente lamenta che il giudice fa erroneo riferimento alla misura applicata, perché da ottobre 2023 fino alla data del ricorso (28.5.2023) il ricorrente è rimasto libero.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

Il ricorso è complessivamente infondato e come tale va rigettato. 1.1. Il primo motivo non può essere accolto. Alla luce del principio della prova di resistenza, quanto denunciato appare del tutto irrilevante, alla luce del percorso argomentativo dell'impugnata ordinanza perché il giudice prescinde totalmente e peraltro espressamente dal contenuto delle dichiarazioni di Ianotaro Davide. Per di più, Ianotaro Davide è stato escusso e quanto da Jk era stato percepito è stato riversato in atti, per cui la rilevanza disarticolante di tale elemento indiziario è del tutto ipotetica e non viene argomentata in modo adeguato dal ricorrente. 1.2.

Anche il secondo motivo è infondato, atteso che l'asserita violazione di cui all'art. 357, comma 3-bis, c.p.p. non è assistita da sanzione processuale, né può genericamente convogliarsi la stessa nell'alveo della violazione del diritto di difesa, atteso che la persona informata sui fatti ha sempre facoltà di rettificare le proprie dichiarazioni se verbalizzate in modo non conforme al suo dichiarato. 1.3. Col terzo motivo il ricorrente propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito.

In particolare, la motivazione dei giudici si è incentrata in modo ineccepibile sul fatto che la persona offesa, Florindi Sasha, aveva dichiarato di aver visto la sera dell'11.9.2023 l'indagato (insieme ad altri) con un "braccio in alto e una pistola in mano" subito dopo l'esplosione dei colpi di arma da fuoco e subito dopo si era accorto di essere stato ferito ad una gamba. Tale circostanza è stata correttamente valorizzata dal Tribunale agli effetti della ritenuta gravità indiziaria nei confronti dell'indagato, per l'adozione del provvedimento cautelare, in quanto non contrastata da elementi di segno diverso: le considerazioni sulla possibilità che il colpo di arma da fuoco che ha attinto la persona offesa sia stata sparato da un'altra persona è apparsa allo stato degli atti esaminati dai giudici priva di dimostrazione concreta, sicché il giudizio sulla ricostruzione del fatto è stato svolto nel rispetto dei principi in tema di vizi della motivazione.

Il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745). 1.4. Anche il quarto motivo è infondato. Correttamente il Procuratore generale ha evidenziato che l'omessa effettuazione di accertamenti con lo stub non impedisce la formulazione in sede cautelare di un giudizio sulla gravità indiziaria, atteso che il quadro indiziario già acquisito sarebbe già di per sé idoneo a supportare il giudizio formulato, fatte salve ovviamente le più ampie e approfondite considerazioni che potranno essere svolte nelle successive fasi su tale profilo. 1.5.

Da ultimo, giova precisare che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare.

Corretta appare la motivazione sul punto da parte del tribunale che ha indicato chiaramente elementi sintomatici di inaffidabilità del soggetto, gravato da precedenti penali anche per evasione.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3. Stante lo stato di detenzione del ricorrente la cancelleria deve trasmettere la presente sentenza al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui