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Sentenza — n. 35512/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding pre-crime sentence credit for continued offenses under Art. 657 Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35512/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Francesco Orlando's appeal against a lower court's refusal to credit pre-crime sentence time for a continued offense. Orlando argued that continued crimes should be treated as a single act, allowing retroactive credit for time served before the second crime's commission. The court held that continued crimes must be split into individual violations for sentencing purposes, preventing the application of pre-crime credit rules.

Regesto Legislator

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Art. 657, comma 4, cod. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: Continued offenses must be treated as distinct violations for sentence credit purposes, precluding the application of pre-crime time reduction rules.

Parole chiave

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continued offenses sentence credit pre-crime custody Art. 657 Penal Code fungibility of sentence procedural law Cassazione Roma sospensione di pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 657, comma 4, cod. pen.
Con il primo motivo deduce violazione di legge perché, pur riconoscendo che il provvedimento del giudice dell'esecuzione rispetta la lettera dell'art. 657, comma 4, cod.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Art. 3, 13, 27, Cost.
Art. 25, Cost.
art. 416-bis cod. pen
pen., pur tuttavia tale norma non dovrebbe essere applicata al caso in esame che è caratterizzato da un reato che è stato riconosciuto esser stato commesso in continuazione con un precedente reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.
art. 657 cod. pen
Con il primo motivo deduce violazione di legge perché, pur riconoscendo che il provvedimento del giudice dell'esecuzione rispetta la lettera dell'art. 657, comma 4, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017
pen., pertanto, occorre comunque scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono» (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep.
Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009
Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, Bernardo, Rv.
Sez. 1, n. 1680 del 06/03/2000
243809; Sez. 1, n. 1680 del 06/03/2000, Palomba, Rv.
Corte Costituzionale, n. 198 del 07/07/2014
Sez. 1, n. 20332 del 11/05/2006
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ORLANDO FRANCESCO nato a TRAPANI il 22/06/1956 avverso l'ordinanza del 06/05/2024 del GIP TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, Assunta Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 6 maggio 2024 il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza del condannato Francesco Orlando di rideterminazione della pena da espiare indicata nell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale di Palermo il 21 luglio 2023.

In particolare, il condannato aveva chiesto che fosse detratto il presofferto scontato tra il 20 dicembre 2000 ed il 29 giugno 2003; il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza rilevando che non è possibile detrarre tale periodo in quanto antecedente alla data di commissione del reato in espiazione, che è quello di cui all'art. 416-bis cod. pen., per cui Orlando è stato condannato con sentenza della Corte d'appello di Palermo del 19 settembre 2022, e che è stato commesso tra il mese di agosto 2016 ed il mese di novembre 2017. i 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi.

Con il primo motivo deduce violazione di legge perché, pur riconoscendo che il provvedimento del giudice dell'esecuzione rispetta la lettera dell'art. 657, comma 4, cod. pen., pur tuttavia tale norma non dovrebbe essere applicata al caso in esame che è caratterizzato da un reato che è stato riconosciuto esser stato commesso in continuazione con un precedente reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per cui il ricorrente è stato condannato con sentenza emessa dalla Corte di assise di Palermo del 28 novembre 2000, commesso tra il 1995 e 1996; la circostanza che i due reati siano stati posti in continuazione tra loro comporta che, agli effetti di cui all'art. 657 cod. pen., il reato debba essere considerato unico altrimenti la continuazione si applicherebbe a sfavore del reo; l'unicità del reato comporta, a sua volta, come conseguenza la retrodatazione della data di commissione del secondo reato che deve ritenersi a questo punto commesso nel momento in cui è iniziata l'esecuzione del primo reato; il concetto di commissione del reato è diverso da quello di consumazione del reato, essendo meno specifico e più ampio rispetto ad esso, ne consegue che il reato continuato deve considerarsi commesso quando la programmazione ideativa cessa di restare un fatto meramente ideologico e comincia a realizzarsi con l'esecuzione della prima azione.

Con il secondo motivo propone eccezione di legittimità costituzionale dell'art 657, comma 4, cod. pen. per violazione degli artt. 3 e 25 Cost. in quanto, qualora si ritenesse applicabile tale norma anche al reato continuato, si genererebbe una disparità di trattamento tra il soggetto che ottempera all'esecuzione della prima condanna e quello che si sottragga all'esecuzione della stessa, il quale avrebbe la possibilità di espiare soltanto la pena conseguente al riconoscimento della continuazione mentre il primo dovrebbe espiare una pena maggiore; finirebbe, in definitiva, per esser premiato il comportamento deteriore di chi si sottrae all'esecuzione.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Assunta Cocomello, ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato.

1. Si premette in fatto che Orlando è stato condannato due volte per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; una prima volta, con sentenza della Corte di assise di appello di Palermo del 28 novembre 2000, alla pena di anni 8 di reclusione per t fatto commesso tra il 1995 ed il 1996; una seconda volta, con sentenza emessa dalla Corte d'appello di Palermo del 19 settembre 2022, con cui, riconosciuta la continuazione con la prima sentenza, è stato condannato alla pena complessiva di 12 anni ed 8 mesi di reclusione, di cui 8 anni e 8 mesi di reclusione per il reato oggetto della seconda condanna commesso tra il 2016 ed il 2017, e 4 anni di reclusione quale aumento per continuazione con il reato già giudicato, commesso tra il 1995 ed il 1996.

In occasione del primo processo Orlando aveva sofferto detenzione, anche a titolo cautelare, tra il 20 dicembre 1996 ed il 20 giugno 2003. Nel provvedimento della Procura generale di Palermo, con cui è stata messa in esecuzione la seconda condanna, il periodo dal 20 dicembre 1996 al 20 dicembre 2000 era stato computato come presofferto ed attribuito al reato commesso tra il 1995 ed il 1996, mentre il periodo tra il 20 dicembre 2000 ed il 29 giugno 2003 non è stato computato, in quanto da attribuire a quel punto al reato commesso tra il 2016 ed il 2017.

2. Ciò posto, il primo motivo deduce che il riconoscimento della continuazione tra i due reati dovrebbe comportare, attesa la unicità del reato continuato, la retrodatazione dell'inizio della commissione del secondo reato alla data di inizio della commissione del primo. Il motivo è infondato. Si tratta di una questione portata già diverse volte all'attenzione del giudice di legittimità e risolta in modo univoco con orientamento, cui il collegio ritiene di dare continuità, in cui si afferma che la circostanza che due reati siano posti in continuazione tra loro non permette la retrodatazione della data di commissione del secondo reato, agli effetti di cui all'art. 657, comma 4, cod pen. (Sez. 1, Sentenza n. 17531 del 22/02/2023, Marando, Rv. 284435: il riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza formatasi possa essere automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, ostando a una tale eventualità il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., che consente di computare «soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire»).

Come rilevato, infatti, da Sez. 1, n. 27149 del 31/05/2024, D'Agostino, n.m., "il reato continuato crea una unicità giuridica fittizia, mentre deve riprendere la considerazione parcellizzata degli episodi che lo compongono nei casi in cui il dato temporale di consumazione diviene dirimente; è quanto si verifica nella specie, posto che la limitazione normativa dettata in tema di fungibilità non consente di valutare come espiata una pena sofferta in epoca pregressa alla data di consumazione del reato". Agli effetti di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., pertanto, occorre comunque scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono» (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, Di Perna, Rv. 272101;

Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, Bernardo, Rv. 243809; Sez. 1, n. 1680 del 06/03/2000, Palomba, Rv. 216418). Il motivo è, pertanto, infondato.

2. E' infondato anche il secondo motivo, che affronta la stessa questione sotto il profilo della compatibilità con la Costituzione del sistema processuale dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., come ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità citata al punto 1 di questa sentenza, ed in cui si chiede di sollevare questione di costituzionalità della norma per violazione degli artt. 3 e 25 Cost. Il motivo è infondato. La compatibilità con la Costituzione del sistema processuale dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. , è stata già scrutinata dalla stessa Corte costituzionale, che, con sentenza n. 198 del 7 luglio 2014, ha chiarito che «non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., in quanto prevede che, nella determinazione della pena detentiva da eseguire, si tiene conto soltanto della custodia cautelare subita o delle pene espiate senza titolo dopo la commissione del reato per il quale la pena che deve essere eseguita è stata inflitta.

Lo sbarramento temporale fissato dalla norma censurata è imposto dall'esigenza di evitare che l'istituto della fungibilità si risolva in uno stimolo a commettere reati, trasformando il pregresso periodo di carcerazione in una "riserva di impunità"; esso risponde inoltre, prima ancora, alla fondamentale esigenza logico-giuridica che la pena segua, e non già preceda, il reato, essendo questa la condizione indispensabile affinché la pena possa esplicare le funzioni sue proprie, e particolarmente quelle di prevenzione speciale e rieducativa. Non sussiste, pertanto, la violazione degli invocati parametri e, in particolare, dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza".

Pertanto, la disparità di trattamento normativo in materia di fungibilità della pena che si viene a verificare in concreto tra coloro che hanno sofferto la detenzione dopo la commissione di altro reato e coloro che la hanno subita prima trova la sua giustificazione nella rilevanza giuridica delle ragioni che hanno indotto il legislatore ad adottare una disciplina differenziata (Sez. 1, Sentenza n. 20332 del 11/05/2006, Marando, Rv. 234444). Il motivo è, pertanto, infondato.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pag