Cassation annuls GIP order denying seized phone return due to violation of Art. 127 procedural requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the GIP's order denying the return of seized mobile phones without a hearing. The applicants argued that the judge violated procedural norms by issuing a de plano decision instead of holding an audience as required by law. The court held that such a violation renders the proceeding null and void, mandating a new trial in strict compliance with statutory procedures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 127, comma 1; Art. 127, comma 5; Art. 263, comma 5 of the Code of Criminal Procedure: A GIP order deciding on the opposition to the prosecutor's rejection of restitution of seized goods must be issued in accordance with Art. 127; failure to hold a hearing when required results in absolute nullity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FERRANTE PAOLO nato a PALERMO il 23/03/1965 FERRANTE GíANLUCA nato a PINEROLO il 09/10/1992 avverso l'ordinanza del 02/05/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa de plano in data 02 maggio 2024 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha respinto l'opposizione proposta da Paolo Ferrante e da Gianluca Ferrante, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod.proc.pen., finalizzata ad ottenere la restituzione dei due telefoni cellulari, appartenenti ciascuno ai due istanti, sequestrati in data 30 gennaio 2024. Il pubblico ministero, a cui era stata chiesta la immediata restituzione, l'aveva negata dicendo che l'analisi sugli stessi non era ancora terminata, per cui non era possibile valutare se tali beni fossero confiscabili, e doveva esserne mantenuto il sequestro a fini probatori. Il giudice ha respinto l'opposizione ribadendo che gli accertamenti non sono conclusi e il lasso di tempo trascorso dal sequestro è ancora ragionevole e compatibile con le esigenze investigative, potendo emergere, da tali accertamenti, elementi tali da determinare la confiscabilità dei beni.
2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso, con un unico atto, Paolo Ferrante e Gianluca Ferrante, per mezzo del loro difensore avv. Enrico Ugolini, articolando un unico motivo, con il quale denunciano l'inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 265, comma 5, cod.proc.pen. e 127, commi 1 e 5, cod.proc.pen.. Il giudice ha errato nel respingere l'opposizione con un provvedimento emesso de plano, senza fissare l'udienza ai sensi dell'art. 127, commi 1 e 3, cod.proc.pen. Tale violazione determina una nullità assoluta, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
2. In primo luogo deve essere ribadita l'ammissibilità del ricorso, in base al principio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «E' ammissibile il ricorso per cassazione, per tutti i motivi indicati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., provvede sull'opposizione degli interessati al decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose in sequestro» (Sez. 5, n. 10987 del 14/11/2019, dep. 2020, Rv. 278881; Sez. U, n. 9857 del 20/10/2008, dep. 2009, Manesi, Rv.242290).
3. Deve, poi, ribadirsi il principio dettato da questa Corte, secondo cui «Il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., decide sull'opposizione al decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose in sequestro deve essere assunto in conformità al disposto dell'art. 127, comma 1, cod. proc. pen., sicché, ove adottato de plano, risulta affetto da nullità ai sensi dell'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., salvo che nel caso di inammissibilità dell'atto introduttivo» (Sez. 3, n. 30968 del 24/03/2023, Rv. 284933).
Tale principio, infatti, è conforme alla norma del codice di rito, che all'art. 263, comma 5, cod.proc.pen. afferma esplicitamente che il giudice provvede «a norma dell'art. 127» sull'opposizione proposta contro il diniego del pubblico ministero alla restituzione di un bene sequestrato; l'art. 127 cod.proc.pen., poi, prescrive la trattazione in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti, consentendo una pronuncia de plano, al comma 9, solo quando debba essere dichiarata l'inammissibilità della domanda introduttiva. La stessa norma dell'art. 127 cod.proc.pen., al quinto comma, stabilisce che la violazione dei commi 1, 3 e 4, che assicurano il rispetto del contraddittorio, comporta la nullità del procedimento svolto.
Anche la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente dichiarato la nullità conseguente a tali violazioni (in tal senso, oltre alla sentenza n. 30968 del 24/03/2023, sopra citata, anche Sez. 6, n. 22552 del 10/03/2003, Rv. 225972; Sez. 1, n. 4657 del 27/09/1995, Rv. 202503) 4. Per le ragioni sopra esposte, pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, e gli atti devono essere trasmessi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, perché proceda nuovamente sull'opposizione, nelle forme prescritte.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli at