Sentenza — n. 35490/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è infondato e deve essere rigettato.1.1 L'art. 47, comma 2, ord. pen. permette l'applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale quando "si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati". La valutazione prognostica deve essere effettuata "sulla base della osservazione della personalità del condannato" che, se non detenuto, deve essere svolta con riferimento al comportamento dallo stesso tenuto dopo la commissione del reato (art. 47, comma 2 0.P.).
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 125 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35490/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 47, comma 2, ord. pen. permette l'applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale quando "si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati". La valutazione prognostica deve essere effettuata "sulla base della osservazione della personalità del condannato" che, se non detenuto, deve essere svolta con riferimento al comportamento dallo stesso tenuto dopo la commissione del reato (art. 47, comma 2 0.P.).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALVATORE ANTONIO nato a MESSINA il 20/09/1984 avverso l'ordinanza del 21/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Sorveglianza di Catania con ordinanza in data 21 febbraio 2024 respingeva l'istanza di Salvatore Antonio di concessione dell'affidamento in prova al Servizio Sociale, ex art. 47 0.P., in relazione alla pena detentiva determinata con il provvedimento di cumulo in data 8 luglio 2022. Il Tribunale rilevava che, pur sussistendo in astratto le condizioni per la concedibilità della misura alternativa, la stessa non era concedibile in concreto in ragione della pericolosità sociale del condannato e della necessità di proseguire l'osservazione intramuraria, oltre che della opportunità di far precedere la invocata misura con la concessione di permessi premio, onde vagliare i progressi del detenuto sul piano riabilitativo, ritenuto non ancora sufficientemente maturo per potere usufruire dell'invocata misura alternativa.
2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso il detenuto, tramite il difensore, lamentando la contraddittorietà e carenza della motivazione in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 47 O.P. Secondo il ricorrente avrebbe errato il Tribunale di sorveglianza a non confrontarsi con i motivi che avevano indotto il Tribunale di sorveglianza di Messina a concedere al Salvatore, in data 1° giugno 2022, il beneficio dell'affidamento in préta al servizio sociale, tanto è vero che al momento del suo arresto egli era sottoposto a tale misura alternativa.
In detto precedente provvedimento il giudizio prognostico era stato espresso in termini positivi, alla luce dell'entità della pena da espiare, del carico pendente e della gravità del fatto, cioè degli stessi elementi che l'impugnato provvedimento aveva utilizzato per giungere ad una conclusione diametralmente opposta. Inoltre, il Tribunale ha fatto cenno alle informazioni provenienti dagli organi di polizia, ma in maniera del tutto apodittica, senza richiamarle e affermando che contenevano giudizi negativi circa la personalità del detenuto. Il ricorrente, dunque, nonostante avesse fruito in precedenza del beneficio e nonostante il percorso infrannurario positivo, a situazione invariata si era visto negare il beneficio, che in precedenza gli era stato concesso, con una motivazione apodittica e carente.
Il Sostituto Procuratore generale Fernando Lignola depositava conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.1.1 L'art. 47, comma 2, ord. pen. permette l'applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale quando "si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati". La valutazione prognostica deve essere effettuata "sulla base della osservazione della personalità del condannato" che, se non detenuto, deve essere svolta con riferimento al comportamento dallo stesso tenuto dopo la commissione del reato (art. 47, comma 2 0.P.).
Il Tribunale di sorveglianza, nell'impugnato provvedimento, ha premesso che l'istante è ristretto in ragione di un titolo esecutivo che ricomprende un reato commesso nel 2010 e un reato commesso nel 2012, ex art. 56-629 cod.pen, rispetto al quale il fine pena è fissato al 23 luglio 2027. La pericolosità sociale del condannato, desumibile dalla particolare gravità dei reati per cui è esecuzione, di gravi e reiterati precedenti penali, oltre che dalle \t- negative informazioni in atti" a ritenersi prevalente sul percorso positivo intrapreso, per come emerge dalla relazione di sintesi a impedito la formulazione di una prognosi positiva.
Come si rileva dallo stesso ricorso, successivamente alla concessione della misura dell'affidamento in prova da parte del Tribunale di sorveglianza di Messina, il Salvatore veniva raggiunto da altro titolo esecutivo, che ricomprendeva la condanna per il reato di cui agli artt. 56, 629 cod. pen. e che comportava, per il superamento dei limiti di pena, la revoca della misura in esecuzione. Quindi non è corretta l'affermazione secondo la quale gli elementi posti alla base del provvedimento di accoglimento son gli stessi che ha valutato il Tribunale di Catania per negare la misura.
La differenza è l'intervenuta definitività della condanna per il delitto p e p_dagli artt.56-629 c.p., valutata solo incidentalmente nel primo provvedimento, posto che non era divenuta definitiva, e dunque è del tutto logico che, al mutare delle condizioni di fatto, possa mutare la valutazione complessiva della situazione del condannato, al fine della concessione della misura alternativa. Come statuito in materia, infatti, presupposto normativo per la concessione dell'affidamento in prova è l'idoneità della misura a rieducare il reo e ad assicurarne la prevenzione dal pericolo della recidiva, sicché qualsiasi connotazione negativa della persona, eventuali debiti verso la giustizia ed una persistente irregolarità comportamentale si pongono in insanabile contrasto con dette finalità. (Sez. 1, Sentenza n. 20478 del 12/02/2013).
L'intervenuta esecuzione di una pena per il grave reato in oggetto, la entità della pena ancora da scontare, con un fine pena alquanto lontano nel tempo costituisce un elemento che aggrava il quadro soggettivo e comportamentale del condannato e che ha fatto ritenere al Tribunale di sorveglianza non ancora maturi i tempi per la concessione della misura alternativa.
2. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen. condannato al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così dec