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Sentenza — n. 35484/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35484/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35484/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza emessa in data 16 aprile 2024 il Tribunale di Termini Imerese, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata da Domenico Napolitano per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. n.285/1992 commesso il 25/05/2017 e quelli cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n.285/1992 commessi il 13/09/2018 e il 25/03/2021, giudicati con due diverse sentenze. Il Tribunale ha ritenuto che, dal testo delle due sentenze, non emerga alcun elemento che dimostri l'esistenza di un unico disegno criminoso, ideato sin dalla commissione del primo reato. I reati sono stati commessi guidando veicoli diversi, cioè un ciclomotore e due distinte automobili, e non vi è tra loro continuità temporale. Tali condotte sono indicative solo di una propensione dell'istante alla commissione di tale tipologia di reati.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35484/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo Rv. 270074). Il giudice dell'esecuzione, esaminando la sussistenza di tali indici, ha correttamenté evidenziato l'assenza di elementi concreti dai quali dedurre, con la necessaria certezza, che i vari reati siano sorretti da un unico disegno criminoso, ideato in origine programmando, almeno in linea generale, tutti i reati compiuti successivamente, e la presenza, al contrario, di elementi che contrastano con l'ipotesi di una loro programmazione unitaria, quali la distanza temporale e la diversa tipologia dei veicoli condotti.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente esame d'idoneità alla guida infrazioni alle norme della circolazione corsa di controllo divieto di condurre stato difettoso del veicolo
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NAPOLITANO DOMENICO nato a TERMINI IMERESE il 07/11/1970 avverso l'ordinanza del 16/04/2024 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 16 aprile 2024 il Tribunale di Termini Imerese, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata da Domenico Napolitano per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. n.285/1992 commesso il 25/05/2017 e quelli cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n.285/1992 commessi il 13/09/2018 e il 25/03/2021, giudicati con due diverse sentenze. Il Tribunale ha ritenuto che, dal testo delle due sentenze, non emerga alcun elemento che dimostri l'esistenza di un unico disegno criminoso, ideato sin dalla commissione del primo reato. I reati sono stati commessi guidando veicoli diversi, cioè un ciclomotore e due distinte automobili, e non vi è tra loro continuità temporale. Tali condotte sono indicative solo di una propensione dell'istante alla commissione di tale tipologia di reati.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Domenico Napolitano, per mezzo del suo difensore avv. Giampiero Santoro, articolando un unico motivo, con il quale deduce il vizio di motivazione. Il giudice della cognizione ha già riconosciuto l'esistenza di un medesimo disegno criminoso tra le condotte tenute il 13/09/2018 e il 25/03/2021, nonostante la loro distanza temporale, per cui il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto spiegare perché l'analoga condotta, tenuta solo un anno prima, non sia avvinta dal medesimo disegno. Egli ha valorizzato il dato dell'avere il ricorrente guidato veicoli diversi, invece del ben più rilevante dato di avere egli costantemente guidato dal 2017 al 2021, pur non avendo mai conseguito la patente di guida. E' evidente che tali condotte discendono dall'unico programma delinquenziale, del guidare veicoli pur essendo privo della patente.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.

2. La motivazione dell'ordinanza impugnata è approfondita, logica e non contraddittoria, ed esclude l'applicabilità dell'istituto della continuazione, tra i reati di cui alle due sentenze citate nell'istanza, con argomentazioni conformi ai principi dettati da questa Corte. Costituisce, infatti, un consolidato principio giurisprudenziale, quello secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo Rv. 270074). Il giudice dell'esecuzione, esaminando la sussistenza di tali indici, ha correttamenté evidenziato l'assenza di elementi concreti dai quali dedurre, con la necessaria certezza, che i vari reati siano sorretti da un unico disegno criminoso, ideato in origine programmando, almeno in linea generale, tutti i reati compiuti successivamente, e la presenza, al contrario, di elementi che contrastano con l'ipotesi di una loro programmazione unitaria, quali la distanza temporale e la diversa tipologia dei veicoli condotti.

Tali elementi rendono, in effetti, non credibile che il ricorrente abbia, nel 2017, programmato singole contravvenzioni da commettere oltre un anno dopo e addirittura quattro anni dopo, nel 2021; la diversa tipologia dei veicoli guidati, inoltre, è compatibile con una ideazione estemporanea dei reati stessi, in quanto induce a ritenere che questi derivino solo da una generica decisione di porsi alla guida di un qualunque veicolo, e siano stati eseguiti approfittando della occasionale e imprevedibile disponibilità di questo.

3. Il ricorrente, in definitiva, sostiene che tutti i reati sono sorretti dal medesimo disegno criminoso solo per la loro omogeneità, avendo egli deciso di guidare dei veicoli pur senza avere mai conseguito la patente di guida. Egli individua, quindi, il più significativo indice dimostrativo della unicità del disegno criminoso nel movente che lo avrebbe indotto a delinquere, tenendo condotte anche eterogenee tra loro e distanti nel tempo. Il movente costituisce, però, solo la spinta che determina il soggetto a commettere il singolo reato, anche in modo occasionale e dettato da particolari contingenze, mentre la continuazione richiede, come detto, la programmazione e l'ideazione originaria dei vari delitti, sin dal primo di essi.

La mera decisione di guidare occasionalmente dei veicoli pur essendo privo della patente di guida non costituisce una programmazione specifica e concreta di reati uniti dal medesimo disegno criminoso, bensì rappresenta una scelta di vita delinquenziale, venendo poi le singole condotte decise ed attuate in modo occasionale, a seconda delle opportunità. La diversa valutazione effettuata dal giudice che ha emesso la sentenza in data 20 giugno 2023, ritenendo uniti dal vincolo della continuazione i reati commessi il 13/09/2018 e il 25/03/2021, nonostante la loro distanza temporale, non è rilevante, né può spiegare effetti sulla diversa decisione richiesta al giudice dell'esecuzione, potendo essere motivata da specifiche emergenze probatorie, accertate in quel processo e riscontrate solo con riferimento a quelle due condotte.

4. Deve infine ribadirsi che «In tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti» (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580). Il ricorrente, come già sottolineato, non ha fornito ulteriori elementi da cui desumere l'unicità del disegno criminoso, nonostante la forte distanza temporale tra i vari reati. E' quindi corretta la decisione di rigetto dell'istanza, non emergendo alcun elemento che consenta di ritenere che le varie condotte siano frutto di una primigenia e unitaria delibazione.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. LU z Q -rri r2:; Così