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Sentenza — n. 35477/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against early release denial due to negative conduct and post-release crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35477/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Arturo Di Caterino's appeal against the denial of early release, upholding the lower court's decision. The applicant argued that a crime committed four years after his first prison term should not retroactively invalidate his record for earlier periods, noting a lack of causal link between the two events. The court ruled that the severe nature of the post-release offense, combined with prior disciplinary infractions, logically demonstrated a total lack of adherence to the rehabilitation program throughout the entire detention period.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 54 Ord. pen.; The Court holds that a serious crime committed after release can negatively reflect on earlier semi-annual periods if it evidences a total absence of positive participation in the rehabilitation program throughout the entire detention.

Parole chiave

Generato dall'IA
early release denial rehabilitation program adherence retroactive negative evaluation post-release criminal conduct prison disciplinary record carcerazione preventiva eccessiva indennizzo per detenzione ingiustificata sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 54 Ord. pen.
Esso non può, perciò, essere ostativo, retroattivamente, per la concessione del beneficio, pena lo svuotamento della norma dell'art. 54 Ord.pen.
art. 73 d.P.R. n.309/1990
Il Tribunale ha valutato che queste condotte, culminate nella commissione del delitto di cui all'art. 73 d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022
Generato dall'IA
Sentenza — n. 39504/2022 — snpen
Cassation court dismisses appeal against traffic conviction due to statute of limitations expiration. The Supreme Court annuls the second-instance judgment because the crimes committed in 2016 were extinguished by prescription. The court ruled that the maximum five-year limitation period had expired, preventing any further prosecution. Consequently, the appeal was rejected without remittal to the lower court. The decision establishes that when a cause of extinction occurs after the appeal, the judgment must be annulled without remittal. This outcome applies strictly to cases where the limitation period has fully elapsed. The court emphasized the principle of immediate applicability of extinction causes. Legal professionals must verify prescription periods before filing appeals. The ruling clarifies procedural requirements for extinction-based annulments. This case highlights the critical importance of time limits in criminal law.
Sentenza — n. 25496/2024 — snpen
Cassation court annuls prison supervision order due to contradictory evaluation of disciplinary misconduct across different semi-annual periods.
Sentenza — n. 8382/2025 — snpen
Italian Supreme Court dismisses early release appeal where disciplinary misconduct invalidates prior rehabilitation progress.
Sentenza — n. 3849/2022 — snpen
Cassation annuls partial denial of early release due to lack of specific reasoning on disciplinary violation impact.
Sentenza — n. 18240/2023 — snpen
Cassation annuls supervision court order for lack of reasoning regarding a 2018 crime's impact on a 2014-2015 sentence credit period.

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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI CATERINO ARTURO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 02/10/1984 avverso l'ordinanza del 19/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 19 marzo 2024 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto da Arturo Di Caterino contro il provvedimento emesso in data 15 maggio 2023 dal magistrato di sorveglianza di Cuneo, che aveva respinto la sua istanza di concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 17/08/2017 al 17/04/2019 e dal 04/12/2021 al 26/03/2022, per plurimi comportamenti scorretti, tenuti nel primo periodo, e per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n.309/1990 da lui commesso in data 20/07/2021, mentre espiava la pena in regime di detenzione domiciliare, concessa in data 04/02/2021. Il Tribunale ha confermato tale diniego, rilevando che nel corso del primo periodo egli ha tenuto varie condotte scorrette e riportato un rapporto disciplinare, in particolare per litigi con altri detenuti, e che la grave condotta tenuta il 21/07/2021 può essere valutata negativamente anche per i semestri precedenti, oltre che per quello successivo, in quanto dimostrativa della sua mancata adesione all'opera rieducativa.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Arturo Di Caterino, per mezzo del difensore avv. Roberto Filocamo, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il Tribunale, come già il magistrato di sorveglianza, ha ipervalutato due soli episodi negativi verificatisi in quattro anni di detenzione, cioè un litigio in data 06/01/2019, che aveva comportato solo una ammonizione, e il delitto commesso il 20/07/2021, fondando su quest'ultima condotta la valutazione negativa addirittura per tutti i semestri precedenti, relativi agli anni 2017, 2018 e 2019.

Tra il periodo 17/08/2017 e 17/04/2019 e il reato commesso il 20/07/2021, inoltre, non c'è consecuzione, perché il ricorrente ha dapprima subito un lungo periodo di custodia cautelare, sino al 17/04/2019, e dopo due anni in cui era stato rimesso in libertà è rientrato in carcere solo nel 2021. Il reato in questione, quindi, si pone al di fuori dei semestri in valutazione, ed è stato commesso addirittura quattro anni dopo l'inizio del primo semestre per il quale è stata chiesta la liberazione anticipata. Esso non può, perciò, essere ostativo, retroattivamente, per la concessione del beneficio, pena lo svuotamento della norma dell'art. 54 Ord.pen. e la violazione della sua ratio, atteso che nel restante periodo egli non ha riportato sanzioni disciplinari, essendo irrilevanti le ulteriori segnalazioni citate dall'ordinanza impugnata.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. L'ordinanza è motivata in modo logico e corretto, in quanto fonda il diniego di concessione della liberazione anticipata su un grave delitto commesso dal ricorrente poco più di due anni dopo la scarcerazione, mentre si trovava in detenzione domiciliare, e su plurime condotte negative da lui tenute durante il periodo di carcerazione. In particolare vengono citati un episodio di colluttazione con un altro detenuto commesso in data 06/01/2019, un episodio di detenzione in cella di un bene di genere proibito, accertato il 22/03/2018, ed un tentativo di scontro fisico con un altro detenuto, segnalato il 07/06/2018.

Il Tribunale ha valutato che queste condotte, culminate nella commissione del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, dimostrino la mancata adesione al percorso rieducativo, protrattasi per l'intero periodo detentivo precedente al reato stesso, mentre quest'ultimo riverbera il suo effetto negativo anche sul periodo di detenzione successivo. Tale valutazione è logica, dal momento che la pluralità di episodi verificatisi tra il 2018 e il 2019 dimostra il mancato rispetto delle regole carcerarie e, pertanto, la indisponibilità del ricorrente alla rieducazione, e il delitto commesso dopo la scarcerazione, peraltro durante un periodo detentivo svolto presso il proprio domicilio, conferma la mancata adesione al percorso riabilitativo, manifestatasi già durante la precedente carcerazione.

Il ricorrente contesta l'estensione della valutazione negativa conseguente alla commissione del reato ai semestri precedenti ad essa, in quanto lontani nel tempo, ma l'ordinanza si conforma al consolidato principio di questa Corte, espresso nelle sentenze da questa citate e da ultimo ribadito da Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022, dep. 2023, Rv. 285120, secondo cui la valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato, ai fini della concessione della liberazione anticipata, non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente sul giudizio relativo ai semestri antecedenti, anche non contigui a quello inficiato da comportamenti illeciti, purché si tratti di una violazione idonea ad escludere la positiva partecipazione, in precedenza, al programma rieducativo.

Nel presente caso la violazione commessa, consistente nel grave delitto indicato, è senza dubbio sintomatica della totale assenza del positivo svolgimento di un percorso rieducativo durante il precedente periodo di carcerazione, avendo il ricorrente ripreso a delinquere pochi mesi dopo la scarcerazione, e nonostante si trovasse ancora sottoposto ad un regime detentivo. Le condotte negative tenute durante tale periodo di carcerazione, la cui gravità non può essere oggetto di rivalutazione da parte di questa Corte, confermano, peraltro, che la mancata adesione al programma riabilitativo si è manifestata anche durante i semestri compresi tra il 2017 e il 2019.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe