Sentenza — n. 35461/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAGNANINI MIRKO nato a CIVITANOVA MARCHE il 22/11/1993 avverso l'ordinanza del 11/01/2024 del TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; rlette/seprtite le conclusioni del PG f Lo_ LA) ot ('-?; of )«:L0)(4-0 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 11 gennaio 2024 il Tribunale di Macerata - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda introdotta da Pagnanini Mirko, tesa ad ottenere l'estensione dell'effetto favorevole di una impugnazione proposta da un coimputato, in tema di estinzione del reato (rispetto ad una decisione di merito divenuta irrevocabile per il Pagnanini in data 6 dicembre 2022).
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35461/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con ordinanza resa in data 11 gennaio 2024 il Tribunale di Macerata - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda introdotta da Pagnanini Mirko, tesa ad ottenere l'estensione dell'effetto favorevole di una impugnazione proposta da un coimputato, in tema di estinzione del reato (rispetto ad una decisione di merito divenuta irrevocabile per il Pagnanini in data 6 dicembre 2022).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAGNANINI MIRKO nato a CIVITANOVA MARCHE il 22/11/1993 avverso l'ordinanza del 11/01/2024 del TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; rlette/seprtite le conclusioni del PG f Lo_ LA) ot ('-?; of )«:L0)(4-0 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 11 gennaio 2024 il Tribunale di Macerata - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda introdotta da Pagnanini Mirko, tesa ad ottenere l'estensione dell'effetto favorevole di una impugnazione proposta da un coimputato, in tema di estinzione del reato (rispetto ad una decisione di merito divenuta irrevocabile per il Pagnanini in data 6 dicembre 2022).
2. Avverso detta ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione con atto del 26 gennaio 2024.
3. Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile perché risulta sottoscritto personalmente dall'interessato. 3.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono - ovviamente - posteriori alla vigenza della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.;
Sez. U. 21.12.2017, Aiello). 3.2 La firma in calce al ricorso - che identifica il soggetto proponente - è del Pagnanini Mirko, con mera autentica da parte del difensore, incaricato del deposito. Non può parlarsi, pertanto, di ricorso proposto dal difensore cassazionista, quanto di ricorso proposto dall'interessato. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. /
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Pres