Cassation court annuls only the drug trafficking charge order, upholding home detention for the breach of curfew.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Palermo court's order regarding the drug trafficking charge due to insufficient evidentiary reasoning, while rejecting the appeal against the home detention measure. The defense argued that the lower court failed to analyze logical indicators proving the suspect knew the other person was a recidivist, whereas the prosecution claimed the detention choice was appropriate given the specific offense. The court agreed that the evidence regarding the drug charge was ambiguous and required re-evaluation, but found the home detention decision logically sound and within the judge's discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 536 c.p.p.; Art. 277 c.p.p.: The court must provide complete reasoning on evidentiary gaps; where the lower court fails to analyze logical indicators proving subjective knowledge of a condition, the decision is annulled, whereas the choice of a less restrictive measure remains valid if the specific offense does not warrant higher containment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PALERMOnel procedimento a carico di: ISIGUZO TOCHI KINGSLEY CHIMA nato il 17/09/1974 !,A-1 NVed avverso l'ordinanza del 13/02/2024 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG ANTONIO BALSAMO Il PG conclude per l'annullamento con rinvio nella parte in cui annulla l'ordinanza emessa dal GIP limitatamente al reato di cui al capo 4 e sostituisce la misura del carcere con gli AADD di cui al capo 3. udito il difensore L'avv.
STELI Salvatore si riporta integralmente alla memoria depositata in data 10/05/2024 e chiede venga dichiarato il ricorso del PM inammissibile. IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 13 febbraio 2024 il Tribunale di Palermo - costituito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen. - ha annullato il titolo cautelare emesso nei confronti di Isiguzo Tochi Kingsley Chima in riferimento ai capi n.2 (detenzione illecita di stupefacenti) e n.4 (violazione del divieto di frequentare pregiudicati). Quanto al reato di cui al capo n.3 (violazione di obblighi correlati alla sottoposizione alla sorveglianza speciale in tema di orario di rientro nella abitazione), la misura è stata rivalutata sotto il profilo della adeguatezza, con sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari (assistiti da presidio elettronico). 1.1 In motivazione si è affermato, in sintesi, che:
a) quanto al coinvolgimento nel traffico di sostanze stupefacenti il Tribunale rileva la scarsa chiarezza e la ambiguità dei colloqui oggetto di captazione, il che si riflette inevitabilmente sul profilo di gravità indiziaria ritenuto dal Gip;
b) quanto alla frequentazione intervenuta tra l'indagato, sottoposto alla misura di prevenzione personale, e Garofalo Aniello il Tribunale osserva che non vi è contezza della conoscenza, in capo a Isiguzo, della qualità soggettiva di pregiudicato del Garofalo, non potendo la stessa desumersi da alcune circostanze di fatto emergenti dal contesto relazionale;
c) quanto al profilo della scelta della misura sull'unico reato residuo (di cui al capo n.3) il Tribunale riconosce la sussistenza del pericolo di fuga e del pericolo di reiterazione e reputa adeguata la misura degli arresti domiciliari con presidio elettronico.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - il PM territoriale. Il ricorrente articola plurime censure. 2.1 Quanto al reato di cui al capo n.4 si deduce vizio di motivazione. In sostanza, si ritiene incompleto, sul piano cognitivo, il giudizio negativo in punto di gravità indiziaria, atteso che proprio dal contenuto delle conversazioni tra i due - riportate nel testo del ricorso - poteva evincersi la conoscenza in capo all'indagato delle attività illecite realizzate, non solo ad oggi, dal Garofalo. 2.2 Quanto al capo n.3 il ricorrente deduce vizio di motivazione in punto di scelta della misura.Si rappresenta che il complessivo profilo di gravità delle condotte oggetto di contestazione, ed il livello di correlate esigenze cautelari, era tale da imporre il ricorso alla misura maggiormente contenitiva, avendo Isiguzo mostrato insofferenza ai controlli ed una personalità estremamente negativa, anche in riferimento ai probabili esiti di altro giudizio in corso (condanna in secondo grado per sequestro a scopo di estorsione ed altro alla pena di anni trenta di reclusione, sia pure sottoposta a giudizio di rinvio dopo annullamento della cassazione).
3. Ha depositato memoria la difesa di Isiguzo Tochi Kingsley Chima. 3.1 Nell'atto si rappresenta che il primo motivo sarebbe meramente rivalutativo (sul contenuto delle captazioni) e che il secondo motivo denunzia una contraddittorietà che non è dato intravedere nel testo della decisione.
4. Il ricorso è fondato limitatamente al reato di cui al capo n.4 ed infondato nel resto. 4.1 Quanto alla ritenuta carenza di gravità indiziarla sulla violazione del divieto di frequentare pregiudicati, è fondata la deduzione - introdotta dal ricorrente - di incompletezza argomentativa, posto che il numero degli incontri tra i due e l'oggetto delle discussioni captate (sia pure dovendosi tener conto dell'assenza di gravità indiziaria sull'accusa di traffico di stupefacenti) rappresentano dei potenziali indicatori logici (di conoscenza della altrui condizione soggettiva) che il Tribunale non valuta in modo analitico.
Da ciò la necessità di rivalutazione, atteso che la prova della conoscenza di una particolare condizione soggettiva ben può derivare da indicatori logici (come affermato nella stessa decisione di questa Corte citata nella decisione impugnata, Sez. I n. 37163 del 19.7.2019, rv 276945). 4.2 Quanto al profilo della scelta della misura il ricorso è infondato. Va rilevato non soltanto che il Tribunale argomenta in modo del tutto logico le proprie opzioni (il che esclude la ricorrenza di un vizio argomentativo), restando in margini di opinabilità, ma soprattutto che il profilo della adeguatezza della misura va sempre rapportato al reato per cui si procede che - nel caso in esame - resta quello di cui all'art. 75 d.lgs. n.159 del 2011 sotto il limitato profilo della violazione degli orari di rientro.
Si tratta, dunque, di una condotta che pur esprimendo insofferenza ai limiti della misura di prevenzione non esprime - in quanto tale - un elevato livello di pericolosità, non trattandosi di una 'totale sottrazione' al controllo di polizia. Né, d'altra parte, il livello di pericolosità del soggetto può essere 'traslato' da un procedimento (quello ancora in corso per fatti di maggiore gravità) ad un altro, posto che l'incidente cautelare riflette essenzialmente il fatto specifico per cui si procede e le argomentazioni giurisdizionali vanno parametrate alla consistenza e gravità di 'quel' fatto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto contestato al capo 4 della contestazione provvisoria, con rinvio per nuovo giudizio su detto capo al Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in data