Italian Court dismisses appeal against confiscation order, ruling it must be reclassified as an opposition to the execution judge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Alfredo Cestari's appeal against an appellate order confiscating seized funds following a criminal prescription declaration. Cestari argued the confiscation violated procedural rules because no formal judgment on the crime's existence had been rendered. The Court held that the appeal was procedurally improper and must be reclassified as an opposition to be heard by the execution judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 667, comma 4 cod. proc. pen.: An appeal against a judge of execution's order for the return of seized goods must be reclassified as an opposition to ensure the interested party benefits from the full review phase.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESTARI ALFREDO CARMINE nato a MONTESANO SULLA MARCELLANA il 16/07/1964 avverso l'ordinanza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; letteiA. le concluoni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Milano, provvedendo sull'istanza di Alfredo Carmine Cestari di restituzione dei beni oggetto di sequestro nel processo a suo carico, conclusosi con declaratoria di prescrizione del reato contestato, così come statuito dalla Sezione Seconda di questa Corte n. 33539 del 17 maggio 2023, per quanto qui d'interesse, disponeva la confisca delle sole somme di denaro, pari a euro 22.516,86. A ragione della decisione - dopo aver richiamato i principi espressi in sede di giurisprudenza di legittimità secondo cui la confisca "diretta" è qualificabile come misura di sicurezza e può, pertanto, essere applicata anche in caso di prescrizione del reato, nel caso in cui vi sia stata condanna in primo grado e si verta in ipotesi di confisca obbligatoria e richiamate altresì le vicende processuali che avevano interessato l'istante - ha ritenuto l'avvenuto sicuro accertamento irrevocabile del reato di cui agli art. 56, 316-bis cod. pen., avendo il relativo fatto acquisito sufficiente certezza in epoca antecedente alla prescrizione, dichiarata solo con la cennata sentenza della Suprema Corte.
2. Cestari, per il tramite , del difensore di fiducia Antonio Rocco Sortiero, propone ricorso per cassazione, deducendo l'erronea applicazione della legge penale. La confisca del reato sarebbe intervenuta a seguito di declaratoria di prescrizione senza che vi fosse alcun giudicato formale in punto di sussistenza del reato originariamente contestato e, di più, in assenza di qualsiasi accertamento in punto di sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo. A tal fine, il ricorrente ha ripercorso i contenuti della prima sentenza rescindente, da cui ha ricava che la Corte di cassazione avesse escluso la consumazione del contestato reato di malversazione e rimesso al giudice del rinvio il compito di verificare la configurabilità dello stesso reato nella forma del tentativo.
La sentenza di rinvio aveva, tuttavia, violato l'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., non essendosi uniformata alla sentenza della Corte di cassazione, confermando l'affermazione di responsabilità per il reato di malversazione consumata. Sicché la Corte di cassazione, in seguito ad ulteriore ricorso, aveva riscontrato detta violazione e pronunciato l'annullamento senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione. Rilevato, dunque, che il reato consumato era stato certamente escluso e che nessun accertamento in fatto era stato svolto in punto di sussistenza del 2 k. tentativo, il ricorrente lamenta che la misura confisca sia stata adottata in violazione di legge.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Alessandro Cimmino, intervenuto con requisitoria scritta pervenuta in data 10 maggio 2024, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso dev'essere qualificato come opposizione e trasmesso alla Corte di appello di Milano.
2. Osserva invero il Collegio che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione provvede sull'istanza di restituzione delle cose sequestrate senza formalità con ordinanza comunicata al Pubblico Ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza, il rimedio esperibile è l'opposizione dinanzi al Giudice dell'esecuzione che procede ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, poiché avverso il provvedimento di confisca è stato proposto direttamente il ricorso per cassazione.
Sul provvedimento impugnato deve essere, quindi, ripristinata la struttura procedimentale indicata dalla citata disposizione, intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni sottoposte all'esame del giudice dell'esecuzione, al quale si richiede un rinnovato esame, anche sulla scorta di argomenti ed elementi segnalati dalla parte. Ritiene, invero, il Collegio di dare continuità al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui «avverso il provvedimento de I giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858;
Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; con specifico riferimento alla ordinanza in materia di restituzione delle cose sequestrate Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Tre Emme Atto Sri, RV. 271460); e ciò sul rilievo che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale - al contrario del giudice di legittimità - ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie), queste ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito.
La stessa giurisprudenza ha poi chiarito che il ricorso per cassazione, ove irritualmente proposto, non deve essere dichiarato inammissibile, ma dev'essere riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (ex multis, Sez.5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozza, Rv. 259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079; Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, Mariano, Rv. 228605;
Sez. 3, n. 34403 del 27/05/2003, Di Rocco, Rv. 225717; Sez. 3, n. 8124 del 05/12/2002, Salamone, Rv. 223464).
3. In conclusione, riqualificato il ricorso, gli atti devono essere trasmessi al giudice dell'esecuzione affinché proceda alla necessaria fase dell'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Qualifica il ricorso come opposizione. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano. Co