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Sentenza — n. 35278/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls prison order allowing differentiated regime painting in cell due to lack of security needs and no subjective right.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35278/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Perugia Surveillance Tribunal's order permitting a differentiated regime detainee to paint in his cell. The prisoner argued this was a non-functional limitation violating his dignity, while the Ministry contended it was merely an organizational matter without subjective rights. The Court ruled that since the administration failed to demonstrate specific security needs justifying the deviation from standard rules, the measure lacked legal basis and was therefore invalid.

Regesto Legislator

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Art. 35 bis ord.pen.; Art. 41 bis ord.pen.: The Court holds that allowing differentiated regime detainees to paint in their cells is permissible only if security needs justify it; absent such needs, the measure lacks legal foundation and infringes on the essential core of the right to dignity.

Parole chiave

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prison regime differentiation security needs justification right to dignity subjective right to expression administrative discretion limits non-discrimination principle annulment without remand diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 35 bis ord.pen.
Con ordinanza resa in data 18 gennaio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha accolto il reclamo proposto da Giovanditto Gennaro relativo alle modalità di realizzazione dell'attività di pittura (art. 35 bis ord.pen.) .
Art. 41 bis ord.pen.
Il Giovanditto risulta sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. .
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: n (AltS R-0 6<u , poco GIOVANDITTO GENNARO (CUI 01GMYYQ) nato a SAN SEVERO il 15/05/1974 avverso l'ordinanza del 18/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/Tete le conclusioni del PG i eLut IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 18 gennaio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha accolto il reclamo proposto da Giovanditto Gennaro relativo alle modalità di realizzazione dell'attività di pittura (art. 35 bis ord.pen.) . Per l'effetto il Tribunale ha ordinato alla Direzione della Casa di reclusione di « consentire alli interessato di poter svolgere attività di pittura all'interno della propria stanza di pernottamento, con le stesse modalità consentite all'interno della saletta di pittura».

2. Il Giovanditto risulta sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. . La questione posta riguarda il luogo e le modalità di possibile svolgimento dell'attività di pittura. La circolare ministeriale prevede che all'interno della camera detentiva possono essere utilizzati solo matite colorate e pastelli a cera, mentre nella saletta di pittura possono essere utilizzati materiali più idonei. Gli oggetti per la pittura sono conservati in un apposito armadietto posto nella saletta medesima. Secondo il Tribunale la modalità della consegna temporanea dei colori e degli oggetti per dipingere (per il tempo necessario) può avvenire anche quando il detenuto si trova nella camera detentiva, non essendovi esigenze di sicurezza da tutelare. Si tratterebbe di una limitazione non funzionale agli scopi legittimi del regime differenziato, à da assumere carattere vessatorio. Da qui l'accoglimento del reclamo.

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - il Ministero della Giustizia. Il ricorso è affidato a due motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge. Secondo la parte pubblica ricorrente non vi è, alla base della pretesa del detenuto, una condizione di diritto soggettivo cui sarebbe arrecato un 'grave pregiudizio'. Si tratta di una mera modalità organizzativa della attività trattamentale, rimessa alla discrezionalità della Amministrazione. 3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. La censura riguarda, in particolare, la comparazione tra trattamento comune e trattamento differenziato. Si rappresenta, infatti, che anche al detenuto del circuito comune non è consentito utilizzare nella propria camera di pernottamento i materiali per la pittura artistica. L'attività di pittura, per tutti i detenuti, può svolgersi solo in appositi ambienti all'uopo destinati (vengono citate le pertinenti disposizioni regolamentari).

4. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 4.1 La decisione emessa dal Tribunale tende a fondarsi sul diritto alla «non discriminazione, tranne l'esistenza di ragioni di sicurezza idonee a determinarla» tra i detenuti comuni e quelli sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen., affermato in talune decisioni di questa Corte di legittimità e della Corte Costituzionale. Tuttavia va rilevato che nel caso in esame le obiezioni introdotte dall'Amministrazione sono fondate. Ciò perché, in particolare, è stato dimostrato che le modalità di fruizione individuale dell'attività di pittura non sono diverse rispetto a quelle del circuito ordinario. 4.2 Tale allegazione rende insussistente la base logico-giuridica (pretesa discriminazione, non fondata su obiettive esigenze di sicurezza) su cui si basa la decisione impugnata, decisione che - per il resto - non ha postulato l'esistenza di un diritto soggettivo alla espressione artistica di tale portata da escludere l'esistenza di modalità di 'conformazione' del diritto medesimo.

Dette modalità di 'conformazione' sono dunque da ritenersi legittime perché non intaccano il nucleo essenziale del diritto a coltivare tendenze espressive (componente del diritto al mantenimento della dignità in condizione detentiva), che resta riconosciuto. Il provvedimento va pertanto annullato senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in data 17 maggio 2024 Il