Sentenza — n. 35277/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon provvedimento del 23 maggio 2023, il Magistrato di sorveglianza di Vercelli rigettava l'istanza di liberazione anticipata proposta da Nikola Todorovich. Avverso il menzionato provvedimento, l'istante proponeva impugnazione rivolta al Tribunale di sorveglianza di Torino, che la dichiarava inammissibile con ordinanza del 5 dicembre 2023 sulla base del rilievo che essa era stata depositata presso detto Tribunale mentre avrebbe dovuto essere depositata presso il Magistrato di sorveglianza di Vercelli per la successiva trasmissione al ripetuto Tribunale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 123 cod. proc. pen, art. 582 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35277/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa di Nikola Todorovich ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TODOROVICH NIKOLA nato il 28/07/1970 avverso l'ordinanza del 06/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Assunta Cocomello, Sostituta Procuratrice generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 23 maggio 2023, il Magistrato di sorveglianza di Vercelli rigettava l'istanza di liberazione anticipata proposta da Nikola Todorovich.
2. Avverso il menzionato provvedimento, l'istante proponeva impugnazione rivolta al Tribunale di sorveglianza di Torino, che la dichiarava inammissibile con ordinanza del 5 dicembre 2023 sulla base del rilievo che essa era stata depositata presso detto Tribunale mentre avrebbe dovuto essere depositata presso il Magistrato di sorveglianza di Vercelli per la successiva trasmissione al ripetuto Tribunale.
3. La difesa di Nikola Todorovich ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) , cod. proc. pen. e deducendo violazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Afferma che l'istante aveva depositato regolarmente all'Ufficio Matricola della Casa Circondariale di Ivrea, ove era detenuto, l'impugnazione diretta al Tribunale di sorveglianza di Torino avverso il citato provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Vercelli del 23 maggio 2023 e nessun addebito poteva essergli mosso, perché spettava all'Amministrazione penitenziaria trasmettere l'impugnazione al giudice competente. Il ricorrente sostiene che il Tribunale di sorveglianza di Torino, in applicazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., avrebbe dovuto ritenere sanata l'irrituale trasmissione e decidere nel merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, nel senso seguente. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le dichiarazioni e le richieste connesse a diritti o facoltà riconosciuti, nell'ambito del procedimento, all'imputato in stato detentivo ed effettuate con atto ricevuto dal direttore dello stabilimento di custodia hanno immediata efficacia, a norma dell'art. 123 cod. proc. pen., come se fossero direttamente ricevute dall'autorità giudiziaria destinataria (Sez. 3, n. 3147 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258383 - 01). 1.2. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, nel quale non è controverso che l'istante fosse in stato di detenzione nel momento in cui presentò impugnazione avverso il citato provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Vercelli del 23 maggio 2023, che l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Torino il 5 dicembre 2023, dichiarativa di inammissibilità di tale impugnazione e ora in valutazione, è affetta da violazione di legge e deve essere annullata.
Il Tribunale di sorveglianza di Torino, infatti, avrebbe dovuto considerare l'impugnazione avverso il provvedimento di primo grado come se fosse stata presentata al Magistrato di sorveglianza di Vercelli per la trasmissione al menzionato Tribunale come stabilito dall'art. 582 cod. proc. pen. e, quindi, avrebbe dovuto valutare gli ulteriori profili di ammissibilità dell'impugnazione ed, eventualmente, quelli di merito.
2. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato e stabilirà se sussistano o manchino, in concreto, le ulteriori condizioni previste dalla legge per ritenere ammissibile l'impugnazione avverso il provvedimento di primo grado ed, eventualmente, per ritenerla fondata, nel rispetto delle norme che regolano la materia. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così