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Sentenza — n. 35258/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35258/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35258/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RINA GIUSEPPE nato a MILANO il 25/12/1980 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO BALSAMO che ha concluso chiedendo ettec,C,T0.».9. $.9,e4.1)..tek ;) ›Ziog-,7e Ga(' rcer_41.3,,, /41 udito il di nsore Ticsa-e7e..ulaLtst. )c)cfift7e.. IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 31 gennaio 2023 (n. 19869 del 2023) questa Corte di Cassazione ha annullato con rinvio per nuovo giudizio la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano in data 7 marzo 2022 nei confronti di Rina Giuseppe per il reato di lesioni personali. 1.1 La decisione rescindente affronta i motivi di ricorso allora proposti nel modo che segue:

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35258/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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inesigibile malgrado lesioni salute risarcimento del danno alla persona danno alla salute preesistente ripristino della rendita di invalidità affezione nell'assicurazione militare peggioramento notevole della salute

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RINA GIUSEPPE nato a MILANO il 25/12/1980 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO BALSAMO che ha concluso chiedendo ettec,C,T0.».9. $.9,e4.1)..tek ;) ›Ziog-,7e Ga(' rcer_41.3,,, /41 udito il di nsore Ticsa-e7e..ulaLtst. )c)cfift7e.. IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 31 gennaio 2023 (n. 19869 del 2023) questa Corte di Cassazione ha annullato con rinvio per nuovo giudizio la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano in data 7 marzo 2022 nei confronti di Rina Giuseppe per il reato di lesioni personali. 1.1 La decisione rescindente affronta i motivi di ricorso allora proposti nel modo che segue:

a) il primo motivo in punto di responsabilità viene dichiarato inammissibile, non ravvisandosi vizi nella ricostruzione dei fatti realizzata nella decisione impugnata anche in punto di durata della malattia;

b) il secondo motivo, in tema di recidiva, viene accolto.

2. La decisione emessa in sede di rinvio in data 19 gennaio 2024 dalla Corte di Appello di Milano ha escluso la sussistenza della circostanza aggravante della recidiva, rideterminando la pena in anni uno, mesi uno e giorni venti di reclusione.

3. Avverso la decisione da ultimo citata ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Rina Giuseppe. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità. 3.1 Viene, in sostanza, riproposta la censura relativa al criterio con cui si è ritenuta la durata della malattia nei termini di cui al capo della imputazione e si afferma testualmente che «una volta sottoposto al vaglio della Corte Distrettuale a seguito di rinvio per nuovo giudizio, la Corte ometteva totalmente di esprimersi in tal senso» .

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti. 4.1 II ricorrente sembra ignorare la regola di diritto espressa dall'art. 628 comma 2, lì dove si prevede che [..] la sentenza del giudice del rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di Cassazione [..] e ripropone un motivo di ricorso già dichiarato inammissibile da questa Corte nella decisione rescindente. Si tratta di una palese violazione dello statuto regolativo del giudizio di rinvio, il cui oggetto è limitato ai punti della decisione oggetto di annullamento ed a quelli inscindibilmente connessi.Nel caso in esame l'oggetto del giudizio di rinvio era limitato al profilo della recidiva ed alla conseguente determinazione della pena, il che esclude la ricorrenza di un obbligo della Corte di Appello di motivare nuovamente sul tema (ormai precluso) della responsabilità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data