Ordinanza — n. 34751/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza dell'8 marzo 2024, il Tribunale di Brindisi, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, presentata da Giuseppe Lombardi, di estinzione, per decorso del tempo, della pena pecuniaria a lui inflitta con sentenza della Corte di appello di Lecce del 26 aprile 2013, divenuta irrevocabile il 26 novembre 2013. Ha, al tal fine, rilevato che la maturazione del termine prescrizionale è stata impedita dall'avvio dell'azione di riscossione, segnato dalla notificazione, eseguita il 18 luglio 2016, di apposita cartella esattoriale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34751/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 676, comma 1, cod. proc. pen. sancisce la competenza del Giudice dell'esecuzione in materia, tra l'altro, di estinzione della pena (quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale) e rinvia, quanto al procedimento da seguire, all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l'adozione, senza formalità, di un'ordinanza, comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, avverso la quale possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, l'interessato e il difensore, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'articolo 666, imperniate sull'instaurazione del contraddittorio camerale.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI GIUSEPPE nato a MESAGNE il 13/01/1984 avverso l'ordinanza del 08/03/2024 del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell'8 marzo 2024, il Tribunale di Brindisi, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, presentata da Giuseppe Lombardi, di estinzione, per decorso del tempo, della pena pecuniaria a lui inflitta con sentenza della Corte di appello di Lecce del 26 aprile 2013, divenuta irrevocabile il 26 novembre 2013. Ha, al tal fine, rilevato che la maturazione del termine prescrizionale è stata impedita dall'avvio dell'azione di riscossione, segnato dalla notificazione, eseguita il 18 luglio 2016, di apposita cartella esattoriale.
2. Giuseppe Lombardi propone, con l'assistenza dell'avv. Stella Pancari, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione assegnato alla notifica della cartella esattoriale un'attitudine interruttiva della prescrizione che, invece, non le è propria, secondo quanto, a suo dire, riconosciuto da una parte della giurisprudenza di legittimità. Con il secondo motivo, lamenta che il giudice dell'esecuzione sarebbe incorso in travisamento della prova all'atto di ritenere, pur in carenza della prescritta prova documentale, che la menzionata cartella di pagamento gli è stata ritualmente notificata.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare, deve prendersi atto dell'irrituale proposizione di ricorso per cassazione avverso provvedimento reso, in fase esecutiva, in materia di estinzione della pena.
2. L'art. 676, comma 1, cod. proc. pen. sancisce la competenza del Giudice dell'esecuzione in materia, tra l'altro, di estinzione della pena (quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale) e rinvia, quanto al procedimento da seguire, all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l'adozione, senza formalità, di un'ordinanza, comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, avverso la quale possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, l'interessato e il difensore, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'articolo 666, imperniate sull'instaurazione del contraddittorio camerale.
3. Considerato che, nel caso in esame, Lombardi avrebbe dovuto proporre opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. anziché ricorso per cassazione, deve, in conclusione, procedersi, in ossequio alla previsione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., alla qualificazione dell'impugnazione come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brindis