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Sentenza — n. 34742/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against revocation of probation due to non-regulated noise and refusal to open door.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34742/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Rocco Bevilacqua's appeal against the revocation of his probationary service measure. The lower court revoked the measure based on Bevilacqua's refusal to open his door to police, the presence of strangers with criminal records, and his prior violation of residence rules. The court held that revocation requires a specific finding that the conduct is incompatible with the rehabilitative purpose, not merely a violation of rules, and found the lower court's reasoning sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 94, comma 4, D.P.R. 309/1990; The revocation of alternative probation measures is not automatic upon violation but requires a judicial assessment of whether the conduct is concretely incompatible with the continuation of the measure.

Parole chiave

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probation revocation alternative measure rehabilitation purpose judicial discretion violation assessment revoca del permesso di dimora violazione del divieto d'entrata allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 94, comma 4, D.P.R. 309/1990
(Fattispecie in tema di affidamento in prova terapeutico ai sensi dell'art. 94 quarto comma d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De Martino
309)» (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De Martino, Rv.
Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli
In tal senso anche Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv.
Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo
E' stato correttamente applicato il principio affermato da Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ROCCO nato a CASERTA il 25/02/1978 avverso l'ordinanza del 11/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'Il marzo 2024, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale applicata a Rocco Bevilacqua, giusta ordinanza del medesimo Tribunale in data 4 ottobre 2022 e sospesa, in via cautelativa, dal Magistrato di sorveglianza in data 6 febbraio 2024. A fondamento della decisione è stato posto quanto accaduto la notte del 3 febbraio 2024 quando, intorno alle ore 1.20, i Carabinieri sono intervenuti a seguito della segnalazione di rumori molesti provenienti dall'abitazione di Bevilacqua.

Nel corso dell'intervento era stato accertato che i rumori erano provocati da musica ad alto volume proveniente dall'immobile del predetto che, richiesto di aprire, si era rifiutato convincendosi a farlo solo a seguito dell'intervento di altri operatori di polizia iniziando, poi, a riprendere gli operanti con il cellulare e ostacolando, comunque, le operazioni di accertamento. All'interno dell'immobile vi erano quattro persone estranee al nucleo familiare, di cui due con numerosi precedenti penali. Il Magistrato di sorveglianza, nel disporre la sospensione, ha valorizzato anche la circostanza che, in data 13 settembre 2023, Bevilacqua era stato diffidato al rispetto delle prescrizioni impostegli in quanto il precedente 10 settembre era stato controllato fuori dal comune di residenza ove si era recato senza autorizzazione.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Rocco Bevilacqua, per mezzo del proprio difensore Avv. Ferdinando Letizia, articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione. Ha contestato l'ordinanza per avere trascurato di considerare che la notte dell'accertamento erano in corso i festeggiamenti per il compleanno del figlio e che l'ordinanza applicativa della misura alternativa non conteneva alcuna prescrizione tesa a regolamentare i contatti con gli estranei al nucleo familiare. Sarebbe stata censurata, quindi, una condotta non regolamentata e tale da non incidere sulla prosecuzione dell'affidamento in prova.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Nel provvedimento impugnato non sono configurabili i vizi denunciati dal ricorrente. Deve essere applicato il principio di diritto per cui «la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata. (Fattispecie in tema di affidamento in prova terapeutico ai sensi dell'art. 94 quarto comma d.P.R. 10 settembre 1990, n. 309)» (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De Martino, Rv. 256479).

In motivazione è stato precisato che «la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova». In tal senso anche Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha dato ampiamente conto delle ragioni per le quali il comportamento di Bevilacqua è stato ritenuto tale da precludere la prosecuzione del percorso risocializzante.

A tal fine, ha dato rilievo alla condotta di palese refrattarietà alle comuni regole della convivenza civile e all'atteggiamento ostativo e provocatorio tenuto dal ricorrente al momento del controllo dei Carabinieri, oltre che alla presenza nell'appartamento del detenuto di alcune persone gravate da precedenti penali. La complessiva condotta è stata, altresì, valutata unitamente alle violazioni e al conseguente ammonimento al rispetto delle prescrizioni imposte del quale Bevilacqua era stato destinatario nel settembre 2023. E' stato correttamente applicato il principio affermato da Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 secondo cui «la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova».

Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la revoca non è stata disposta, quindi, quale conseguenza automatica della condotta del ricorrente, bensì previa valutazione della sua effettiva rilevanza ai fini del mantenimento della misura alternativa. A fronte di una motivazione logica e pienamente aderente alle risultanze processuali, le argomentazioni difensive sviluppate in ricorso, lungi dal segnalare effettive violazioni di legge e significativi vizi motivazionali, si risolvono in una richiesta di procedere ad una rinnovata, e non consentita, valutazione di circostanze fattuali in senso più favorevole al ricorrente.

3. Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il