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Sentenza — n. 34738/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding early release denial based on pending drug charges and acquittal for mere complicity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34738/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Carlotta Fondi's appeal against the Rome Supervision Tribunal's refusal of her early release request. Fondi argued that the Tribunal erred by considering pending drug denunciations and an acquittal for mere complicity without a final conviction. The court ruled that supervision tribunals may evaluate mere crime hypotheses and conduct like complicity to assess rehabilitation participation, rejecting the need for a final criminal judgment.

Regesto Legislator

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Art. 54 ord. pen.; The supervision tribunal may evaluate mere crime hypotheses and conduct such as complicity to assess rehabilitation participation, without requiring a final criminal conviction.

Parole chiave

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early release supervision mere complicity conduct pending criminal charges rehabilitation participation acquittal relevance penitentiary benefits rehabilitation assessment denuncia spontanea

Disposizioni normative citate

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Art. 54 ord. pen.
Angela Porcelli, articolando un motivo con il quale ha eccepito l'erronea applicazione dell'art. 54 ord. pen. in quanto il Tribunale di sorveglianza ha rigettato il reclamo basandosi su circostanze fattuali prive di un accertamento definitivo in occasione di un procedimento penale.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015, Carlesco
Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015, Carlesco, Rv.
Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, De Bello
Sez. 1, n. 42571 del 19 aprile 2013, Cagnoni
276498; Sez. 1, n. 42571 del 19 aprile 2013, Cagnoni, n.m.;
Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi
Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv.
Sez. 1, n. 37345 del 27/09/2007, Negri
250824; Sez. 1, n. 37345 del 27/09/2007, Negri, Rv.
Sez. 1, n. 12669 del 30/01/2019, De Marco
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FONDI CARLOTTA nato a ROMA il 22/11/2001 avverso l'ordinanza del 07/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore Avv. Angela Porcelli che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7 febbraio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da Carlotta Fondi avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza della stessa città che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della liberazione anticipata con riferimento ai semestri compresi nel periodo 13 novembre 2021 - 13 novembre 2022. A fondamento ha richiamato, così come il giudice originariamente adito, le due denunce per violazione della normativa in materia di stupefacenti in data 10 dicembre 2021 e 16 luglio 2022 rilevando l'ininfluenza, ai fini di interesse, del fatto che per il primo episodio le indagini fossero ancora in corso e che per il secondo fosse intervenuta sentenza di assoluzione per avere posto in essere la Fondi solo una condotta di mera connivenza e non di concorso nel reato.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione Carlotta Fondi, per mezzo del proprio difensore Avv. Angela Porcelli, articolando un motivo con il quale ha eccepito l'erronea applicazione dell'art. 54 ord. pen. in quanto il Tribunale di sorveglianza ha rigettato il reclamo basandosi su circostanze fattuali prive di un accertamento definitivo in occasione di un procedimento penale. In assenza di una sentenza irrevocabile di condanna non avrebbe potuto tenersi conto delle semplici denunce riportate dal condannato. Peraltro, in relazione ad uno dei due episodi valorizzati, la Fondi è stata assolta e la sua condotta valutata come mera connivenza inidonea, quindi, a giustificare il rigetto della liberazione anticipata.

3. Il difensore ha chiesto procedersi alla discussione orale e la relativa istanza è stata rigettata Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. La finalità principale assolta dall'istituto della liberazione anticipata è quella di consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991) ed è solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l'accesso alle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990).

Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015, Carlesco, Rv. 264293, in motivazione, ha condivisibilmente precisato che «la valutazione di meritevolezza del beneficio, (...) è ovviamente rimessa al giudice del merito; ma questo è tenuto ad accertare se, nel comportamento serbato dall'interessato, siano rinvenibili sintomi dell'evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi tenendo ben fermo che ciò che conta, ai fini de riconoscimento del beneficio, è (...) soltanto "la partecipazione" del condannato detenuto all'opera rieducativa». E', peraltro, escluso che sia configurabile un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento penale di cognizione avente ad oggetto fatti potenzialmente rilevanti ai fini del riconoscimento di un beneficio penitenziario e il procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza.

E' consolidato e deve essere anche qui ribadito, l'orientamento per cui nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti mere ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, rilevando la sola valutazione della condotta del condannato, al fine di stabilire se lo stesso, a prescindere dall'accertamento giudiziale sulla sua responsabilità penale, sia meritevole dei benefici penitenziari richiesti (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, De Bello, Rv. 276498; Sez. 1, n. 42571 del 19 aprile 2013, Cagnoni, n.m.;

Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824; Sez. 1, n. 37345 del 27/09/2007, Negri, Rv. 237509). Tale possibilità non esime il Tribunale di sorveglianza, è stato precisato (Sez. 1, n. 33848 del 2019, cit.) dall'«obbligo di valutare la pertinenza dei fatti contestati rispetto all'opera di rieducazione alla quale il soggetto è stato sottoposto, non potendo il solo riferimento a una pendenza giudiziaria ritenersi preclusivo alla concessione del periodo di liberazione anticipata richiesto». Da ciò consegue, pertanto che, al fine di valutare la meritevolezza dell'istanza di liberazione anticipata può essere preso in considerazione anche un comportamento che non sia tale da integrare un reato, ma che si riveli, in ogni caso, indicativo della mancata partecipazione all'attività di risocializzazione e, dunque, anche una condotta per la quale sia pronunciata sentenza di assoluzione essendo stata accertata una condotta di connivenza (Sez. 1, n. 12669 del 30/01/2019, De Marco, n.m.) Nel caso di specie, tale principio è stato osservato e la condotta posta in essere dalla condannata è stata giudicata, con motivazione priva di vizi evidenti, tale da rendere impossibile la formulazione di un giudizio di partecipazione all'opera di rieducazione.

3. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ric