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Sentenza — n. 34725/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court allows appeal dismissal where home confinement with 14-hour daily restriction is deemed equivalent to arrest at home.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34725/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the Prosecutor General's appeal against a lower court order that substituted a residence obligation with a custodial arrest at home. The lower court found that restricting the defendant to his home from 6:00 PM to 8:30 AM daily constituted a severe limitation on personal freedom comparable to arrest at home. The court upheld this decision, ruling that the specific duration and nature of the restriction transformed the non-custodial measure into a custodial one regardless of the defendant's prior complaints.

Regesto Legislator

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Art. 283 comma 4 cod. proc. pen.; Art. 284 comma 3 cod. proc. pen.: A residence obligation accompanied by a daily restriction exceeding normal domestic needs is legally assimilated to arrest at home if it significantly compromises personal liberty and social interaction.

Parole chiave

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arrest at home residence obligation personal liberty procedural law custodial measure substitution of penalty procedural code restrizione di libertà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 283 comma 4 cod. proc. pen.
ricorrente l'assimilazione, nel caso di specie, della misura dell'obbligo di dimora a quella degli arresti domiciliari, osservando come il divieto impartito ex art. 283 comma 4 cod.
Art. 284 comma 3 cod. proc. pen.
ricorrente, che l'art. 284 comma 3 cod. proc. pen. consente, senza espresse limitazioni d'orario, l'applidazione, quale prescrizione accessoria, dell'ordine all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione per alcune ore del giorno.
Art. 309 cod. proc. pen.
evidenziava come, qualora l'imputato avesse ritenuto di essere stato sottoposto ad un obbligo di dimora accdmpagnato da prescrizione arbitrarie, avrebbe potuto proporre impugnazione ex art. 309 cod.
Art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma, deducendo violazione di legge ex art. 606 lett.
Art. 657 cod. proc. pen.
pen., comma 5, il periodo della coercizione patita debba essere computato, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., comma 1, per la determ nazione della pena da eseguire.
art. 657 cod. proc. pen
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, quale Giudice dell'esecuzione, ha, in accoglimento dell'istanza formulata nell'interese di Bruno Pantaleoni, ritenuto fungibile ex art. 657 cod. proc. pen.
art. 283 comma 4 cod. proc. pen
ricorrente l'assimilazione, nel caso di specie, della misura dell'obbligo di dimora a quella degli arresti domiciliari, osservando come il divieto impartito ex art. 283 comma 4 cod. proc. pen.
art. 309 cod. proc. pen
evidenziava come, qualora l'imputato avesse ritenuto di essere stato sottoposto ad un obbligo di dimora accdmpagnato da prescrizione arbitrarie, avrebbe potuto proporre impugnazione ex art. 309 cod. proc. pen.
art. 284 cod. proc. pen
fosse circoscritto ad alcune ore del giorno, e non fosse pertanto paragonabile, né assimilabile, all'obbligo gravante sul reo ristretto agli arresti domiciliari il quale, quand'anche autorizzato ad allontanarsene ex art. 284 comma 3 cod.
art. 284 comma 3 cod. proc. pen
fosse circoscritto ad alcune ore del giorno, e non fosse pertanto paragonabile, né assimilabile, all'obbligo gravante sul reo ristretto agli arresti domiciliari il quale, quand'anche autorizzato ad allontanarsene ex art. 284 comma 3 cod. proc. pen, può farlo solo "per il tempo strettamente necessario".
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: PANTALEONI BRUNO nato a ROMA il 25/08/1934 avverso l'ordinanza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, PIETRO MOLINO, che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'impugnata ordinanza.RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, quale Giudice dell'esecuzione, ha, in accoglimento dell'istanza formulata nell'interese di Bruno Pantaleoni, ritenuto fungibile ex art. 657 cod. proc. pen. con la pena detentiva irrogata di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma del 15/02/2021, irr. il 14/12/2021, il periodo di esecuzione della misura dell'obbligo di dimora dal 09/01/2020 al 15/12/2021, rideterminando il fine pena al 04/10/2025.

A ragione il G.E. osservava che nel caso di specie, la misura cautela li-e dell'obbligo di dimora era stato accompagnato dall'obbligo di permanenza in casa dalle ore 18:00 alle ore 8:30 di tutti i giorni, e che tale condizione di restrizione doVeva ritenersi assimilabile a quella propria degli arresti domiciliari: la gravosa prescrizione imposta, secondo il giudicante, aveva comportato una rilevante compromissionEb della libertà personale dell'imputato, ristretto presso il proprio domicilio in un arco temporale che andava ben oltre a quello normalmente destinato ad essere trascorso in ambito domestico, con conseguente significativa e gravosa restrizione della sua interazione con la propria naturale sfera territoriale e di relazioni sociali.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma, deducendo violazione di legge ex art. 606 lett.

b) cod. proc. pen. Contesta il P.G. ricorrente l'assimilazione, nel caso di specie, della misura dell'obbligo di dimora a quella degli arresti domiciliari, osservando come il divieto impartito ex art. 283 comma 4 cod. proc. pen. fosse circoscritto ad alcune ore del giorno, e non fosse pertanto paragonabile, né assimilabile, all'obbligo gravante sul reo ristretto agli arresti domiciliari il quale, quand'anche autorizzato ad allontanarsene ex art. 284 comma 3 cod. proc. pen, può farlo solo "per il tempo strettamente necessario". Dopo avere ricordato come il legislatore abbia previsto, all'art. 283 comma 4 cod. proc. pen., che il giudice possa impartire all'imputato l'ordine di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno, il P.G. evidenziava come, qualora l'imputato avesse ritenuto di essere stato sottoposto ad un obbligo di dimora accdmpagnato da prescrizione arbitrarie, avrebbe potuto proporre impugnazione ex art. 309 cod. proc. pen. (evenienza non verificatasi); rilevava infine come la fascia oraria in cui era ricaduto il divieto di allontanarsi dal domicilio nel caso di specie, non assumeva i caratteri di arbitrarietà, trattandosi di lasso temporale in cui normalmente si è già provveduto con piena autonomia alle esigenze lavorative e di gestione della vita familiare 8.

Il sostituto Procuratore generale, dott. Pietro Molino, ha chiesto ari -lullarsi senza rinvio l'impugnata ordinanza.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.

2. Va, in premessa, chiarito come sia consolidato nella giur sprudenza di legittimità, e condiviso da questo Collegio, il principio di diritto alla cui stregua, ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di dimora, subita in relazione ad esso, non è fungibile, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta (Sez. 1, n. 47428 del 28/11/2007, Montanari, Rv. 238174), non potendo l'imputazione dei periodi di misure coercitive alla pena espianda essere estesa a casi diversi da quelli tassativamente indicati (tra le altre, Sez. 1, n. 17223 del 26/02/2001, Burani, Rv. 218764;

Sez. 1, n. 5376 30/09/1997, Balbo, Rv. 209128; Sez. 6, n. 1171 del 23/03/1995, Dhaoudi, Rv. 201445). Tale approdo giudiziario si fonda anche sui chiari principi esposti dalla Corte Costituzionale (ord. 215 del 1999) che, investita della questione di legittimità degli artt. 657, commi 1 e 2, c.p.p. e 57 della legge n. 689 del 1981, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., ha precisato la non riconducibilità dell'obbligo di dimora agli arresti domiciliari e, pertanto, la non detraibilità dalla pena inflitta, rilevando che «mentre la persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, ancorchè autorizzata ad assentarsi dal luogo degli arresti "nel corso della giornata" (e, quindi, non per più giorni consecutivi) per cause specifiche e per recarsi in determinati luoghi, non cessa per ciò solo di essere in stato di custodia e, pertanto, in una condizione di "non libertà", la persona sottoposta alla misura dell'obbligo di dimora è invece "libera" nell'ambito del territofio individuato dalla ordinanza applicativa, anche nell'ipotesi in cui le venga prescritto l'obbligo di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno».

3. La questione che rileva nella sede del presente scrutinio di legittimità è, piuttosto, se la misura coercitiva non custodiale dell'obbligo di dinkora imposta all'imputato Pantaleoni nel corso del giudizio di merito, a dispetto della qualificazione operata dal giudice della cautela - in termini di obbligo di dimora - avesse il contenuto di una misura cuistodiale (gli arresti domiciliari), sicché, in virtù della fictio iuris, stabilita dall'art. 284 cod. proc. pen., comma 5, il periodo della coercizione patita debba essere computato, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., comma 1, per la determ nazione della pena da eseguire.

La giurisprudenza di legittimità è da tempo orientata ad affernnar}e che «ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di conlanna per un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di dimora subita in relaione ad esso, qualora sia accompagnata dall'arbitraria imposizione all'imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari (nella specie, la previsione del divieto di allontanarsi dall'abitazione estesa all'intera giornata) è fungibi e con la pena inflitta» (Sez. 1, n. 3664 del 19/01/2012, Bonaccorsi, Rv. 251861).

Sez. 2, n. 44502 del 03/07/2015, Cartanese, Rv. 265169, ha affermato che la misura cautelare dell'obbligo di dimora, allorché è accompagnata, ai sensi dell'art. 283, comma 4, cod. proc. pen., dal divieto di allontanarsi dall'abitazione per alcune ore del giorno rimane ontologicamente diversa dagli arresti domiciliari, salvo che sia accompagnata dall'arbitraria imposizione all'imputato di obblighi tal da renderla assimilabile a questi ultimi. Secondo Sez. 1, n. 36231 del 08/11/2016 dep. 2017, Curea, Rv. 271043 - 01, ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di dimora subita in relazione ad esso, non è fungibile, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta, salvo che sia accompagnata dall'arbitraria imposizione all'imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti dorniciliari.

Più recentemente è intervenuta Sez. 1, n. 37302 del 09/09/2021, Lazzerini, Rv. 281908 che, nell'affrontare il tema connesso alla determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, ha stabilito che la misura cautelare dell'obbligo di dimora non è fungibile ex art. 657 cod. proc. pen., salvo che sia accompagnata dall'arbitraria imposizione all'imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari, situazione che ricorre allorché l'obbligo della permanenza domiciliare sussista per un lasso di tempo eccedente le specifiche esigenze cautelari e quello usualmente trascorso nella dimora per le ordinarie necessità di vita, riposo e cura della propria e altrui persona.

4. Da tali pronunce, espressione di un orientamento consolidato, Si desume che l'elemento discretivo in grado di assimilare agli arresti domiciliari le restrilioni subite in forza della sottoposizione alla misura cautelare dell'obbligo di dimora con annesso obbligo di permanenza domiciliare, devono essere di tale estensione temporale da limitare, per la maggior parte della giornata, la libertà di uscire dall'abitazione. È certamente vero, come osservato dal P.G. ricorrente, che l'art. 284 comma 3 cod. proc. pen. consente, senza espresse limitazioni d'orario, l'applidazione, quale prescrizione accessoria, dell'ordine all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione per alcune ore del giorno.

Deve purtuttavia osservarsi come detta prescrizione, in quanto accessoria rispetto alla misura (non custodiale) in concreto applicata dell'obbligo di dimora, debba porsi nell'alveo della ratio della misura coercitiva in argomento, che è quella di limitare la possibilità di movimento dell'imputato, confinandolo all'interno del Comune di dimora abituale, o di una frazione dello stesso Comune.In sintesi, la prescrizione, in quanto accessoria rispetto alla misura opplicata, non può snaturarne la ratio, finendo per imporre obblighi e prescrizioni propri di una misura custodiale come quella degli arresti domiciliari.

Il fulcro della possibilità di assimilare agli arresti domiciliari l'obbligO di dimora è, cioè, rappresentato dalla imposizione del connesso divieto di allontanamento dall'abitazione ex art. 283, comma 4, cod. proc. pen. per un lasso temporale quotidiano che risulti eccedente l'arco di tempo che usualmente viene trascorso nella dimora per le ordinarie necessità di vita, riposo e cura della propria o altrui persona, così oltrepassandosi quella naturale soglia di sacrificio che deriva necessanamente dalla sottoposizione a una misura cautelare non custodiale, e tale da trasformare l'originaria misura disciplinata dall'art. 283 cod. proc. pen., per contenuto e modalità di esecuzione custodiali, in una misura ibrida.

Non può invece rivestire rilevanza alcuna, al fine della determinazione della effettiva natura della misura applicata, la circostanza che l'imputato sottoposto alla misura ne abbia contestato o meno l'arbitrarietà impugnandola innanzi al Tribunale del Riesame ex art. 309 cod. proc. pen. È quindi necessario l'apprezzamento della situazione fattuale e dei contenuti sostanziali della misura per verificare se, a prescindere del nomen, gli stessi siano corrispondenti al relativo modello normativo.

5. Chiariti i contorni ermeneutici entro i quali la dedotta questione deve essere esaminata, ritiene il Collegio che l'impugnata ordinanza si sia correttamente attenuta ai principi ormai consolidati di cui si è detto sopra. Con motivazione affatto illogica ed irragionevole, il G.E. ha ritenuto che l'imposizione all'imputato Bruno Pantaleoni della misura cautelare dell'obb igo di dimora, con prescrizione accessoria dell'obbligo di permanere a casa, tutti i giorn , per un lasso temporale di 14 ore e 30 minuti, dalle ore 18:00 alle ore 8:30, costituisse '+<una rilevante compronnissione della libertà personale dell'imputato, che è stato ristr ,etto presso il proprio domicilio in un arco temporale che va ben oltre a quello normalmente destinato ad essere trascorso in ambito domestico, con conseguente significativa e gravosa restrizione della sua interazione con la propria naturale sfera territoriale e di relazioni sociali; che tale condizione di restrizione appare assimilabile a quella propria del regime di arresti domiciliari».

La decisione adottata appare conforme ai principi di diritto che informano la materia, atteso che il Giudice, nel valutare la situazione concreta, non ha introdotto una non consentita equiparazione tra le misure rispettivamente disciplinate dagli artt. 283 e 284 cod. proc. pen. ma ha esaminato il caso concreto pervenendo ad una cOnclusione non illogica in ordine alla riconducibilità ad una misura in realtà custodiale della misura YttÌ(' applicata all'imputato in quanto corredata da prescrizioni di tali afflittività e comportanti restrizioni assimilabili a quella propria deg