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Sentenza — n. 34449/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls GIP order revoking suspended sentence because a subsequent suspended sentence does not justify revocation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34449/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the GIP's order revoking Vincenzo Liguori's suspended sentence. Liguori argued that a new conviction violated the law, but the Prosecutor requested inadmissibility. The court ruled that a subsequent suspended sentence cannot serve as grounds to revoke a prior suspended sentence unless that second suspension is also revoked.

Regesto Legislator

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Art. 164, ultimo comma, cod. pen.; Art. 168, primo comma, cod. pen.: A subsequent conditional sentence cannot be the cause for revoking a prior conditional suspension unless the second suspension is itself revoked.

Parole chiave

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suspended sentence revocation conditional sentence subsequent conviction Cassazione penitenziaria Art. 164 codice penale irrevocabilità condanna beneficio sospensione commisurazione della pena minorile

Disposizioni normative citate

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Art. 164, ultimo comma, cod. pen.
Art. 168, primo comma, cod. pen.
- espressamente richiamato dal primo comma dell'art. 168 stesso codice - dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due sole condanne a pena sospesa» (Sez.
Art. 163, comma terzo, cod. pen.
Gaetano D'Orso, deducendo il vizio di violazione di legge a norma dell'art. 163, comma terzo, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 43020 del 14/10/2008, Grasso
Ebbene, costituisce principio consolidato, qui ribadito, quello secondo cui ta condanna a pena condizionalmente sospesa non può essere causa di revoca della sospensione condizionale concessa in relazione a precedente condanna (Sez. 1, n. 43020 del 14/10/2008, Grasso, Rv.
Sez. 1, n. 3416 del 10/11/2000, Lo Faro
Sez. 6, n. 2245 del 04/06/1997, Carlini
21844 Sez. 6, n. 2245 del 04/06/1997, Carlini, Rv.
Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, Petrucci
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIGUORI VINCENZO nato a AVERSA il 04/05/1995 avverso l'ordinanza del 13/03/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo he ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13 marzo 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena disposta nei confronti di Vincenzo Liguori con sentenza della Corte di appello per i Minorenni di Napoli del 20 novembre 2014, irrevocabile il 5 gennaio 2015 con la quale il predetto è stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione. La revoca è stata giustificata con l'intervenuta definitività della sentenza del Tribunale di Napoli Nord con la quale Liguori è stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso il 10 aprile 2015 e condannato alla pena di due anni di reclusione e 3.600 euro di multa.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Vincenzo Liguori, a mezzo del proprio difensore Avv. Gaetano D'Orso, deducendo il vizio di violazione di legge a norma dell'art. 163, comma terzo, cod. pen. Per i soggetti di età superiore ai diciotto anni e inferiore ai ventuno la disposizione indicata consentiva, al momento della pronuncia della seconda sentenza di condanna, la concessione della sospensione condizionale entro il limite di pena di due anni e sei mesi di reclusione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il provvedimento impugnato deve essere annullato, sebbene per motivi diversi da quelli illustrati nell'atto introduttivo del presente giudizio di legittimità. Invero, il beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza della Corte di appello, Sezione Minorenni, di Napoli del 20 novembre 2014 è stato revocato in conseguenza della sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 16 settembre 2015 con la quale Liguori ha riportato una condanna, a sua volta, condizionalmente sospesa. Ebbene, costituisce principio consolidato, qui ribadito, quello secondo cui ta condanna a pena condizionalmente sospesa non può essere causa di revoca della sospensione condizionale concessa in relazione a precedente condanna (Sez. 1, n. 43020 del 14/10/2008, Grasso, Rv. 241832;

Sez. 1, n. 3416 del 10/11/2000, dep. 2001, Lo Faro, Rv. 21844 Sez. 6, n. 2245 del 04/06/1997, Carlini, Rv. 209333 ed altre conformi precedenti). Costituisce espressione di tale orientamento anche il principio per cui «una condanna a pena condizionalmente sospesa può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente, solo se la seconda sospensione sia anch'essa revocata per effetto di una ulteriore condanna - intervenuta anche successivamente al quinquennio dall'irrevocabilità della prima condanna - non operando, in siffatta ipotesi, il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - espressamente richiamato dal primo comma dell'art. 168 stesso codice - dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due sole condanne a pena sospesa» (Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, dep. 2020, Petrucci, Rv. 278980).

3. Consegue, da quanto sin qui esposto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in data 11/06/2024 Il Consigl