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Sentenza — n. 34443/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against pardon revocation due to lack of specific defense arguments regarding the five-year crime period.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34443/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Francesco Albanese's appeal against the revocation of his pardon, which was ordered by the Bari Court of Appeal. Albanese argued that the execution judge failed to provide sufficient motivation regarding the commission of a permanent crime within the five-year statutory window, noting a lack of specific defense evidence for the year 2010. The court held that the omission of detailed reasoning was not decisive because the defense failed to submit specific allegations incompatible with the court's findings for the entire year in question.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 3, legge n. 241 del 2006; Art. 3, legge n. 241 del 2006: The execution judge's failure to explicitly state the date of cessation of a permanent crime does not justify revocation if the defense fails to provide specific, incompatible factual allegations for the relevant five-year period.

Parole chiave

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pardon revocation five-year period permanent crime execution judge lack of motivation defense evidence statutory window revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 3, legge n. 241 del 31 luglio 2006
Nel caso di specie, la revoca del beneficio è intervenuta ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n.
Art. 3, legge n. 241 del 31 luglio 2006
Neppure risulta violato k l'ulteriore affermazione nomofilattica secondo cui «ai fini della revoca dell'indulto ex art. 3, legge 31 luglio 2006, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, Bagalà
Sez. 1, n. 10567 del 05/02/2019, Mucci
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALBANESE FRANCESCO nato a BARLETTA il 31/07/1973 avverso l'ordinanza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico A.R. Seccia che ha chiesto l'annullamento con rinvio;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29 febbraio 2024 la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato l'indulto concesso a Francesco Albanese nella misura di tre anni di cui alla sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Bari il 15 dicembre 2000, irrevocabile il 3 dicembre 2001. Il provvedimento ha avuto origine dalla condanna emessa dalla Corte di appello di Bari il 3 marzo 2022 (irrevocabile il 3 ottobre 2023) per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso da agosto 2009 al 20 febbraio 2020 (data della pronuncia della sentenza di primo grado), ossia nel quinquennio «dai disposti benefici».

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Francesco Albanese, per mezzo del proprio difensore Avv. Raffaele Dibello, articolando un motivo con il quale ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione. Con riferimento alla revoca dell'indulto ha evidenziato gli arresti della giurisprudenza di legittimità in punto di commissione di un reato permanente ai fini della sua collocazione nel quinquennio 10 agosto 2006 - 10 agosto 2011 rilevante ai fini della revoca del beneficio. A fronte della contestazione aperta del capo di imputazione relativo al delitto associativo di cui alla sentenza che ha dato origine alla revoca dell'indulto, il giudice dell'esecuzione si è limitato a prendere atto dell'irrevocabilità della sentenza di condanna senza fornire alcuna motivazione in ordine alla commissione del reato entro i cinque anni dall'entrata in vigore della legge 31 luglio 2006, n. 241.

La Corte di appello avrebbe omesso di operare qualsiasi interpretazione del giudicato e, dunque, di accertare l'effettiva commissione, nel quinquennio citato, di condotte criminose riconducibili al ricorrente. Sul punto, erano state depositate note difensive del 29 gennaio 2024 con le quali erano state evidenziate circostanze fattuali (quali la condizione di detenzione del ricorrente del marzo 1998 al 25 dicembre 2009 e la detenzione a partire da gennaio 2011 fino a gennaio 2023).

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è infondato.

2. La Corte di appello di Bari ha applicato correttamente i principi che regolano la materia della revoca dell'indulto. 2.1. Nel caso di specie, la revoca del beneficio è intervenuta ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 241 del 2006 che recita: «il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni». La disposizione è entrata in vigore il 1° agosto 2006 e, quindi, rilevano le condotte commesse fino al 10 agosto 2011.

In materia di rapporto tra reati permanenti e provvedimento di revoca, costituisce principio consolidato quello secondo cui «per la sussistenza di un delitto non colposo commesso nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore di tale legge, è sufficiente che, in caso di reato permanente, sia caduto nel quinquennio in oggetto un qualsiasi segmento del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza di revoca del beneficio a seguito dell'intervenuta condanna per il reato di associazione di tipo mafioso accertato nell'anno 2003 fino alla data del 30 novembre 2007)» (Sez. 1, n. 36866 del 03/02/2023, Cava, Rv. .285238;

Sez. 1, n. 42384 del 28/05/2016, Leo, Rv. 268274 ed altre precedenti). Nel caso di specie, la condanna che ha dato luogo alla revoca dell'indulto riguarda il delitto associativo di narcotraffico contestato come commesso dall'agosto 2009 all'attualità (ovvero alla sentenza di primo grado del 20 febbraio 2020). A fronte di tale contestazione, lamenta il ricorrente, sarebbe stato onere del giudice dell'esecuzione operare l'effettiva precisazione della data di commissione del reato atteso che solo una parte di esso assume rilievo ai fini della revoca, ossia la porzione riferita al periodo agosto 2009 - agosto 2011.

Si sollecita, pertanto, una rilettura del giudicato da parte del giudice dell'esecuzione al fine di stabilire la ricorrenza delle effettive condizioni legittimanti la revoca della quale si controverte. La fattispecie è stata già esaminata da questa Corte che avuto modo di chiarire che «in sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato, anche quando il "tempus commisi delicti" non sia precisamente indicato nell'imputazione. (Fattispecie di rigetto della richiesta di indicazione della data finale di permanenza del reato associativo mafioso, contestato in forma aperta, in senso difforme da quanto accertato dal giudice della cognizione che Tikk/ non aveva indicato una data di cessazione della condotta anteriore alla sentenza di primo grado)» (Sez. 1, n. 25219 del 20/05/2021, Piacenti, Rv. 281443).

Si tratta di principio che deve essere coordinato con l'altro secondo cui l'indicazione del tempus commissi delicti in termini imprecisi e senza la descrizione di ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione, abilita il giudice dell'esecuzione a «prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata" (Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, rv. 261087;

Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, Labate, Rv. 240475; Sez. 1, n. 4076 del 06/07/1995, Mastrosanti, Rv. 202430; tutte citate nella sentenza di cui al paragrafo precedente). Si iscrive a tale orientamento anche l'arresto secondo cui «in tema di contestazione effettuata nella forma cosiddetta "aperta" (ovvero senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita), qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della permanenza, spetta al giudice dell'esecuzione verificare in concreto se il giudice della cognizione abbia, o non, ritenuto provato il protrarsi della condotta criminosa fino alla data della sentenza di primo grado (Fattispecie in tema di revoca di indulto)" (Sez. 1, n. 33053 del 12/07/2011 Cc. (dep. 02/09/2011 ) Rv. 250828).

Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha fatto, sostanzialmente, corretta applicazione dei principi sin qui riportati in quanto, a fronte di una contestazione la cui data iniziale è agosto 2009, ha ritenuto dimostrata la commissione di una frazione di condotta delittuosa rilevate ai fini della revoca dell'indulto nel gli. inquennio di legge (con scadenza agosto 2011, ossia due anni dopo l'inizio della contestazione). Non è corretta l'impostazione del ricorrente secondo cui il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto «valutare se, rispetto al delitto contestato (che ha visto la partecipazione alò sodalizio criminoso di numerosi soggetti, fra cui l'odierno condannato, avvicendatisi nel corso di circa sei anni), risultino accertate condotte criminose nel quinquennio di cui alla L. 241/2006, riconducibili all'odierno ricorrente» Non emerge, con ciò integrandosi anche un profilo di genericità del ricorso, quale punto della sentenza di merito del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari avrebbe dovuto essere valutato dal giudice dell'esecuzione al fine di escludere la ricorrenza delle condizioni per rigettare la richiesta di revoca dell'indulto.

L'istanza difensiva, quindi, si pone in termini pressoché esplorativi.r(5-," Né muta tale quadro se anche si considera quanto dedotto in punto di omessa motivazione rispetto a quanto esposto nelle note difensive del 29 gennaio 2024. Con tale atto sarebbe stato segnalato lo stato detentivo del ricorrente da marzo 1998 al 25 dicembre 2009 e, in seguito, da gennaio 2011 a gennaio 2013. La condizione di detenzione prolungata nei suddetti periodi avrebbe consentito di verificare che nessuna condotta sarebbe stata commessa entro agosto 2011. L'omissione motivazionale del provvedimento impugnato non riguarda un profilo decisivo (fra le molte, in punto di requisito della decisività, ai fini del ricorso per cassazione, degli argomenti esposti nelle memorie e pretermessi dalla valutazione del giudice Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670) atteso che rimane sfornito di allegazioni difensive specifiche il periodo dell'intero anno 2010 (se non con un generico riferimento alla «sentenza di primo grado» nel penultimo paragrafo del ricorso) il che non consente di ritenere adeguatamente allegate circostanze incompatibili con quanto deciso dalla Corte di appello di Bari. 2.2.

Neppure risulta violato k l'ulteriore affermazione nomofilattica secondo cui «ai fini della revoca dell'indulto ex art. 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, disposta in relazione. alla commissione, nel quinquennio successivo alla entrata in vigore della citata legge, di un reato permanente contestato in forma "aperta", il giudice dell'esecuzione, qualora la sentenza di condanna non specifichi la data di cessazione della condotta criminosa, è tenuto ad effettuare tale accertamento attraverso l'analisi degli elementi emersi nel giudizio di merito. (Nella specie, la Corte ha annullato l'ordinanza di revoca dell'indulto in relazione a condanna per reato associativo contestato in forma aperta, nella quale il giudice dell'esecuzione, ritenendo la permanenza cessata alla data della sentenza di primo grado, non aveva considerato l'epoca cui si riferivano le prove raccolte carico del condannato, né la sua attività di collaborazione con la giustizia, iniziata nel 2005 con conseguente fuoriuscita dalla organizzazione criminale)» (Sez. 1, n. 10567 del 05/02/2019, Mucci, Rv. 274877).

Il principio si applica nel caso in cui specifiche conseguenze derivino dall'accertamento della data di cessazione della permanenza, ipotesi diversa da quella qui in esame. Nella motivazione della sentenza, infatti, si legge: «se la sentenza di condanna non specifica la data in cui è cessata la permanenza del reato associativo, il giudice dell'esecuzione - nel caso in cui debba stabilire se la permanenza è cessata prima o dopo l'entrata in vigore della Legge n. 241 del 2006 - è tenuto a compiere un'analisi accurata degli elementi a sua disposizione al fine di accertare la data di cessazione della permanenza del suddetto reato, sulla base di quanto in concreto accertato e valutato nella, sentenza di merito.

Del resto, la presunzione relativa alla stabilità del vincolo associativo è pur sempre una presunzione semplice, la cui validità non può che essere verificata, sempre, in concreto e specialmente quando emergono condotte positive, quale quella della collaborazione con la giustizia, che la scissione del vincolo, invece, di regola presuppongono». Alla luce dei richiami di cui al precedente paragrafo, il mancato accertamento da parte del giudice dell'esecuzione con riguardo alla data di cessazione della permanenza, nel caso di specie, non rileva.

3. Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento