Cassation court dismisses appeal regarding cumulative sentence calculation after indult revocation, upholding lower court's ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed Domenico Pagnozzi's appeal against the Rome Court of Appeal's order rejecting his request to recalculate his sentence following the revocation of a pardon. Pagnozzi argued that the execution judge incorrectly limited the new sentence to only the portion of the original term revoked by the pardon, rather than accounting for the entire residual penalty. The court rejected this claim, ruling that the revocation does not dissolve the previous cumulative sentence but merely treats the pardoned portion as an unexecuted segment to be included in the new calculation alongside any remaining unexecuted terms.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 78 cod. pen.; Art. 663 cod. proc. pen.: The revocation of a pardon within a cumulative sentence does not dissolve the prior cumulative arrangement; instead, the pardoned portion is treated as an unexecuted segment to be computed in the new sentence alongside other residual penalties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Pagnozzi Domenico nato a Napoli il 20/03/1959 avverso l'ordinanza del 12/02/2024 della Corte di Appello di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Luigi Romano per il rigetto; letti i motivi nuovi, da considerarsi anche come memoria di replica, dell'avv. Alessandro Ricci che insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 12/2/2024, ha rigettato l'istanza con la quale Pagnozzi Domenico ha chiesto di rideterminare la pena di cui al provvedimento di Cumulo del 30/6/2020 con il quale, sulla base del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., la pena da espiare, pari ad anni settantasei, è stata fissata in anni trenta di reclusione, oltre alla pena pecuniaria, senza computare, secondo l'istante, in modo corretto la pena già rideterminata ed espiata a seguito dei cinque precedenti provvedimenti di cumulo emessi dalla Procura Generale di Napoli.
2. Nello specifico il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che l'attuale provvedimento di cumulo, con decorrenza 8/7/2012, è autonomo rispetto ai precedenti in quanto questi -in ognuno dei quali è stato già applicato il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. che ha appunto efficacia in ciascuna operazione di cumulo- hanno ormai esaurito la loro funzione poiché la pena da questi prevista è stata tutta interamente espiata in data 5/5/2007. Sotto tale profilo, pertanto, la pena sarebbe stata correttamente determinata in quanto i precedenti provvedimenti sono stati citati nell'attuale cumulo ai soli fini della richiesta di revocare il beneficio dell'indulto, proposta dal pubblico ministro e accolta dalla stessa Corte di appello con l'ordinanza del 28/10/2020.
3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 78 cod. pen. e 663 cod. proc. pen. rilevando che il giudice dell'esecuzione, che pure ha preso le mosse da un principio condivisibile, sarebbe addivenuto a una conclusione errata quanto alle modalità di formazione del cumulo. A fronte della revoca del beneficio dell'indulto riconosciuto con precedenti provvedimenti di cumulo, infatti, la pena da computare nel nuovo provvedimento non potrebbe essere limitata nella sola quota parte oggetto del beneficio.
Ciò in quanto in tal modo il condannato subirebbe dallo scioglimento del cumulo precedente un pregiudizio non consentito per cui il nuovo e successivo provvedimento, per effetto della necessità di mettere in esecuzione la pena oggetto della revoca del beneficio, dovrebbe, invece, tenere conto e computare l'intera pena finale prevista dal precedente cumulo nella rideterminazione della pena complessiva, da calcolare sulla base del criterio di cui all'art. 78 cod. pen. e con l'ulteriore detrazione delle pene già espiate.
4. In data 26 arile 2024 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Luigi Romano chiede che il ricorso sia rigettato.
5. Il 17 maggio 2024 sono pervenuti in cancelleria i motivi nuovi, da considerarsi anche come memoria di replica, nei quali l'avv. Alessandro Ricci, ulteriormente illustrati e specificati gli argomenti contenuti nel ricorso -anche evidenziando che la richiesta contenuta nei motivi originari si riferisce solo al precedente cumulo n. 2 e non anche al n. 1- insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.2. Nell'unico motivo di ricorso e nei motivi nuovi la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 78 cod. pen. e 663 cod. proc. pen. rilevando che il giudice dell'esecuzione sarebbe addivenuto a una conclusione errata quanto alle modalità di formazione del cumulo. Secondo la difesa, infatti, nel nuovo provvedimento di cumulo avrebbe dovuto essere contenuta l'intera pena già calcolata nel precedente provvedimento e non solo quella relativa all'indulto, allora concesso e ora revocato, ciò in quanto il c.d. scioglimento del cumulo avrebbe potuto essere effettuato solo in favor del condannato e non in danno dello stesso.
La doglianza, formulata richiamando il contenuto della sentenza Sez. 1, n. 30428 del 13/10/2020, Cardella n.rm, è infondata. 2.1. In una corretta prospettiva interpretativa si deve ribadire che, qualora il condannato commetta un reato durante l'esecuzione della pena, si deve procedere con dei cumuli parziali che si riferiscono ognuno a un rapporto esecutivo, ciascuno dei quali inizia con l'esecuzione della pena in questo inserita e si interrompe con la successiva commissione di un reato. Come anche di recente evidenziato, infatti, in tema di esecuzione di pene concorrenti irrogate con condanne diverse, qualora, durante l'espiazione di una determinata pena, o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, non può effettuarsi il cumulo unico di tutte le pene, ma occorre procedere a cumuli parziali.
Ciò nel senso che si succedono due diversi cumuli in cui il primo è quello che contiene le pene irrogate per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata (con applicazione ove eventualmente previsto del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen.) e detrazione dal risultato del presofferto, e, il secondo, che è un nuovo cumulo comprensivo della pena residua e delle pene irrogate per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione (Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, Pieroni, Rv. 277491 - 01).
In una corretta prospettiva, pertanto, la formazione del secondo cumulo non determina lo scioglimento del primo ma, molto più semplicemente, impone di considerare la pena di questo che non è stata, per qualunque ragione, espiata. Sotto tale profilo, quindi, facendo riferimento ai principi generali in precedenza indicati, la revoca dell'indulto relativo a una pena contenuta in un cumulo non determina lo scioglimento dello stesso quanto, piuttosto, questa assume rilievo esclusivamente come pena non eseguita, cioè residua, che è da computare nel nuovo e successivo provvedimento di cumulo (in questo senso, Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020, Fontana, Rv. 279182 - 01 nella cui motivazione, punto 4.1., è specificato che la parte di pena oggetto di indulto revocato deve essere inserita in un cumulo successivo come pena, segmento di pena, del precedente cumulo non espiato; così anche Sez. 5, n. n. 24622 del 28/4/2021, Cardella, mm. pronunciata nel giudizio di rinvio che è seguito alla sentenza citata dalla difesa). 2.2.
Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione si è conformato ai principi indicati e le censure sul punto sono conseguentemente infondate. Nel provvedimento impugnato, infatti, la Corte di appello ha correttamente evidenziato che le pene contenute nei precedenti cumuli erano state tutte interamente espiate a eccezione di quella oggetto della revoca del beneficio dell'indulto in precedenza concesso e che questa, pertanto, era stata computata nell'ultimo provvedimento emesso in data 30 giugno 2020.
3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso