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Sentenza — n. 34375/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34375/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34375/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Taranto - nella veste di Giudice dell'esecuzione -, ha respinto l'istanza formulata dal P.M. volta ad ottenere la revoca, ex artt. 164 comma 4 e 168 comma 3 cod. pen., del beneficio della sospensione condizionale concesso a Lucrezia Cosma Damiana Ricci con sentenza del Tribunale dì Taranto del 18/02/2022, irr. il 18/02/2023 (sentenza n.1), di condanna alla pena di mesi 4 di reclusione. Osservava il G.E. come, nei confronti della Ricci, fossero state emesse anche le seguenti sentenze: Tribunale Taranto del 20/01/2016, irr. il 20/06/2016, di condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 9 di reclusione (sentenza n. 2);

Regesto Legislator

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art. 163 cod. pen, art. 168 comma 3 cod. pen, art. 164 comma 4 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34375/2024 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e) cod. proc. pen. Ha errato il G.E. nel respingere la richiesta avanzata dal P.M. di Taranto, sul presupposto che il beneficio della sospensione condizionale di cui alla sentenza Tribunale di Taranto del 18/02/2022, irr. il 18/02/2023, fosse stato concesso per la seconda volta. In realtà il G.E., con ordinanza del 17/10/2022, aveva confermato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, anche con riferimento alla sentenza Tribunale Taranto del 21/03/2018, irr. il 29/09/2021, di talché ricorrevano nel caso di specie i presupposti della richiesta di revoca ex art. 168 comma 3 cod. pen., essendo stato il beneficio concesso al Ricci per tre volte, in violazione dell'art. 164 comma 4 cod. proc. pen.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale motivi di cassazione remissione della pena liberazione condizionale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 163 cod. pen
pen., dal momento che le pene inflitte con le tre sentenze indicate, cumulate, (pari a 19 mesi di reclusione), non superava i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.
art. 168 comma 3 cod. pen
il 29/09/2021, di talché ricorrevano nel caso di specie i presupposti della richiesta di revoca ex art. 168 comma 3 cod. pen., essendo stato il beneficio concesso al Ricci per tre volte, in violazione dell'art.
art. 164 comma 4 cod. proc. pen
pen., essendo stato il beneficio concesso al Ricci per tre volte, in violazione dell'art. 164 comma 4 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TARANTOnel procedimento a carico di: RICCI LUCREZIA COSMA DAMIANA nato a MARTINA FRANCA il 26/04/1985 avverso l'ordinanza del 28/09/2023 del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, VALENTINA MANUALI, che ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata senza rinvio, disponendo la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza n 425 del 2022 emessa dal Tribunale di Taranto in data 18 febbraio 2022- irrevocabile il 18 febbraio 2023.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Taranto - nella veste di Giudice dell'esecuzione -, ha respinto l'istanza formulata dal P.M. volta ad ottenere la revoca, ex artt. 164 comma 4 e 168 comma 3 cod. pen., del beneficio della sospensione condizionale concesso a Lucrezia Cosma Damiana Ricci con sentenza del Tribunale dì Taranto del 18/02/2022, irr. il 18/02/2023 (sentenza n.1), di condanna alla pena di mesi 4 di reclusione. Osservava il G.E. come, nei confronti della Ricci, fossero state emesse anche le seguenti sentenze: Tribunale Taranto del 20/01/2016, irr. il 20/06/2016, di condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 9 di reclusione (sentenza n. 2);

Tribunale Taranto del 21/03/2018, irr. il 29/09/2021, di condanna (non sospesa) alla pena di mesi 6 di reclusione (sentenza n. 3); la concessione della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza n. 1 (Tribunale di Taranto del 18/02/2022, irr. il 18/02/2023) non era quindi avvenuta in presenza di cause ostative di cui all'art. 164 comma 4 od. pen., dal momento che le pene inflitte con le tre sentenze indicate, cumulate, (pari a 19 mesi di reclusione), non superava i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. Neppure sussistevano i presupposti per la revoca di diritto ex art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen. della sospensione concessa per la prima volta alla Ricci con la sentenza sub 2., dal momento che i delitti giudicati con le sentenze sub 1. e 3. erano stati commessi in data antecedente rispetto alla data di irrevocabilità della sentenza sub 2.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, deducendo violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. Ha errato il G.E. nel respingere la richiesta avanzata dal P.M. di Taranto, sul presupposto che il beneficio della sospensione condizionale di cui alla sentenza Tribunale di Taranto del 18/02/2022, irr. il 18/02/2023, fosse stato concesso per la seconda volta. In realtà il G.E., con ordinanza del 17/10/2022, aveva confermato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, anche con riferimento alla sentenza Tribunale Taranto del 21/03/2018, irr. il 29/09/2021, di talché ricorrevano nel caso di specie i presupposti della richiesta di revoca ex art. 168 comma 3 cod. pen., essendo stato il beneficio concesso al Ricci per tre volte, in violazione dell'art. 164 comma 4 cod. proc. pen.

3. Il sostituto Procuratore generale, dott.ssa Valentina Manuali, ha chiesto annullare l'ordinanza impugnata senza rinvio disponendo la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza n 425 del 2022 emessa dal Tribunale di Taranto in data 18 febbraio 2022- irrevocabile il 18 febbraio 2023.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e conseguentemente l'impugnata ordinanza dev'essere annullata, con rinvio al Giudice per l'esecuzione per nuovo esame. 1.1. Giova premettere che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa in presenza di alcune cause ostative, rappresentate da fatti antecedenti al passaggio in giudicato del provvedimento concessivo del beneficio. Tale ipotesi di revoca trova fondamento nell'inosservanza della legge penale ed inficia la stessa concessione del beneficio ed è preordinata all'eliminazione della patologia occorsa nella concessione del beneficio, elargito in violazione della legge a colui al quale non doveva essere concesso.

L'art. 164, quarto comma, cod. pen. (richiamato dall'art. 168, terzo comma, cod. pen.), anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 1976, prevede che tale beneficio non possa essere concesso più di una volta, se non quando il giudice di merito, con una scelta discrezionale, decida di disporre una seconda sospensione condizionale della pena che, in ogni caso, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non può superare i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.

2. Nel caso in esame, il G.E., nel rigettare la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso alla condannata Ricci con sentenza del Tribunale di Taranto del 18/02/2022, confermata da Corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto del 05/10/2022, irr. il 18/02/2023, ha omesso di considerare che alla condannata eradtato già concesso il medesimo beneficio con altre due serisictirnze, precisamente Tribunale Taranto del 20/01/2016, irr. il 20/06/2016, e Tribunale Taranto del 21/03/2018, irr. il 29/09/2021; con particolare riferimento a quest'ultima sentenza, il Pubblico Ministero ricorrente ha documentato che il beneficio della sospensione condizionale della pena, non riportato nel dispositivo della sentenza citata, e quindi non risultante dall'esame del casellario, era stato in realtà concesso, come esplicitato con ordinanza numero 355/2022 emessa dallo stesso Giudice dell'esecuzione in data 17 ottobre 2022.

Il pregresso godimento del beneficio per due volte integra la fattispecie di revoca prevista dall'art. 168, comma 3, in relazione all'art. 164, comma 4, cod. pen., ove non conosciuto dal giudice della cognizione che ha definito i procedimenti con la concessione della pena sospesa (in tal senso cfr. Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381, secondo cui «il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.

A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio»). Coglie quindi nel segno la censura mossa dalla parte pubblica ricorrente che denuncia l'errore in cui è incorso il G.E. nell'impugnata ordinanza, nella parte in cui, nel respingere la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena formulata dal P.M., erroneamente riteneva che il beneficio concesso con la sentenza n 425 del 2022, emessa dal tribunale di Taranto in data 18 febbraio 2022- irrevocabile il 18 febbraio 2023- fosse stato disposto per la seconda volta, giungendo a tale conclusione sulla base dell'erroneo presupposto (esplicitato in ordinanza) che la condanna inflitta alla Ricci con sentenza Tribunale Taranto del 21/03/2018, irr. il 29/09/2021, non fosse stata condizionalmente sospesa.

3. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Taranto, che, nel nuovo esame, verificherà nel concreto la ricorrenza delle condizioni di legge per la richiesta revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto il 18/02/2022, irr. il 18/02/2023, alla stregua dei principi indicati con la presente decisione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnat