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Sentenza — n. 34371/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34371/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34371/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Pisa, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena (di cinque mesi, dieci giorni di reclusione e 200,00 euro di multa) concessa a Cristiano MASSIACH con sentenza resa dal G.U.P. del Tribunale di Pisa in data 14 luglio 2016 (irrevocabile il 28 novembre 2016).

Regesto Legislator

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art. 179 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34371/2024 — snpen · Corte di Cassazione: b) e 604, comma 4, cod. proc. pen. che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524 - 01: fattispecie in cui era stata dichiarata l'inammissibilità "de plano" dell'istanza del detenuto di ammissione alla semilibertà in violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.). Il giudice del rinvio dovrà, quindi, procedere alla rivalutazione delle richieste del Pubblico ministero previo corretto ripristino del contraddittorio.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale restituzione in pristino abbandono del procedimento penale liberazione condizionale remissione della pena revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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art. 179 cod. proc. pen
che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MASSIACH CRISTIANO nato a PIOMBINO il 02/04/1969 avverso l'ordinanza del 30/11/2023 del TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa; A

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Pisa, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena (di cinque mesi, dieci giorni di reclusione e 200,00 euro di multa) concessa a Cristiano MASSIACH con sentenza resa dal G.U.P. del Tribunale di Pisa in data 14 luglio 2016 (irrevocabile il 28 novembre 2016).

2. Ricorre per cassazione l'interessato, per mezzo del difensore, deducendo violazione di legge in riferimento agli artt. 127, 666, comma 4, 178, comma 1, lett.

c) e 179 cod. proc. pen. per l'omessa notifica al difensore del decreto di fissazione dell'udienza camerale davanti al giudice dell'esecuzione, dal che sarebbe derivata la nullità dell'ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore Generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al Tribunale di Pisa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel procedimento di esecuzione l'omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020, dep. 2021, D'Alfonso, Rv. 280189 - 01). In applicazione del ricordato principio, l'ordinanza censurata deve essere annullata, poiché, diversamente da quanto lasciava presagire il contenuto della PEC ("Trasmetto in allegato alla presente decreto di fissazione udienza") inviata in data 8 novembre 2023 alle ore 9:39:13 dalla cancelleria dibattimentale del Tribunale di Pisa (dibattimento.tribunale.pisaqiustizia.cert) al difensore del MASSIACH avv.

Marco Meoli (marco.meoli@pecordineavvocatipisajt), dagli atti del fascicolo - cui la Corte accede perché giudice del "fatto" processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri, Rv. 220092 - 01) - nessun allegato risulta inviato al difensore. In difformità dalle richieste del Procuratore generale, essendo il provvedimento impugnato affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, l'annullamento va disposto con rinvio al Tribunale di Pisa, dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degl . rtt. 623, comma 1, lett.

b) e 604, comma 4, cod. proc. pen. che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524 - 01: fattispecie in cui era stata dichiarata l'inammissibilità "de plano" dell'istanza del detenuto di ammissione alla semilibertà in violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.). Il giudice del rinvio dovrà, quindi, procedere alla rivalutazione delle richieste del Pubblico ministero previo corretto ripristino del contraddittorio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pisa. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024 Il Consig