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Sentenza — n. 34367/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34367/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34367/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Lucca, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nell'interesse di Jessica Pozzi, l'istanza diretta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra reati giudicati con due sentenze irrevocabili emesse: - dal Tribunale di Lucca, in data 10 marzo 2017, divenuta irrevocabile il 29 maggio 2017; - dal Tribunale di Lucca, in data 12 luglio 2018, divenuta irrevocabile in data 21 aprile 2023 entrambe relative al reato di evasione. Il Tribunale ha rilevato e si tratta di due reati di evasione commessi in un ampio contesto temporale (dal 16 agosto 2015 al 20 Febbraio 2016) espressione di una tendenza a delinquere della condannata piuttosto che di una unicità del disegno criminoso, anzi riscontrando una scarsa attitudine al rispetto delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, artt. 671 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34367/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La ricorrente era stata autorizzata ad allontanarsi dal luogo di detenzione domiciliare, dalle 9 alle ore 11, ma deve essere considerato che avendo una famiglia numerosa e dovendo far fronte alle necessità di cinque figli, spesso la stessa tardava a rientrare presso l'abitazione nell'orario imposto dall'autorità giudiziaria. Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede esecutiva, di una verifica di indici concreti qual è l'omogeneità delle violazioni del bene protetto, la continuità spazio-temporale, le singole causali e le modalità della condotta.

Parole chiave

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allontanamento della famiglia sospensione del diritto di visita ripetute violazioni del diritto degli stranieri congedo parentale o per motivi familiari responsabilità parentale ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Lucca, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nell'interesse di Jessica Pozzi, l'istanza diretta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
artt. 671 cod. proc. pen
2.Propone tempestivo ricorso per cassazione la condannata, per il tramite del difensore, affidando le proprie doglianze ad un unico, articolato motivo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 671 cod. proc. pen., 81 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POZZI JESSICA nata a Prato il 14/06/1986 avverso l'ordinanza del 4/12/2023 del Tribunale di Lucca in funzione di Giudice dell'esecuzione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, F. Lignola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, rimettersi alle Sezioni Unite la questione relativa all'individuazione dei limiti quantitativi dell'elemento cronologico per reati omogenei onde ritenere sussistente il reato continuato e non quello abituale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Lucca, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nell'interesse di Jessica Pozzi, l'istanza diretta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra reati giudicati con due sentenze irrevocabili emesse: - dal Tribunale di Lucca, in data 10 marzo 2017, divenuta irrevocabile il 29 maggio 2017; - dal Tribunale di Lucca, in data 12 luglio 2018, divenuta irrevocabile in data 21 aprile 2023 entrambe relative al reato di evasione. Il Tribunale ha rilevato e si tratta di due reati di evasione commessi in un ampio contesto temporale (dal 16 agosto 2015 al 20 Febbraio 2016) espressione di una tendenza a delinquere della condannata piuttosto che di una unicità del disegno criminoso, anzi riscontrando una scarsa attitudine al rispetto delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

Si tratta secondo il giudice dell'esecuzione di condotte poste in essere dalla ricorrente alla quale era stata concessa ampia libertà di allontanarsi dall'abitazione, nella maggior parte dei casi due ore mattutine e due ore pomeridiane. Pertanto, non può ritenersi che i delitti di cui trattasi secondo il Tribunale siano stati posti in essere al fine di prendersi cura delle incombenze domestiche, come sostenuto nell'istanza di continuazione, avendo la condannata ottenuto tempo sufficiente per ottemperare alle proprie incombenze, negli orari in cui era stata autorizzata ad allontanarsi dal domicilio coatto. 2.Propone tempestivo ricorso per cassazione la condannata, per il tramite del difensore, affidando le proprie doglianze ad un unico, articolato motivo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 671 cod. proc. pen., 81 cod. pen., con vizio di motivazione.

L'ordinanza ha, di fatto, disconosciuto il vincolo della continuazione per una valutazione errata in diritto oltre che attraverso una motivazione illogica e contraddittoria. Tra i fatti oggetto delle due sentenze sono trascorsi soltanto sei mesi, quindi un brevissimo lasso temporale. Le sentenze hanno ad oggetto lo stesso titolo di reato cioè il reato di evasione. La ricorrente e madre di prole di età inferiore a 10 anni, la stessa è madre di cinque figli e i reati di evasione sono stati commessi esclusivamente al fine di ottemperare alle esigenze dei figli e della famiglia.

La ricorrente era stata autorizzata ad allontanarsi dal luogo di detenzione domiciliare, dalle 9 alle ore 11, ma deve essere considerato che avendo una famiglia numerosa e dovendo far fronte alle necessità di cinque figli, spesso la stessa tardava a rientrare presso l'abitazione nell'orario imposto dall'autorità giudiziaria. Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede esecutiva, di una verifica di indici concreti qual è l'omogeneità delle violazioni del bene protetto, la continuità spazio-temporale, le singole causali e le modalità della condotta.

La motivazione, secondo la ricorrente, non sarebbe idonea a superare il vaglio di legittimità perché il provvedimento è viziato, non solo nella parte in cui considera elevato un arco temporale di solo sei mesi tra le condotte, ma anche laddove omette del tutto di considerare l'omogeneità delle condotte, del titolo di reato, del bene giuridico offeso, del medesimo ambito territoriale di consumazione delle condotte. 3.11 Sostituto Procuratore generale, F. Lignola, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, rimettere alle Sezioni Unite la questione relativa alla individuazione della consistenza che deve avere il lasso temporale tra le condotte, poste in essere dal condannato, onde ritenere sussistente l'indice della contiguità temporale delle stesse.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato. 1.1. L'ordinanza impugnata motiva, con ragionamento immune da illogicità manifesta, non solo sul lasso di tempo trascorso tra i fatti giudicati con le sentenze oggetto di richiesta, ma anche sull'esistenza di specifiche autorizzazioni, concesse alla ricorrente, a lasciare il luogo di detenzione domiciliare. Dunque, appare infondata la prospettazione difensiva che collega le condotte di allontanamento volontario, oltre l'orario consentito, all'esigenza di assicurare incombenze familiari. Questo aspetto, peraltro, è avversato con argomenti versati in fatto (i figli della ricorrente sono cinque e due ore di allontanamento consentito, per ottemperare a tutte le incombenze familiari sarebbero insufficienti) che non tengono conto, in ogni caso, della concreta modulabilità di tali prescrizioni, rispetto alle condizioni personali e familiari del detenuto domiciliare. 1.2.

A fronte di tali considerazioni, in ogni caso, si osserva che nessun indice ulteriore è allegato, quanto alle modalità delle condotte, alle circostanze di tempo e luogo dei due reati di evasione, onde trarre aliunde la sussistenza dell'identità del disegno criminoso. Del resto, è noto che detto disegno unitario, quanto alla seconda evasione, doveva sussistere al momento della prima condotta illecita giudicata la quale, A però, secondo la stessa prospettazione della ricorrente è stata occasionata da incombenze non previste e tali da non poter osservare il limite di orario del permesso di allontanamento dal domicilio coatto. 1.3.La motivazione del provvedimento censurato, dunque, appare del tutto in linea con l'orientamento di questa Corte di legittimità secondo il quale (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580 - 01), in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici, di per sé, non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (conf.

Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356 - 01). 2.È appena il caso di considerare che, stante la rilevata infondatezza del motivo di ricorso, non si valuta la richiesta del Sostituto Procuratore generale, avanzata in via subordinata, anche perché nel caso al vaglio, l'esclusione della contiguità temporale non è l'unica ratio decidendí su cui fonda il provvedimento censurato. Peraltro, va osservato che l'apprezzamento della contiguità cronologica è rimessa alla discrezionalità del giudice dell'esecuzione della quale questi deve rendere conto, come avvenuto nella specie, con esauriente motivazione tale da apprezzare, non solo il tempo trascorso tra i fatti giudicati con provvedimenti irrevocabili, ma anche gli altri indici eventualmente allegati, rivelatori dell'identità di disegno criminoso.

Ciò in quanto il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).

3. Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle