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Sentenza — n. 34169/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls surveillance court order due to failure to notify defense counsel of hearing date.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34169/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the surveillance court's order denying alternative measures because the hearing notice was sent to the revoked defense attorney instead of the newly appointed one. The convicted party argued this procedural error violated his right to defense, citing the specific date of his new counsel's appointment. The court ruled that such a failure to notify the timely chosen defense lawyer constitutes absolute nullity under the Code of Criminal Procedure, mandating the case be remitted for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 178, comma primo, lett. c), Art. 179, comma primo, cod. proc. pen.; The failure to notify the hearing date to the defense counsel timely appointed by the accused constitutes absolute nullity, regardless of whether an official counsel was present.

Parole chiave

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absolute nullity defense counsel notification surveillance court order right to defense procedural nullity remittal for new trial criminal procedure code ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 179, comma primo, cod. proc. pen.
Art. 623, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Art. 604, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.
pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.» (tra le altre, Sez.
Art. 6, comma terzo, lett. c), Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan
pen.» (tra le altre, Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv.
Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, Scaglione
Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, Selis
Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mescolo
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BALDELLA RENATO nato a ROMA il 11/07/1973 avverso l'ordinanza del 22/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza con cui Renato Baldella aveva chiesto di essere ammesso alle misure alternative o dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare in relazione alla pena residua di anni 1 mesi 6 e giorni 18 di reclusione, di cui al cumulo del Procuratore generale della Corte di appello di Roma, in data 4 giugno 2019.

2. Ricorre per cassazione il condannato, per mezzo dei difensori di fiducia avv.ti Marco Cinquegrana ed Enrico Liberati, articolando un unico motivo con il quale eccepisce la nullità dell'ordinanza per omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza del 22 marzo 2024. Evidenzia di avere nominato, in data 24 settembre 2019, un nuovo difensore di fiducia l'avv. Monteleone con contestuale revoca della nomina del difensore che lo aveva assistito in precedenza, l'avv. Angela Porcelli. L'avv. Monteleone - aggiunge - aveva depositato nuova istanza con allegata documentazione ed indicazione del domicilio eletto dal condannato. Ciononostante, l'avviso per l'udienza camerale era stato notificato al difensore revocato ben quattro anni prima.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. La ricostruzione della vicenda processuale nei termini indicati dal ricorrente ha trovato integrale conferma negli atti di causa consultabili nel giudizio di legittimità in ragione della natura del vizio eccepito. Risulta in particolare che l'avviso dell'udienza di trattazione è stato notificato a difensore diverso da quello nominato dal condannato. Deve, pertanto, essere fatta applicazione del principio, consolidatosi per effetto dell'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, in forza del quale «l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett.

c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.» (tra le altre, Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598, che ha aggiunto che in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, qualora il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

2. Si impone, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma in adesione all'orientamento più recente secondo cui qualora la nullità assoluta sia stata determinata dalla violazione del contraddittorio, deve applicarsi la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett.

b) e 604, comma 4, cod. proc. pen (Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306; Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524; Sez. 1,2 9íG4 n. 21826 del 17/07/2020, Mescolo, Rv. 279397).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così d