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Ordinanza — n. 34164/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal, ruling it must be an opposition before the execution judge under Art. 667.4. Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34164/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Florin Andreescu's appeal, ordering the case to be treated as an opposition before the execution judge. Andreescu argued that the ten-year statute of limitations for sentence extinction had expired because the revocation of his suspended sentence occurred before the second judgment became final. The court held that appeals against execution judges' decisions on sentence extinction are strictly limited to opposition procedures, not cassation appeals, to ensure the execution judge fully reviews the case.

Regesto Legislator

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 676, cod. proc. pen.: Appeals against execution judges' decisions on sentence extinction are limited to opposition procedures, excluding direct cassation appeals.

Parole chiave

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sentence extinction suspended sentence revocation execution judge competence opposition procedure cassation appeal inadmissibility revoca della sospensione condizionale perenzione dell'istanza di revisione tempestività dell'istanza di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
667, comma 4, cod.proc.pen., afferma che «Avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara l'avvenuta prescrizione della pena, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art.
Art. 676, cod. proc. pen.
b), cod.proc.pen., in relazione all'art. 676 cod.proc.pen.
Art. 666, cod. proc. pen.
pen., che stabilisce l'impugnabilità dei relativi provvedimenti mediante opposizione proposta davanti al medesimo giudice procedente, a cui fa seguito l'instaurazione di una fase procedimentale da svolgersi nelle forme previste dall'art. 666 cod.
Art. 172, comma 5, cod. pen.
Ha ritenuto, poi, non decorso il termine decennale stabilito dall'art. 172, comma 5, cod.pen.
Art. 164, comma 4, cod. pen.
La sospensione condizionale concessa con la sentenza emessa dal Tribunale di Tolmezzo in data 27 marzo 2012 è stata revocata con l'ordinanza emessa in data 08 febbraio 2016 dal Tribunale di Udine, quale giudice dell'esecuzione, sull'errato presupposto della violazione dell'art. 164, comma 4, cod.
art. 676 cod.proc.pen
b), cod.proc.pen., in relazione all'art. 676 cod.proc.pen.
art. 666 cod. proc. pen
pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è data solo la facoltà di proporre opposizione davanti allo stesso giudice ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, ordinanza n.11239 del 03/03/2020, Rv. 278854
pen., e non è ammesso il ricorso per cassazione» (Sez. 1, ordinanza n.11239 del 03/03/2020, Rv. 278854).
Sez. U, n. 46387/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDREESCU FLORIN nato il 11/04/1982 avverso l'ordinanza del 02/10/2023 del TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale ELISABETTA CENICCOLA, che ha concluso chiedendo qualificarsi il ricorso come opposizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 02 ottobre 2023 il Tribunale di Udine, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta avanzata da Florin Andreescu di revocare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Udine in data 08 febbraio 2016 e di dichiarare estinta per decorso del tempo la pena di mesi sette di reclusione ed euro 50 di multa inflitta con la sentenza emessa dal Tribunale di Tolmezzo in data 27 marzo 2012, divenuta definitiva in data 31 ottobre 2012. L'istante aveva chiesto la revoca dell'ordinanza con cui il Tribunale di Udine, in data 08 febbraio 2016, aveva revocato la sospensione condizionale concessa con detta sentenza, e aveva altresì richiesto la declaratoria di estinzione della pena inflitta, stante il tempo decorso.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la prima richiesta, non potendosi revocare un'ordinanza mai impugnata e divenuta, perciò, definitiva. Ha ritenuto, poi, non decorso il termine decennale stabilito dall'art. 172, comma 5, cod.pen. per l'estinzione della pena, perché esso, quando è subordinato alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, decorre dal momento in cui tale condizione si verifica: in questo caso essa è iniziata a decorrere da quando si è verificato il presupposto legittimante la revoca della sospensione condizionale, anteriore però al passaggio in giudicato della sentenza in questione, per cui tale decorrenza doveva ritenersi iniziata da quando era scaduto il termine di sospensione dell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Tolmezzo, disposta dal pubblico ministero ai sensi dell'art 656, comma 5, cod.proc.pen., non essendo perciò decorso detto termine (sospensione a cui era seguita la richiesta di affidamento in prova, dichiarata inammissibile il 27 maggio 2016, con ripristino dell'ordine di esecuzione in data 31 maggio 2016).

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Florin Andreescu, per mezzo del difensore avv. Daniela Serughetti, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., in relazione all'art. 676 cod.proc.pen. La sospensione condizionale concessa con la sentenza emessa dal Tribunale di Tolmezzo in data 27 marzo 2012 è stata revocata con l'ordinanza emessa in data 08 febbraio 2016 dal Tribunale di Udine, quale giudice dell'esecuzione, sull'errato presupposto della violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen., asserendo cioè che il cumulo della pena irrogata, pari a sette mesi di reclusione e 50 euro di multa, con quella di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Brescia e divenuta definitiva il 02 ottobre 2012, pari ad un anno e quattro mesi di reclusione e 600 euro di multa, superava il limite di due anni.

Tale ordinanza non è stata mai notificata all'esecutato Florin, che era rientrato in Romania ed era stato dichiarato irreperibile dal giudice dell'esecuzione. L'ordinanza impugnata è errata perché ha attribuito efficacia interruttiva del decorso del termine di prescrizione della pena all'ordinanza di revoca della sospensione condizionale, ma tale decisione contrasta con la sentenza Sez. U, n. 46387/2021, che individua il dies a quo per il decorso della prescrizione non nel giorno in cui è stato revocato il beneficio, in questo caso la sospensione condizionale della pena, ma nel giorno in cui si è verificata la condizione revocatoria, in questo caso il passaggio in giudicato della seconda sentenza, che avrebbe determinato il superamento del limite di cui all'art. 164, comma 4, cod.pen.

L'ordinanza cita, anche, l'istanza che il condannato avrebbe présentato a seguito dell'ordine di esecuzione della pena, ma in essa egli affermava di non dover scontare detta pena perché gli era stata concessa la sospensione condizionale, affermazione che dimostra che l'ordinanza di revoca del beneficio non gli era stata notificata.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto qualificarsi il ricorso come opposizione e trasmettere gli atti al Tribunale di Udine CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione.

2. Il provvedimento impugnato è un'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione in tema di estinzione della pena, e quindi nell'ambito delle competenze a lui attribuite dall'art. 676 cod.proc.pen. Tale norma prescrive l'applicazione della procedura di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., che stabilisce l'impugnabilità dei relativi provvedimenti mediante opposizione proposta davanti al medesimo giudice procedente, a cui fa seguito l'instaurazione di una fase procedimentale da svolgersi nelle forme previste dall'art. 666 cod. proc. pen, che assicurano il pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa.

Il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di applicazione della procedura stabilita dall'art. 667, comma 4, cod.proc.pen., afferma che «Avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara l'avvenuta prescrizione della pena, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è data solo la facoltà di proporre opposizione davanti allo stesso giudice ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e non è ammesso il ricorso per cassazione» (Sez. 1, ordinanza n.11239 del 03/03/2020, Rv. 278854).

Tale principio è condivisibile e deve essere applicato anche nel presente caso, in quanto giustificato dalla considerazione che, qualora fosse consentita la ricorribilità diretta per cassazione, il ricorrente sarebbe privato della fase della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, diversamente dal giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è quello deputato a prendere in esame tutte le questioni che l'interessato non è stato in grado di sottoporre nella prima istanza di merito, in una materia in relazione alla quale il legislatore ha previsto la fase dell'opposizione proprio per la sua peculiarità.

3. Il presente ricorso deve, pertanto, essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., per la quale è competente il Tribunale di Udine quale giudice dell'esecuzione, al quale vanno perciò trasmessi gli atti, per la ulteriore trattazione.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di