Sentenza — n. 34152/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZAGARIA VINCENZO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 22/06/1957 avverso l'ordinanza del 23/01/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; lette le conclusioni del PG, GIUSEPPE RICCARDI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 23 gennaio 2024, il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo proposto da Vincenzo Zagaria avverso la sanzione di 8 giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive a lui irrogata dal Consiglio di Disciplina il 07/03/2023. Il provvedimento ricostruiva le scansioni temporali della vicenda, evidenziando che l'agente di polizia penitenziaria aveva eseguito i controlli e contestato a Zagaria che potesse portare con se riviste e giornali; Zagaria aveva risposto con toni e parole offensive; l'illecito disciplinare veniva contestato il 28/02/2023 entro il termine di 10 giorni dal rapporto; il Consiglio di Disciplina si era riunito il 07/03/2023 e all'esito gli aveva applicato la sanzione di 8 giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive. Il provvedimento sanzionatorio era stato comunicato all'interessato in data 08/03/2023 e il reclamo era stato depositato il 20/03/2023. \W" Il termine previsto dall'art. 69 I.n. 354/1975 per proporre il reclamo, pari a 10 giorni, era già scaduto il 18/03/2023. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Vincenzo Zagaria, deducendo la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 666, comma 2, e 677 cod. proc. pen., 1, comma 2, e 35 bis, comma 5, 0.P., 3 e 27 Cost.Il Magistrato di sorveglianza non avrebbe verificato che il difensore aveva proposto reclamo in data 17/03/2023, ovvero entro il termine previsto, tramite il deposito nel portale a ciò predisposto. Il difensore allega al ricorso la ricevuta di deposito 3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. 2. Il difensore di Zagaria ha documentato, allegando ricevuta di deposito, che ha provveduto ad inviare il reclamo, un giorno prima della scadenza del termine, all'indirizzo depositoattipenalLuffsorv.sassari@giustiziacertit, in data 17.3.2023 alle ore 15,18. Nella nota si legge: "Come da vigenti disposizioni (art. 24, commi 4, 6bis e 6quater d.l. n. 137/2020), i documenti firmati digitalnnente dalla sottoscritta, vengono inviati anche all'indirizzo messo a disposizione del Direttore Generale dei Servizi informatici". In allegato sono inseriti reclamo, procura e comunicazione sanzione disciplinare. Al ricorso si allega altresì ricevuta di avvenuta consegna. 3. La documentazione della quale il Magistrato di sorveglianza non ha tenuto conto dimostra la tempestività del ricorso. Sicchè si impone l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la restituzione degli atti per l'ulteriore Corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al gistrato di sorveglianza di Sassari per l'ulteriore corso. Così deciso, il 31 maggi
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34152/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; lette le conclusioni del PG, GIUSEPPE RICCARDI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 23 gennaio 2024, il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo proposto da Vincenzo Zagaria avverso la sanzione di 8 giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive a lui irrogata dal Consiglio di Disciplina il 07/03/2023. Il provvedimento ricostruiva le scansioni temporali della vicenda, evidenziando che l'agente di polizia penitenziaria aveva eseguito i controlli e contestato a Zagaria che potesse portare con se riviste e giornali; Zagaria aveva risposto con toni e parole offensive; l'illecito disciplinare veniva contestato il 28/02/2023 entro il termine di 10 giorni dal rapporto; il Consiglio di Disciplina si era riunito il 07/03/2023 e all'esito gli aveva applicato la sanzione di 8 giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive. Il provvedimento sanzionatorio era stato comunicato all'interessato in data 08/03/2023 e il reclamo era stato depositato il 20/03/2023. \W" Il termine previsto dall'art. 69 I.n. 354/1975 per proporre il reclamo, pari a 10 giorni, era già scaduto il 18/03/2023. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Vincenzo Zagaria, deducendo la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 666, comma 2, e 677 cod. proc. pen., 1, comma 2, e 35 bis, comma 5, 0.P., 3 e 27 Cost.Il Magistrato di sorveglianza non avrebbe verificato che il difensore aveva proposto reclamo in data 17/03/2023, ovvero entro il termine previsto, tramite il deposito nel portale a ciò predisposto. Il difensore allega al ricorso la ricevuta di deposito 3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. 2. Il difensore di Zagaria ha documentato, allegando ricevuta di deposito, che ha provveduto ad inviare il reclamo, un giorno prima della scadenza del termine, all'indirizzo depositoattipenalLuffsorv.sassari@giustiziacertit, in data 17.3.2023 alle ore 15,18. Nella nota si legge: "Come da vigenti disposizioni (art. 24, commi 4, 6bis e 6quater d.l. n. 137/2020), i documenti firmati digitalnnente dalla sottoscritta, vengono inviati anche all'indirizzo messo a disposizione del Direttore Generale dei Servizi informatici". In allegato sono inseriti reclamo, procura e comunicazione sanzione disciplinare. Al ricorso si allega altresì ricevuta di avvenuta consegna. 3. La documentazione della quale il Magistrato di sorveglianza non ha tenuto conto dimostra la tempestività del ricorso. Sicchè si impone l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la restituzione degli atti per l'ulteriore Corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al gistrato di sorveglianza di Sassari per l'ulteriore corso. Così deciso, il 31 maggi
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZAGARIA VINCENZO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 22/06/1957 avverso l'ordinanza del 23/01/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; lette le conclusioni del PG, GIUSEPPE RICCARDI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 23 gennaio 2024, il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo proposto da Vincenzo Zagaria avverso la sanzione di 8 giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive a lui irrogata dal Consiglio di Disciplina il 07/03/2023. Il provvedimento ricostruiva le scansioni temporali della vicenda, evidenziando che l'agente di polizia penitenziaria aveva eseguito i controlli e contestato a Zagaria che potesse portare con se riviste e giornali; Zagaria aveva risposto con toni e parole offensive; l'illecito disciplinare veniva contestato il 28/02/2023 entro il termine di 10 giorni dal rapporto; il Consiglio di Disciplina si era riunito il 07/03/2023 e all'esito gli aveva applicato la sanzione di 8 giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive. Il provvedimento sanzionatorio era stato comunicato all'interessato in data 08/03/2023 e il reclamo era stato depositato il 20/03/2023. \W" Il termine previsto dall'art. 69 I.n. 354/1975 per proporre il reclamo, pari a 10 giorni, era già scaduto il 18/03/2023. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Vincenzo Zagaria, deducendo la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 666, comma 2, e 677 cod. proc. pen., 1, comma 2, e 35 bis, comma 5, 0.P., 3 e 27 Cost.Il Magistrato di sorveglianza non avrebbe verificato che il difensore aveva proposto reclamo in data 17/03/2023, ovvero entro il termine previsto, tramite il deposito nel portale a ciò predisposto. Il difensore allega al ricorso la ricevuta di deposito 3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. 2. Il difensore di Zagaria ha documentato, allegando ricevuta di deposito, che ha provveduto ad inviare il reclamo, un giorno prima della scadenza del termine, all'indirizzo depositoattipenalLuffsorv.sassari@giustiziacertit, in data 17.3.2023 alle ore 15,18. Nella nota si legge: "Come da vigenti disposizioni (art. 24, commi 4, 6bis e 6quater d.l. n. 137/2020), i documenti firmati digitalnnente dalla sottoscritta, vengono inviati anche all'indirizzo messo a disposizione del Direttore Generale dei Servizi informatici". In allegato sono inseriti reclamo, procura e comunicazione sanzione disciplinare. Al ricorso si allega altresì ricevuta di avvenuta consegna. 3. La documentazione della quale il Magistrato di sorveglianza non ha tenuto conto dimostra la tempestività del ricorso. Sicchè si impone l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la restituzione degli atti per l'ulteriore Corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al gistrato di sorveglianza di Sassari per l'ulteriore corso. Così deciso, il 31 maggi