Sentenza — n. 34151/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Sorveglianza di Genova, con ordinanza del 21/2/2024, ha dichiarato inammissibile in quanto tardivamente pervenuto il reclamo proposto da Guerrero Vargas Dionarbis Javier avverso il decreto di espulsione emesso dal Magistrato di sorveglianza di Massa 1'8/11/2023. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo. 2.1. Violazione di legge in relazione alla ritenuta tardività del reclamo proposto. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che il ricorso è pervenuto a mezzo pec alle ore 19,49 dell'ultimo giorno previsto e che l'impugnazione, pertanto, pervenuta tempestivamente, è ammissibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 111 bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 34151/2024 — snpen · Corte di Cassazione: «in tema di deposito telematico degli atti, nel vigore della disciplina transitoria di cui all'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, introdotto dall'art. 5-quinquies, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n. 199, l'atto di impugnazione risulta tempestivo se l'accettazione da parte del sistema informatico dell'ufficio giudiziario avviene entro le ore 24 del giorno di scadenza per il deposito»).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Guerrero Vargas Dionarbis Javier (CUI 04HOORC) nato il 14/12/1989 4 R, avverso l'ordinanza del 21/02/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Genova udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Giuseppe Riccardi per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Genova, con ordinanza del 21/2/2024, ha dichiarato inammissibile in quanto tardivamente pervenuto il reclamo proposto da Guerrero Vargas Dionarbis Javier avverso il decreto di espulsione emesso dal Magistrato di sorveglianza di Massa 1'8/11/2023.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo. 2.1. Violazione di legge in relazione alla ritenuta tardività del reclamo proposto. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che il ricorso è pervenuto a mezzo pec alle ore 19,49 dell'ultimo giorno previsto e che l'impugnazione, pertanto, pervenuta tempestivamente, è ammissibile.
3. In data 9 maggio 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. Giuseppe Riccardi che conclude per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso.
4. Il ricorso è fondato.
5. Dai documenti allegati dalla difesa al ricorso e dagli atti, che Corte ha potere-dovere di esaminare attesa la natura processuale della questione dedotta (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), risulta che il reclamo, inviato a mezzo pec, è stato ricevuto dal sistema alle ore 19.45 del 20 novembre 2023, ultimo giorno previsto per il deposito. L'impugnazione, pertanto, correttamente inviata con le modalità previste dall'art. art. 111 bis cod. proc. pen., è tempestiva. Come anche da ultimo evidenziato, infatti, l'art. 172, comma 6 bis cod. proc. pen., prevede espressamente che il termine entro il quale fa prevenire l'impugnazione non corrisponde a quello della chiusura dell'orario d'ufficio ma coincide con le ore 24 dell'ultimo giorno utile (Sez. 4, n. 31230 del 14/06/2023, Macrì, Rv. 284854 — 01 per cui:
«in tema di deposito telematico degli atti, nel vigore della disciplina transitoria di cui all'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, introdotto dall'art. 5-quinquies, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n. 199, l'atto di impugnazione risulta tempestivo se l'accettazione da parte del sistema informatico dell'ufficio giudiziario avviene entro le ore 24 del giorno di scadenza per il deposito»).
6. La violazione rilevata impone l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Genova per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Marsala per l'ulteriore