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Sentenza — n. 34147/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34147/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34147/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 10 gennaio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha respinto il reclamo proposto ex art. 69 bis O.P. dal difensore di Daniele Maffei avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Taranti con la quale veniva rigettata la richiesta di liberazione anticipata per i tre semestri compresi nel periodo 07/07/2020-07/01/2022. Il Magistrato di Sorveglianza aveva respinto la richiesta a seguito del provvedimento della Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto in data 21/06/2022 che aveva aggravato la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di Maffei sostituendola con la custodia in carcere.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34147/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Daniele Maffei, lamentando la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale di Sorveglianza aveva ritenuto grave la condotta del condannato sottolineando che egli aveva commesso il furto appena tre giorni dopo aver ottenuto l'autorizzazione a svolgere l'attività lavorativa. In realtà il provvedimento del 13/06/2022 prorogava un'autorizzazione già concessa a Maffei dal Gip presso il Tribunale di Taranto in data 13/07/2021 e in forza della quale egli aveva svolto attività lavorativa, così partecipando all'opera di rieducazione, nei semestri precedenti per i quali era stata negata la liberazione anticipata. Pertanto si chiede l'annullamento dell'ordinanza.

Parole chiave

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licenziamento per furto attività lucrativa non autorizzata indennità per lavoro ridotto retroattiva perdita di lavoro temporanea lavoro nero appropriazione indebita di trattenute salariali
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAFFEI DANIELE nato a TARANTO il 14/06/1976 avverso l'ordinanza del 10/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; lette le conclusioni del PG, VALENTINA MANUALI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 10 gennaio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha respinto il reclamo proposto ex art. 69 bis O.P. dal difensore di Daniele Maffei avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Taranti con la quale veniva rigettata la richiesta di liberazione anticipata per i tre semestri compresi nel periodo 07/07/2020-07/01/2022. Il Magistrato di Sorveglianza aveva respinto la richiesta a seguito del provvedimento della Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto in data 21/06/2022 che aveva aggravato la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di Maffei sostituendola con la custodia in carcere.

Il reclamo contestava la decisione sostenendo che l'aggravamento della misura non riguardava i semestri per i quali il beneficio era stato richiesto e nel corso dei quali egli aveva tenuto condotta regolare. Il provvedimento riguardava un tentato furto commesso il 17/06/2022 e il Maffei aveva nell'immediatezza provveduto a pagare la merce. Il Tribunale di Sorveglianza ha invece ritenuto che la valutazione negativa per una condotta posta in essere in un semestre successivo si riverbera in senso sfavorevole anche sui semestri contigui. Maffei aveva tentato il furto di tre camicie del valore di C 114,85 presso l'Oviesse alle ore 13,10 circa del 17/06/2022, quando avrebbe dovuto svolgere attività lavorativa, autorizzata da pochi giorni quale operaio mitilicoltore, autorizzata con provvedimento in data 13/06/2022; conseguentemente alla condotta di tentato furto doveva considerarsi connesso anche il delitto di evasione, per il quale era anche in corso altro giudizio.

Sicchè il Tribunale di Sorveglianza riteneva di condividere il giudizio del Magistrato di Sorveglianza riguardo la portata retroattiva della condotta che disvelava la mancata adesione all'opera risocializzante da parte del condannato.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Daniele Maffei, lamentando la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale di Sorveglianza aveva ritenuto grave la condotta del condannato sottolineando che egli aveva commesso il furto appena tre giorni dopo aver ottenuto l'autorizzazione a svolgere l'attività lavorativa. In realtà il provvedimento del 13/06/2022 prorogava un'autorizzazione già concessa a Maffei dal Gip presso il Tribunale di Taranto in data 13/07/2021 e in forza della quale egli aveva svolto attività lavorativa, così partecipando all'opera di rieducazione, nei semestri precedenti per i quali era stata negata la liberazione anticipata. Pertanto si chiede l'annullamento dell'ordinanza.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso perché la motivazione è immune da vizi censurabili in sede di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. La censura di mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità si basa su due argomenti: il tentativo di furto valorizzato per negare la liberazione anticipata è stato commesso cinque mesi dopo il decorso dei semestri rispetto ai quali è stato richiesto e la sua commissione non è avvenuta subito aver ottenuto l'autorizzazione al lavoro, ma subito dopo aver ottenuto la proroga dell'autorizzazione al lavoro, quindi dopo che per un lungo periodo egli aveva lavorato senza dare adito a rimarchi di sorta. Il primo argomento è manifestamente infondato, dovendosi richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui:

«Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto, da frazionare normalmente per ciascun semestre, ben può estendersi in negativo anche ai semestri contigui, quando il condannato abbia posto in essere un comportamento particolarmente grave, idoneo a far presumere che non abbia partecipato in modo pieno ed incondizionato all'opera di rieducazione per tutto il periodo in valutazione» (così Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, Palannara, Rv. 251677 - 01; e di recente Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, Rv 280522 - 01).

Il secondo argomento sollecita un'inammissibile valutazione in punto di fatto, visto che nessuna rilevanza può avere la circostanza che il tentativo di reato sia stato commesso dopo un apprezzabile periodo di tempo in cui era stata già svolta attività lavorativa, non potendo valere in alcun modo a ridimensionarne la gravità. Peraltro il Tribunale di sorveglianza nella motivazione riguardo alla natura del comportamento sanzionato ha svolto un insindacabile valutazione di merito, con la quale ne ha apprezzato l'incompatibilità con il percorso di rieducazione e ne ha escluso la tenuità in ragione di dati specificamente evidenziati tra i quali la stretta connessione del tentativo di furto alla condotta di furto.

3. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle