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Sentenza — n. 34132/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution order for lack of reasoning on penalty increase in continued offense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34132/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the execution order issued by the GIP of Naples regarding Paola Tascone's continued offense. The appellant argued that the judge failed to provide reasoning for a one-year-two-month penalty increase, which was two months less than the original judgment. The court held that the judge must explicitly justify the specific increase amount to ensure logical coherence, not merely state the final figure.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 81, comma 2 cod. pen.: In execution proceedings for continued offenses, the judge must provide specific reasoning for the increase of penalty for each satellite crime, not just the final total.

Parole chiave

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continued offense penalty increase execution proceedings lack of reasoning logical coherence discretionary power motivation requirement pena complementare

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 81, comma 2 cod. pen.
- è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 47127 del 2021
Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020
pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (fra le molte e le più recenti, Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep.
Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020
Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv.
Sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013
L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione che, in diversa persona fisica (sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013) colmerà le segnalate lacune motivazionali, tenuto conto dei principi sin qui esposti.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TASCONE PAOLA nato a NAPOLI il 03/04/1967 avverso l'ordinanza del 23/02/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico A. R. Seccia che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al primo motivo di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 23 febbraio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, è stata accolta la richiesta proposta nell'interesse di Paola Tascone di riconoscimento della continuazione con riferimento ai reati giudicati con le seguenti sentenze:

a) Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 23 novembre 2021, irrevocabile 1'8 luglio 2022;

b) Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 7 ottobre 2019, irrevocabile il 24 ottobre 2019. Il Giudice ha ritenuto configurabile il medesimo disegno criminoso tra la condotta consistita nella partecipazione all'associazione a delinquere di cui alla prima delle due sentenze e le truffe commesse mediante il trasferimento delle somme di denaro su carte Postepay. La pena finale è stata determinata in quattro anni e sei mesi di reclusione secondo il seguente calcolo espressamente riportato: pena più grave quella di cui alla sentenza sub a) anni tre e mesi quattro di reclusione aumentata per i reati di cui all'altra sentenza nella misura di un anno di reclusione.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione Paola Tascone, per mezzo del proprio difensore Avv. Gandolfo Geraci, articolando due motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito l'omessa motivazione in ordine all'aumento di pena per il reato punito a titolo di continuazione. In sostanza, l'aumento per i reati unificati in continuazione è stato determinato, in concreto, in un anno e due mesi, ossia solo due mesi in meno rispetto a quanto operato nel giudizio di cognizione. A fronte della misura dell'aumento, il giudice dell'esecuzione ha omesso ogni motivazione contravvenendo al principio di diritto fissato da Sez.

U, n. 47127 del 2021. 2.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge con riguardo all'aumento di pena in quanto, benchè nella motivazione sia stato indicato l'aumento nella misura di un anno di reclusione, nel dispositivo l'aumento è stato effettivamente quantificato in un anno e due mesi. Infatti, partendo dalla pena per il reato più grave di tre anni e quattro mesi, l'aumento di un anno avrebbe comportato la determinazione della pena finale nella misura di quattro anni e quattro mesi di reclusione.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. E' fondato, in primo luogo, il motivo riferito all'omessa motivazione sulla quantificazione dell'aumento della pena per il reato unificato in continuazione con il reato ritenuto più grave di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 23 novembre 2021. Invero, nel fissare, in concreto, l'aumento di pena nella misura di un anno e due mesi di reclusione (due mesi in meno rispetto alla sanzione determinata in sede di cognizione), il giudice dell'esecuzione ha omesso ogni motivazione limitandosi ad indicare il mero dato quantitativo della pena, impedendo, sostanzialmente, di verificare in base a quali parametri ha effettuato l'operazione.

La censura proposta è, dunque, fondata atteso che essa coglie le carenze motivazionali dell'ordinanza in quanto il provvedimento non è coerente rispetto all'orientamento al quale il Collegio intende prestare, ancora una volta, adesione, secondo cui «in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (fra le molte e le più recenti, Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216;

Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316; principi recepiti ora, da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Essendo stata ridotta di soli due mesi la pena inflitta in sede di cognizione, si sarebbe imposta una motivazione in ordine alla determinazione della sanzione. La fondatezza del primo motivo impone l'annullamento dell'ordinanza, previo assorbimento del secondo motivo di censura riferito al calcolo finale della pena operato dal giudice dell'esecuzione.

4. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione che, in diversa persona fisica (sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013) colmerà le segnalate lacune motivazionali, tenuto conto dei principi sin qui esposti.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale