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Sentenza — n. 33978/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls order transferring execution to lower court, affirming appellate court's exclusive competence for co-defendants.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33978/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled an order transferring execution proceedings to a lower court, ruling that the appellate court retained exclusive jurisdiction. The lower court had transferred the case after granting general mitigating circumstances to one co-defendant, arguing this did not substantially alter the first-instance judgment. The court held that granting such mitigating circumstances constitutes a substantial modification of the first-instance position, thereby maintaining the appellate court's unitary execution competence for all co-defendants.

Regesto Legislator

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Art. 665, comma 2, cod. proc. pen.; The appellate court retains exclusive execution competence for all co-defendants when it substantially modifies the first-instance judgment by granting general mitigating circumstances, ensuring the unity of execution.

Parole chiave

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unitary execution competence appellate court jurisdiction general mitigating circumstances co-defendants proceedings substantial modification judgment codice procedura penale execution transfer order competenza attribuita

Disposizioni normative citate

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Art. 665, comma 2, cod. proc. pen.
Posto che - rispetto al coimputato Leonetti - la decisione della Corte di Appello non ha inciso solo sulla pena, concedendogli le attenuanti generiche, la competenza esecutiva, da mantenersi unitaria, anche sulle istanze ex art. 665 cod proc.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 31778 del 16/10/2020
Sez. 1, Sentenza n. 34578 del 12/07/2017
(Sez. 1, Sentenza n. 34578 del 12/07/2017).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TRANInel procedimento a carico di: PASTORE NICOLA nato a BARI il 21/03/1958 avverso l'ordinanza del 14/01/2024 del GIP TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU; lette/sentite le conclusioni del PG rispetto al quale la Corte di Appello confermava la statuizione di condanna, con l'unica modifica che riguardava la revoca della pena accessoria. Come osservato dal ricorrente, però, nel caso in esame opera il principio dell'unitarietà dell'esecuzione, in ossequio al quale, nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza del giudice di appello a provvedere "in executivis" va affermata non solo rispetto a quelli per cui la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto agli imputati che non abbiano eventualmente proposto impugnazione o nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata. (Sez. 1 - , Sentenza n. 31778 del 16/10/2020).

Posto che - rispetto al coimputato Leonetti - la decisione della Corte di Appello non ha inciso solo sulla pena, concedendogli le attenuanti generiche, la competenza esecutiva, da mantenersi unitaria, anche sulle istanze ex art. 665 cod proc. pen provenienti dai coimputati, avrebbe dovuto essere individuata in capo alla Corte di Appello stessa. E' pacifico che la concessione delle attenuanti generiche sia un intervento che non incide unicamente sulla misura della pena; in questo senso, si è affermato che sussiste la competenza del giudice d'appello, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., qualora tale giudice, in sede di cognizione, abbia concesso le circostanze attenuanti generiche, trattandosi di un intervento che opera una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice, incidente soltanto in via indiretta sulla misura della pena. (Sez. 1, Sentenza n. 34578 del 12/07/2017).

Conseguentemente, avendo la Corte di Appello di Bari operato una modifica sostanziale nella posizione processuale di un coimputato, e dovendosi mantenere unitaria la competenza in fase esecutiva per tutti i coimputati, il giudice competente si sarebbe dovuto individuare nella Corte di Appello, cui debbono essere trasmessi gli atti, previo annullamento della impugnata ordinanza. PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Bari per l'ulteriore corso. Così deciso il 9 maggio 2024