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Sentenza — n. 33969/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution judge's order for reducing sentence without holding a hearing, violating procedural guarantees.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33969/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed a Milan court order that reduced a defendant's sentence without holding a hearing. The defense argued the error was merely material and should be corrected under different rules, while the prosecution contended the lack of a hearing violated fundamental procedural rights. The court ruled that the execution judge must conduct a hearing when an opposition is filed, and the absence of such a hearing renders the order absolutely null.

Regesto Legislator

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Art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 666, commi 3 e 4 cod. proc. pen.: The execution judge is bound to institute a hearing between the parties when an opposition is filed; failure to do so results in absolute nullity of the order.

Parole chiave

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execution judge procedure oposition hearing requirement absolute nullity order procedural guarantees contradictory trial right riduzione della pena riduzione della multa adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Con il primo motivo, deduce erronea applicazione dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., per aver il giudice dell'esecuzione, dapprima, erroneamente operato una riduzione pari ad un terzo sulla sanzione stabilita in condanna e, poi, ulteriormente ridotto di un sesto la pena a seguito di opposizione.
Art. 676, comma 1, cod. proc. pen.
2 (9 A tenore dell'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., competente a decidere (anche) in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'art.
Art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Tale ultima disposizione, come noto, prevede che, quando venga proposta opposizione, si applichi il disposto dell'art. 666, commi 3 e 4, cod.
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, a seguito di opposizione proposta dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., riduceva a cinque mesi di reclusione e 51,00 euro di multa, ex art.
art. 676 cod. proc. pen
pen., applicabili, nel caso di specie, in virtù dell'esplicito richiamo operato a tali disposizioni dall'art. 676 cod. proc. pen.
art. 130 cod. proc. pen
a) in primo luogo, perché, essendo evidente che il giudice dell'esecuzione era incorso in un mero errore materiale, la disciplina applicabile al caso di specie sarebbe stata quella prevista dall'art. 130 cod. proc. pen.;

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15636 del 24/01/2023, Autostrada del Brennero s.p.a.
Il giudice preposto a decidere su rituale opposizione è, dunque, tenuto ad instaurare il contraddittorio tra le parti, a pena di nullità assoluta dell'ordinanza che definisce il procedimento (vedi, in materia di revoca di confisca, Sez. 1, n. 15636 del 24/01/2023, Autostrada del Brennero s.p.a., Rv.
Sez. 1, n. 48214 del 16/12/2008, Amato
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MILANOnel procedimento a carico di: ABDELHAMID ABDELRAOUF KHATTAR MOHAMED nato il 01/03/1988 avverso l'ordinanza del 23/11/2023 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette le conclusioni del PG GIULIO ROMANO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, a seguito di opposizione proposta dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., riduceva a cinque mesi di reclusione e 51,00 euro di multa, ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., la pena (di nove mesi di reclusione ed euro 100,00 di multa), inflitta, all'esito di giudizio abbreviato, a Mohamed ABDELHAMID ABDELRAOUF KHATTAR con sentenza emessa dal suddetto Tribunale in data 14 febbraio 2023 (irrevocabile il 31 maggio 2023); con ciò operando un'ulteriore riduzione pari ad un sesto sulla pena già previamente ridotta di un terzo con l'ordinanza emessa, a norma dell'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., in data 24 luglio 2023.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce erronea applicazione dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., per aver il giudice dell'esecuzione, dapprima, erroneamente operato una riduzione pari ad un terzo sulla sanzione stabilita in condanna e, poi, ulteriormente ridotto di un sesto la pena a seguito di opposizione. 2.2. Con il secondo motivo, contesta al giudice di merito di aver provveduto senza formalità (de plano) anziché con le modalità atte a garantire il contraddittorio previste dagli artt. 666 e 667, comma 4, cod. proc. pen., applicabili, nel caso di specie, in virtù dell'esplicito richiamo operato a tali disposizioni dall'art. 676 cod. proc. pen.

3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

4. Nell'interesse del condannato, l'avv. Giuseppe Pompeo Pinto ha trasmesso memoria di replica, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile:

a) in primo luogo, perché, essendo evidente che il giudice dell'esecuzione era incorso in un mero errore materiale, la disciplina applicabile al caso di specie sarebbe stata quella prevista dall'art. 130 cod. proc. pen.;

b) in secondo luogo, in quanto il Pubblico ministero ricorrente, con riguardo al secondo motivo dedotto, avrebbe dovuto indicare quale fosse l'interesse, concreto ed attuale, ad essere restituito al contraddittorio illegittimamente negato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Fondato è il secondo motivo di ricorso, preliminare e assorbente.

2. Va rilevato che l'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, stabilisce che «quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione». 2 (9 A tenore dell'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., competente a decidere (anche) in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., è il giudice dell'esecuzione, il quale «procede a norma dell'articolo 667, comma 4».

Tale ultima disposizione, come noto, prevede che, quando venga proposta opposizione, si applichi il disposto dell'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen. Il giudice preposto a decidere su rituale opposizione è, dunque, tenuto ad instaurare il contraddittorio tra le parti, a pena di nullità assoluta dell'ordinanza che definisce il procedimento (vedi, in materia di revoca di confisca, Sez. 1, n. 15636 del 24/01/2023, Autostrada del Brennero s.p.a., Rv. 284512 - 01; in materia di indulto, Sez. 1, n. 48214 del 16/12/2008 Amato Rv. 242661 - 01). Nella specie, l'ordinanza impugnata è affetta da nullità assoluta poiché emessa de plano sulla opposizione proposta dal P.M. avverso il precedente provvedimento emesso dal giudice adìto nella fattispecie prevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Non è da discutere l'interesse del ricorrente alla decisione in contraddittorio, atteso che il giudice di merito sarà tenuto, anzitutto, a verificare la ritualità dell'opposizione, anche sotto il profilo della tempestività.

3. Deve, in conclusione essere annullata l'ordinanza emessa in data 23 novembre 2023, con rinvio al Tribunale di Milano per lo svolgimento della fase relativa all'opposizione avverso il provvedimento del 24 luglio 2023.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza del 23.11.2023 con rinvio al Tribunale di Milano per lo svolgimento della fase relativa all'opposizione avverso il provvedimento del 24.07.2023. Così deci