Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific request regarding therapeutic placement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible for manifest unfoundedness and lack of specificity. The applicant argued that a supplementary memorandum requesting therapeutic placement violated Article 94 of the relevant decree, but the lower court had already considered a prior third request for social service placement. The court ruled that the procedural opposition was strictly limited to the contested provisional measure, rendering the subsequent request for therapeutic placement outside the scope of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 678, comma 1-ter c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The procedural opposition is strictly delimited by the content of the contested judicial act; requests submitted subsequently or relating to different measures are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOCOROTONDO MASSIMILIANO nato a OSTUNI il 16/01/1983 avverso l'ordinanza del 29/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. Raffaele Gargiulo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce, nel procedimento di opposizione ex art. 678, comma 1-ter cod. proc. pen., proposta da Massimiliano Locorotondo avverso l'ordinanza del 16 marzo 2023, con cui il Magistrato Relatore ha concesso l'affidamento in prova in relazione alla pena di cui al cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, ha dichiarato inammissibile l'istanza di concessione dell'affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ammettendo, invece, Locorotondo all'affidamento in prova al servizio sociale.
2. Propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Locorotondo, deducendo violazione dell'art. 94 del summenzionato d.P.R. Rileva la difesa di avere depositato, nelle more della decisione del Tribunale di sorveglianza sull'opposizione avverso l'ordinanza di concessione provvisoria dell'affidamento in prova ex art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354, memoria integrativa della richiesta di ammissione all'affidamento in prova ai servizi sociali, nella quale, ad integrazione non della domanda originaria ma della terza istanza di misura alternativa, si chiedeva la concessione della misura dell'affidamento terapeutico in ragione di circostanze sopravvenute. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Invero, come rilevato nell'ordinanza impugnata, il condannato ha proposto opposizione avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza aveva applicato in via provvisoria, nei suoi confronti, l'affidamento in prova. Il Tribunale di sorveglianza di Lecce nell'ammettere Locorotondo alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, ha, invero, preso atto del nuovo cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi il 26 luglio 2023, che ha assorbito quello della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, ed ha evidenziato che con il ricorso del 26 settembre 2023, «riprendendo anche il contenuto della sua istanza del 31 agosto 2023» (la c.d. terza istanza di cui al ricorso), Locorotondo aveva chiesto di espiare la misura alternativa in San Vito dei Normanni alla C.da Gaeta Piccolo S/N, perché da oltre due anni non abitava più in Provincia di Brescia.
Detto Tribunale ha, dunque, con il provvedimento impugnato, preso implicitamente in considerazione la c.d. terza istanza, anteriore rispetto all'opposizione. Tanto premesso, correttamente è stata da tale Tribunale dichiarata inammissibile l'istanza di affidamento terapeutico di cui al summenzionato art. 94, in quanto l'oggetto del procedimento di opposizione è necessariamente delimitato dal contenuto del provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza, senza formalità, a norma dell'art. 678, comma 1 -ter, cod. proc. pen. La richiesta di affidamento terapeutico, invece, risulta essere stata avanzata solo con memoria depositata il 28 febbraio 2024 e quindi successivamente all'opposizione (del 26 settembre 2023) e, comunque, anche la terza istanza, cui fa riferimento la difesa e che sarebbe anteriore all'opposizione, non attiene a tale profilo, ma solo all'affidamento in prova al servizio sociale.
3. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo quantificare in curo tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così