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Sentenza — n. 33841/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to late, generic complaints regarding identity and unchallenged prior orders.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33841/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being late, generic, and irrelevant to the contested order. The appellant argued that the execution judge failed to verify the identity of the convicted person by not reviewing a prior correction order, claiming the original sentence was issued against a different individual. The court rejected this because the identity issue was already definitively resolved in an unchallenged prior order, and the current appeal improperly targeted a different suspended sentence unrelated to the revocation at issue.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) c.p.p.; Art. 36 c.p.p.: Appeals must be timely and specific; generic complaints regarding identity or unchallenged prior procedural acts do not constitute valid grounds for inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal late complaint identity verification suspended sentence revocation procedural defect revoca della sospensione condizionale differimento dell'esecuzione della pena recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) c.p.p.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Preci Agron, denunciando il vizio di cui all'art. 606 lett.
Art. 36 c.p.p.
art. 163 cod. pen
pen., commesso il 18/06/2014; avendo quindi riportato entro il termine di cinque anni 4, dalla definitività della sentenza con pena sospesa un'altra condanna per delitto anteriormente commesso che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti di cui all'art. 163 cod.
art. 337 cod. pen
Il difensore deduce che l'unico reato commesso da Preci Agron è quello di cui all'art. 337 cod. pen., commesso in Osio Sotto il 13/04/2012 per il quale aveva riportato condanna a quattro mesi di reclusione con sentenza del tribunale di Bergamo in data 04/11/2014, definitiva il 27/12/2014, pena sospesa_per".
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PRECI AGRON nato il 19/04/1987 avverso l'ordinanza del 02/02/2024 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; lette le conclusioni del PG, SILVIA SALVADORI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 2 febbraio 2024, il Tribunale di Milano in composizione monocratica ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Preci Agron nato in Albania il 19/04/1987, alias Preci Alfred, nato in Albania il 04/09/1981, alias Doci Lavdrinn, nato in Albania il 08/02/1978 (CUI 01YABKD), con sentenza del GIP di Milano in data 04/04/2019, irrevocabile il 17/04/2019, in relazione alla sanzione di quattro mesi di reclusione con essa inflitta. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che con sentenza del Tribunale di Milano in data 31/05/2019, irrevocabile il 22/09/2021, Preci Agron (comunque la persona avente CUI 01YABKD) era stato condannato alla pena di due anni di reclusione ed C 200,00 di multa per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., commesso il 18/06/2014; avendo quindi riportato entro il termine di cinque anni 4, dalla definitività della sentenza con pena sospesa un'altra condanna per delitto anteriormente commesso che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti di cui all'art. 163 cod. pen., il Tribunale riteneva sussistenti i presupposti per la revoca del beneficio.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Preci Agron, denunciando il vizio di cui all'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen. Il giudice dell'esecuzione sarebbe stato superficiale nel respingere la richiesta di acquisizione del fascicolo relativo al SIGE Reg. I.E. 2819/2022, nell'ambito del quale era stata emessa ordinanza in data 13.12.2022 di correzione dell'errore materiale nella sentenza del Tribunale di Milano in data 31/05/2019, irrevocabile il 22/09/2021. Da essa emergerebbe in maniera inequivocabile che il soggetto condannato con la sentenza n. 7118/2019 era Preci Alfred, nato il 04/09/1981 e non Preci Agron. Nell'ordinanza si attesta che il soggetto arrestato il 18/06/2014 per il delitto di furto aveva dichiarato di chiamarsi Preci Agron ma era stato effettivamente identificato come Preci Alfred.

Il difensore deduce che l'unico reato commesso da Preci Agron è quello di cui all'art. 337 cod. pen., commesso in Osio Sotto il 13/04/2012 per il quale aveva riportato condanna a quattro mesi di reclusione con sentenza del tribunale di Bergamo in data 04/11/2014, definitiva il 27/12/2014, pena sospesa_per". (secondo la difesa) per la quale il beneficio sarebbe stato revocato con la sentenza impugnata 3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso perché privo di specifiche censure, essendosi il difensore limitato a riproporre la propria ricostruzione che attribuisce a persone diverse l'identità del soggetto avente CUI 01YABKD anche dopo l'emissione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione in data 13.12.2022 che ha corretto l'intestazione della sentenza con la quale era stato concesso il beneficio poi revocato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché propone doglianze tardive, generiche e non pertinenti al provvedimento impugnato.

2. Con il ricorso si intende rimettere in discussione l'identificazione del condannato già compiutamente eseguita a seguito del procedimento culminato nell'ordinanza del giudice dell'esecuzione in data 13/12/2022 che ha accertato la riconducibilità a Preci Agron (o comunque alla persona avente CUI 01YABKD) dei fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Milano in data 31/05/2019, irrevocabile dal 22/09/2021. Si lamenta in particolare che il giudice dell'esecuzione che con il provvedimento impugnato ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa allo stesso Preci Agron, con sentenza del GIP di Milano in data 04/04/2019, irrevocabile il 17/04/2019, in relazione alla sanzione di quattro mesi di reclusione con essa inflitta, non abbia approfondito - acquisendo il fascicolo del procedimento nel quale è stato emesso il provvedimento di correzione dell'errore materiale - l'effettiva identità del soggetto che risultava imputato nella sentenza del Tribunale di Milano in data 31/05/2019, irrevocabile dal 22/09/2021.

Tuttavia quel provvedimento del giudice dell'esecuzione relativo alla corretta identificazione dell'imputato del giudizio definito dalla sentenza del Tribunale di Milano in data 31/05/2019, irrevocabile dal 22/09/2021 non è stato contestato né impugnato. Né il ricorrente ha dimostrato di non averne avuto tempestiva conoscenza. Le contestazioni contenute nel ricorso, quindi, sono in realtà rivolte a quel precedente provvedimento, non impugnato né impugnabile con il mezzo utilizzato in questo procedimento. A ciò si aggiunga che il ricorso contiene riferimenti del tutto eccentrici, laddove lamenta che l'iniziativa del P.M. aveva ad oggetto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta al Preci con la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 04/11/2014, definitiva il 27/12/2014, del quale il provvedimento impugnato in alcun modo si occupa.

Il giudice dell'esecuzione ha difatti revocato solo il beneficio di cui alla sentenza del GIP di Milano in data 04/04/2019, irrevocabile il 17/04/2019, conformemente alla richiesta del P.M.

3. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C