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Sentenza — n. 33839/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for early release due to lack of concrete legal interest after sentence expiation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33839/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the applicant no longer had a concrete legal interest in obtaining early release following the sentence's expiation. The applicant argued that future credit of time could be deducted from future sentences, but the court rejected this based on established precedent requiring actual, current interest. Consequently, the appeal was dismissed, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 69-bis l. 354/1975: The intervention of sentence expiation extinguishes the legal interest in pursuing early release proceedings, rendering any abstract claims regarding fungibility of time credits inadmissible.

Parole chiave

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early release appeal sentence expiation legal interest requirement fungibility of time credits inadmissible appeal remissione della pena liberazione condizionale soddisfacimento del credito

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 69-bis l. 354/1975
Art. 657, comma 4 c.p.p.
10863 del 10/01/2020, Antonacci), tenuto anche conto che i periodi di detenzione valutabili ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 50481 del 09/10/2019, Frisari
Questa Corte ha di recente ribadito (Sez. 1, n. 50481 del 09/10/2019, Frisari, Rv.
Sez. 1, n. 10863 del 10/01/2020, Antonacci
L'interesse in questione non può essere neppure sostenuto da astratte prospettive di fungibilità (Sez. 1, n. 10863 del 10/01/2020, Antonacci), tenuto anche conto che i periodi di detenzione valutabili ai sensi dell'art.
Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023, Marando
non possono precedere il reato, ma solo seguirlo, con la conseguenza che tale disciplina non può essere applicata a reati che non risultano ancora commessi, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023, Marando, Rv.
Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, Di Perna
Sez. 1, n. 8109 dell'11/02/2010, Calzolaio
Corte cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cataldi Salvatore, nato a Modica il 15/04/1967 avverso l'ordinanza del 10/01/2024 del Tribunale di sorveglianza di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania dichiarava il non luogo a provvedere sul reclamo di Salvatore Cataldi in tema di liberazione anticipata, causa l'intervenuta espiazione della pena.

2. Ricorre l'interessato per cassazione, con rituale ministero difensivo, denunciando la violazione degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. e 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), e deducendo di avere tuttora interesse alla definizione del procedimento in quanto dalla concessione della liberazione anticipata deriverebbe un "credito di pena" che, per fungibilità, potrebbe detrarsi dall'esecuzione di pene detentive future.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Questa Corte ha di recente ribadito (Sez. 1, n. 50481 del 09/10/2019, Frisari, Rv. 277825-01) che l'intervenuta liberazione del condannato, per intervenuta espiazione della pena, determina il venir meno dell'interesse ad ottenere la liberazione anticipata, o a coltivare il relativo giudizio di impugnazione. Il requisito dell'interesse deve infatti configurarsi in termini di concretezza e attualità, e quindi deve sussistere sia al momento della proposizione dell'impugnazione, sia in quello della sua decisione, affinché questa possa avere un'incidenza effettiva sulla situazione giuridica del condannato in rapporto alla sua pretesa di anticipare la data del suo fine pena.

3. L'interesse in questione non può essere neppure sostenuto da astratte prospettive di fungibilità (Sez. 1, n. 10863 del 10/01/2020, Antonacci), tenuto anche conto che i periodi di detenzione valutabili ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. non possono precedere il reato, ma solo seguirlo, con la conseguenza che tale disciplina non può essere applicata a reati che non risultano ancora commessi, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023, Marando, Rv. 284435-01; Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, Di Perna, Rv. 272101-01; Sez. 1, n. 8109 dell11/02/2010, Calzolaio, Rv. 246383-01).4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a