Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 33837/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to final conviction rendering the precautionary measure legally obsolete.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33837/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant's conviction had become final, rendering the precautionary measure legally obsolete. The defendant argued that the lower court failed to consider new sentencing elements and specific statutory requirements regarding precautionary needs. The court ruled that the irrevocability of the final judgment created an ontologically incompatible situation with the verification of precautionary measures, thus eliminating the legal interest to challenge the order.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 c.p.p.; When a final judgment of conviction becomes irrevocable, the legal interest to challenge a precautionary measure ceases to exist, rendering the appeal inadmissible due to lack of interest.

Parole chiave

Generato dall'IA
precautionary measure final conviction lack of legal interest inadmissibility custodial measure procedural bar executive title adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 lett. a) c.p.p.
2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606 lett.
Art. 606 lett. b) c.p.p.
2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606 lett.
Art. 275 comma 1-bis c.p.p.
Censura, infatti, che non si sia tenuto conto del disposto dell'art. 275, comma 1-bis, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 8361 del 26/1/2024
(da ultimo, Sez. 3, n. 8361 del 26/1/2024, Rv.
Sez. 3, n. 46795 del 20/11/2008
(Sez. 3, n. 46795 del 20/11/2008, Rv.
Sez. 1, n. 15908 del 16.4.2024
Sez. 3, n. 29593 del 26.5.2021
286244 - 01; sez. 3, n. 29593 del 26.5.2021.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PINCARELLI Mario, nato a Palestrina il 16.2.1998 avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 14.12.2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 9.1.2024, il Tribunale di Roma, sezione riesame, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di PINCARELLI Mario avverso il provvedimento con cui la Corte d'Appello di Assise di Roma in data 14.11.2023 aveva rigettato una richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, unitamente all'autorizzazione a svolgere attività lavorativa, o, in subordine, con quella degli arresti domiciliari. Il Tribunale, quanto al rilievo difensivo circa la disparità di trattamento di Pincarelli con altro coimputato condannato a pena maggiore in primo grado e ristretto ab initio agli arresti domiciliari, ha condiviso l'argomentazione della Corte d'Assise d'Appello secondo cui la scelta del g.i.p. di diversificare il trattamento tra coimputati è frutto di una valutazione circa adeguatezza e proporzionalità della misura incentrata sulla personalità degli indagati.

In secondo luogo, ha ritenuto infondata la censura relativa alle esigenze cautelari, perché la Corte d'Assise d'Appello ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni (gravità del fatto, entità della pena inflitta, pericolosità sociale dell'imputato desumibile dalle modalità del fatto) per le quali è da ritenersi idonea a contenere le esigenze cautelari ravvisabili nei confronti di Pincarelli la sola misura carceraria.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, articolando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La motivazione richiama le ragioni della scelta iniziale della misura cautelare da parte del g.i.p. senza tenere conto degli elementi sopravvenuti, tra cui la dosimetria della pena (quella inflitta a Pincarelli è inferiore a quella inflitta al coimputato sottoposto agli arresti domiciliari) e il fatto che la sentenza riconosce un ruolo di minore efficacia causale alla condotta del ricorrente. 2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale.

Censura, infatti, che non si sia tenuto conto del disposto dell'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., secondo cui, contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti. 2.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b). cod. proc. pen., violazione della legge in ordine all'assenza della motivazione. Il ricorso lamenta, cioè, che la motivazione sia carente ed apparente, in quanto il provvedimento impugnato si è limitato a richiamare quella della Corte d'Assise d'Appello senza rispondere alle specifiche doglianze difensive.

3. Con requisitoria scritta del 30.4.2024, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando !a motivazione del provvedimento impugnato sia congrua e dia atto, in assenza di elementi nuovi, della inidoneità di misure diverse dalla custodia in carcere a soddisfare le esigenze cautelari. Ha aggiunto che «peraltro, nelle more, la sentenza è divenuta definitiva».

CONSIDERATO IN DIRITTO

Proprio da quest'ultimo rilievo contenuto nella requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, deve muoversi per rilevare preliminarmente la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Dall'ordinanza del Tribunale del Riesame, risulta che la misura cautelare era stata applicata a Pincarelli Mario in un procedimento avente ad oggetto il reato di omicidio volontario, commesso in concorso con Bianchi Gabriele, Bianchi Marco e Belleggia Francesco, nel quale il ricorrente era stato condannato alla pena di ventuno anni di reclusione con sentenza della Corte d'Assise di Frosinone in data 23.9.2022, confermata dalla Corte d'Assise di Appello di Roma con sentenza in data 12.7.2013.

La stessa ordinanza impugnata ha dato atto che alla data della decisione del 14.12.2023 il procedimento fosse pendente innanzi alla Corte di Cassazione con udienza non ancora fissata. Ebbene, è risultato che effettivamente nel frattempo questa Sezione della Corte di Cassazione abbia rigettato all'udienza del 9.4.2024 il ricorso avverso la sentenza della Corte d'Assise di Appello di Roma proposto nell'interesse di Pincarelli Mario, nei cui confronti, quindi, è divenuta definitiva la condanna per il reato in relazione al quale vigeva a suo carico la misura: questo collegio ha disposto l'acquisizione di copia del relativo dispositivo, che è stata allegata agli atti.

Di conseguenza, l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva comporta, in tema di misure cautelari personali, il venir meno della funzione del vincolo custodiale e determina l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare, in quanto la definitività del titolo esecutivo, pur se sopravvenuta rispetto al momento della presentazione del ricorso per cassazione, apre una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari e, "a fortiori", alla Suprema Corte. (da ultimo, Sez. 3, n. 8361 del 26/1/2024, Rv. 285968 - 01).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, giacché, per effetto della sentenza di condanna definitiva, al titolo cautelare si è sovrapposto il diverso titolo rappresentato dall'ordine di esecuzione. (Sez. 3, n. 46795 del 20/11/2008, Rv. 242267 - 01). La declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa per le Ammende, in quanto la sopravvenuta carenza di interesse è derivata da causa a lui non imputabile e quindi non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 1, n. 15908 del 16.4.2024, Rv. 286244 - 01; sez. 3, n. 29593 del 26.5.2021.

Rv. 281785 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibi