Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was merely repetitive and lacked specific grounds to challenge the lower court's decision. The appellant argued that the ten-year prescription period for court costs had expired, citing errors in his birth date recorded by the tax office, but the court found the debt notification valid and definitive. Consequently, the appeal failed to overcome the procedural threshold, resulting in its dismissal and an order for the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.; The appeal is inadmissible if it is merely repetitive and specific, failing to articulate substantive grounds to disarticulate the lower court's coherent and lawful reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DOGA PAOLO nato a TARANTO il 22/06/1965 avverso l'ordinanza del 07/12/2023 del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso A
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Taranto in composizione monocratica - quale Giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza presentata da Paolo Doga, che aveva domandato la declaratoria di estinzione del diritto alla pretesa delle spese di giustizia e/o processuali, in ragione della avvenuta decorrenza del termine decennale di prescrizione, da computare sin dalla data di irrevocabilità (07/07/2004) della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale di Taranto, emessa il 17/2/2003, a mezzo della quale l'interessato è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 11.477,00 di multa, perché dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309.
2. Ricorre per cassazione Paolo Doga, a mezzo dell'avv. Luigi Danucci, deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) e lett.
e) cod. proc. pen., stante la inosservanza o la erronea applicazione di legge penale, nonché lamentando contraddittorietà e illogicità della motivazione della decisione avversata. E infatti, Doga ha beneficiato dell'indulto, ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241, come da ordinanza del 07/09/2006 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto e, all'esito, ha domandato la riabilitazione; in tale fase, è stata accertata una debenza a carico dell'interessato, del quale risultava però errata l'indicazione della data di nascita (l'odierno ricorrente risultava generalizzato, infatti, come nato il 22/06/1955, piuttosto che in data 22/06/1965).
Tale errore materiale veniva corretto, per quanto di rispettiva competenza, sia dal Tribunale di. sorveglianza di Taranto (con provvedimento del 17/12/2004), sia dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città (con provvedimento del 28/01/2005). All'indomani della correzione di tale errore, però, il ricorrente non ha mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento, da parte dell'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale di Taranto, relativamente ai titoli per spese di giustizia e pena pecuniaria, scaturenti dalla sentenza sopra citata del 17/10/2003.
La cartella di pagamento contenente tale debito risulta notificata, in data 19/06/2009, al padre di Paolo Doga; ma tale atto è riferito a debitore identificato con codice fiscale diverso, rispetto a quello del ricorrente. Non risultano, comunque, atti interruttivi della prescrizione, temporalmente collocabili in epoca successiva, rispetto alla notifica di tale cartella; il termine decennale di prescrizione, quindi, non può che ritenersi spirato il giorno 19/06/2019.
3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché meramente reiterativo e aspecifico.
2. Quanto alle sopra descritte errate indicazioni anagrafiche, contenute nel ruolo formato dall'Ufficio recupero Crediti del Tribunale di Taranto, da cui nasceva la cartella di pagamento indicata nell'ordinanza (cartella della quale non è contestata, comunque, l'avvenuta notifica in data 19/06/2009), il Giudice dell'esecuzione ha chiarito come non possano residuare serie perplessità, circa la correttezza della stessa, stante l'inequivoco riferimento alla sentenza pronunciata a carico di Paolo Doga. Tale cartella, del resto, sarebbe stata da impugnare tempestivamente e nelle sedi competenti, cosa che non risulta esser stata fatta; essa ha acquisito, pertanto, valenza definitiva.
3. In ordine alla seconda doglianza, vi è nell'ordinanza impugnata l'espresso richiamo all'avvenuto inizio dell'esecuzione, verificatosi mediante l'emiss ne di cartellp,esattoriale ritualmente notificata, le affermazione, l'impugnazione evita un confronto sostanziale, così non riuscendo a oltrepassare lo stadio della mera critica assertiva e contestativa, non in grado di disarticolare la motivazione, coerente e puntuale, oltre che priva di profili di illogicità o violazioni di legge, che sorregge l'avversata ordinanza.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa