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Sentenza — n. 33824/2024 — snpen Generato dall'IA

Court resolves negative jurisdictional conflict by assigning execution competence to the tribunal issuing the final unrevoked judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33824/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation resolved a negative jurisdictional conflict where both the Palermo and Termini Imerese tribunals claimed incompetence regarding an execution unification request. While the Termini Imerese tribunal argued it was the last to issue a definitive judgment, the Court applied Article 665 of the Code of Criminal Procedure to determine competence based on the date of the execution request. Consequently, the Court declared the Palermo tribunal competent as it issued the final unrevoked judgment on the last date relevant to the execution timeline.

Regesto Legislator

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Art. 665 comma 4 cod. proc. pen.; Art. 28 cod. proc. pen.: In a negative jurisdictional conflict concerning execution, competence belongs to the judge who issued the provision becoming irrevocable last, calculated from the date of the execution request.

Parole chiave

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negative jurisdictional conflict execution competence unification of crimes irrevocable judgment Code of Criminal Procedure risoluzione del conflitto giurisdizionale procedimento in corso giurisdizione plurima

Disposizioni normative citate

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Art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, in relazione alla richiesta ad esso rivolta, quale giudice dell'esecuzione, nell'interesse di Tommaso Corrao, di unificazione dei reati di cui a cinque sentenze esecutive, dichiarava la propria incompetenza funzionale ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod.
Art. 665, comma 2, cod. proc. pen.
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, in relazione alla richiesta ad esso rivolta, quale giudice dell'esecuzione, nell'interesse di Tommaso Corrao, di unificazione dei reati di cui a cinque sentenze esecutive, dichiarava la propria incompetenza funzionale ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod.
Art. 28, cod. proc. pen.
Nessun dubbio vi è sulla sussistenza nel caso in esame di un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di decidere su un incidente di esecuzione, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall art. 28 cod.
d. I. 28 ottobre 2020, n. 137
23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, l'Avvocato generale presso questa Corte, dott.
art. 28 cod. proc. pen
Nessun dubbio vi è sulla sussistenza nel caso in esame di un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di decidere su un incidente di esecuzione, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall art. 28 cod.
art. 665 cod. proc. pen
Recita l'art. 665 cod. proc. pen., comma 4, prima parte: "Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo".

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 10676 del 10/02/2015
Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015
Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021
264679; e in ultimo Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Rv.
Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRIBUNALE DI TERMINI IMERESEavverso l'ordinanza del 12/03/2024 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lettelseet-it-e le conclusioni del PG PIETRO GAETA r-,d, (j1., udito r fl-diferrserre procedimento a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, in relazione alla richiesta ad esso rivolta, quale giudice dell'esecuzione, nell'interesse di Tommaso Corrao, di unificazione dei reati di cui a cinque sentenze esecutive, dichiarava la propria incompetenza funzionale ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., individuando il provvedimento divenuto esecutivo per ultimo nella sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 4 maggio 2021, confermata dalla Corte di appello di Palermo e divenuta irrevocabile il 6 ottobre 2023, e trasmetteva gli atti a detto Tribunale.

Il Tribunale di Termini Imerese in composizione monocratica, a sua volta, ha rilevato la propria incompetenza funzionale, per essere competente il Tribunale di Palermo avendo emesso la sentenza divenuta definitiva per ultima in relazione alla data della richiesta e precisamente in data 31 maggio 2021, confermata dalla Corte di appello di Palermo e divenuta irrevocabile il 24 novembre 2023. Ha, quindi, sollevato conflitto negativo di competenza, disponendo l'immediata trasmissione degli atti a questa Corte per la sua risoluzione.

2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, l'Avvocato generale presso questa Corte, dott. Pietro Gaeta, chiede, con requisitoria scritta, di dichiararsi la competenza del Tribunale di Palermo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nessun dubbio vi è sulla sussistenza nel caso in esame di un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di decidere su un incidente di esecuzione, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.

2. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto dichiarando la competenza, quale giudice dell'esecuzione, del Tribunale di Palermo. Recita l'art. 665 cod. proc. pen., comma 4, prima parte: "Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo". Detta disposizione va, poi, coordinata, oltre che con il principio della perpetuati° iurisdictionis (dovendosi avere riguardo, nell'individuazione del provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, alla data della richiesta formulata in sede esecutiva), con quella formulata al cit. art. 665 cod. proc. pen., comma 2: "Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado, altrimenti è competente il giudice di appello".

Considerando, altresì, che nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata, in forza del principio dell'unitarietà dell'esecuzione, non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consiste nel proscioglimento di una persona diversa dall'istante (si veda in ultimo Sez. 1, n. 10676 del 10/02/2015, Pg in proc.

Cuneo, Rv. 262987). E va, infine, valutata alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Confl. comp. in proc. Musumeci, Rv. 264679; e in ultimo Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Rv. 282011) e secondo cui, in materia di esecuzione, il giudice competente a provvedere sulla richiesta di riconoscimento della continuazione tra sentenze di condanna emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione proposta non riguardi la sentenza da lui emessa (Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, P.M. in proc.

Jadid, Rv. 259600).

2. Nel caso di specie la competenza a decidere sull'incidente di esecuzione in oggetto (l'istanza di unificazione in executivis è stata, invero, depositata il 12 febbraio 2024) risulta essere del Tribunale di Palermo, essendosi pronunciato con sentenza del 31 maggio 2021, confermata dalla Corte di appello di Palermo e divenuta irrevocabile - per ultima - il 24 novembre 2023. P. Q. M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Palermo, cui dispone trasmettersi gli atti. Co