Cassation court annuls appeal order for sentencing due to failure to apply statutory reduction for abbreviated trial in continued offenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Palermo Court of Appeal's sentencing order regarding continued offenses, remanding the case for a new trial. The appellant argued that the appellate court failed to apply the statutory reduction for abbreviated trials when calculating the penalty increase under Article 81 of the Penal Code. The court agreed, ruling that when a satellite offense is tried via abbreviated procedure, the penalty increase must be reduced according to Article 442 of the Code of Criminal Procedure, and the lower court's failure to explicitly account for this mandatory reduction constituted a violation of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 416-bis, 438 c.p.p., 81 c.p., 442 c.p.p.: In cases of continued offenses where the satellite trial was conducted via abbreviated procedure, the penalty increase under Article 81 of the Penal Code is subject to the statutory reduction for abbreviated trials, which the executing judge must explicitly consider in the motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARONE GIOVAN BATTISTA nato a PALERMO il 24/06/1993 avverso l'ordinanza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette/ente le conclusioni del PG .kikA -t 1.0 ) LWjt Nes, \ - Letta la requisitoria del dott. Silvia Salvadori, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento della richiesta di applicazione della continuazione in executivis, avanzata nell'interesse di Giovan Battista Barone, ha unificato i reati di tre (di cui ai punti 2, 3 e 4) delle quattro sentenze di cui a detta richiesta, rideterminando la pena complessiva per gli stessi in anni 24, mesi 6 di reclusione ed euro 18.000 di multa. In particolare, ha ritenuto più grave il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso ex art. 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen., accertato con la sentenza sub 2, già reato in continuazione con i reati di estorsione, danneggiamento e sequestro di persona accertati con la sentenza sub 3, per i quali già era determinata la pena complessiva in anni 16 di reclusione ed euro 13.000 di multa; e, tenuto conto della concreta gravità del reato di estorsione di cui al punto 4, desumibile anche dall'aggravante ad effetto speciale di cui al comma secondo dell'art.629 cod. pen., dei gravissimi precedenti penali e, comunque, della negativa personalità dell'imputato, gravato da recidiva reiterata e specifica, ha applicato, avuto altresì riguardo al parametro di cui all'art. 81 cpv. cod. pen., l'aumento di pena di anni 8, mesi 6 di reclusione ed euro 5.000 di multa.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Giovan Battista Barone, lamentando violazione dell'art. 438 cod. proc. pen., per non avere la Corte di appello di Palermo, nell'applicare l'aumento di pena per la continuazione, disposto la riduzione per il rito, che andava operata, essendo stata emessa la sentenza sub 4 all'esito di giudizio abbreviato. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Questa Corte, invero, ha affermato che in tema di riconoscimento della continuazione in executivis, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, De Rita, Rv. 281617: fattispecie in cui la Corte, ha annullato, in parte, con rinvio l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, dal cui testo non era possibile accertare se, nella quantificazione dell'aumento della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen., si fosse tenuto conto della riduzione comportata dal rito abbreviato; conforme Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Reale, Rv. 262888).
Passando, quindi, alla valutazione del caso in esame, va osservato che la Corte di appello di Palermo, pur motivando sull'entità dell'aumento di pena per la fattispecie di cui alla sentenza sub 4, non specifica se l'aumento di pena individuato debba ritenersi al netto della riduzione per il rito in conformità al consolidato principio di diritto sopra indicato sulla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen.
2. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio, alla luce del principio sopra indicato, alla Corte di appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo. Così deciso i