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Sentenza — n. 33817/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal order for lack of specific reasoning on penalty increases for satellite crimes in continuation cases.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33817/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal order regarding Giovanni Ficara's sentence, ruling that the lower court failed to adequately justify the penalty increases for satellite crimes. While the appellant argued the reasoning was insufficient, the Court confirmed that judges must explicitly detail the criteria used for each increase to ensure proportionality. Consequently, the case was remanded to the Court of Appeal of Reggio Calabria for a new sentencing determination.

Regesto Legislator

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Art. 416-bis c.p.; Art. 81 c.p.: The execution judge must separately identify the most serious crime and explicitly justify the specific amount of penalty increase for each satellite offense to ensure effective judicial review of the sentencing logic.

Parole chiave

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continuation of crimes penalty increase reasoning satellite offenses execution judge duty proportionality principle remand for new trial Art. 81 code adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 416-bis c.p.
La Corte ha riconosciuto la continuazione e, ritenuto più grave il fatto giudicato con la sentenza sub 3) dell'ordinanza, di cui all'art. 416-bis cod.
Art. 81 c.p.
Questa Corte ha affermato che il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod.
Art. 125 c.p.p.
Art. 671 c.p.p.
art. 416-bis cod. pen
La Corte ha riconosciuto la continuazione e, ritenuto più grave il fatto giudicato con la sentenza sub 3) dell'ordinanza, di cui all'art. 416-bis cod.
art. 133 cod. pen
Lamenta il ricorrente che la Corte a qua, nel riconoscere il vincolo della continuazione, avrebbe omesso di motivare sugli aumenti di pena per i reati satellite, secondo i criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 81 cod. pen
Questa Corte ha affermato che il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 8436 del 27/9/2013
Sez. 1, sentenza n. 23041 del 14/5/2009
Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020
pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena- base (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021
Sono, poi, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte - Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.
Conf. Sez. U, n.7930/95
Corte cost. n. 183 del 2013
Il rilevato vizio motivazionale impone di procedere all'annullamento dell'ordinanza impugnata e di disporre il rinvio per nuovo giudizio, alla luce dei principi sopra indicati, alla Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, in diversa composizione, giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FICARA GIOVANNI nato a REGGIO CALABRIA il 05/07/1964 avverso l'ordinanza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette/scrititc le conclusioni del PG 1<rci > tyk Letta la requisitoria del dott. Silvia Salvadori, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, si è pronunciata sulla richiesta presentata nell'interesse di Giovanni Ficara, di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati di cui a cinque sentenze esecutive della stessa Corte. La Corte ha riconosciuto la continuazione e, ritenuto più grave il fatto giudicato con la sentenza sub 3) dell'ordinanza, di cui all'art. 416-bis cod. pen., ha applicato sulla pena inflitta con la stessa gli aumenti di pena per le fattispecie di cui alle altre sentenze, pervenendo alla pena complessiva di anni venticinque e mesi sei di reclusione.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione Giovanni Ficara, tramite il proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 125 e 671 cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che la Corte a qua, nel riconoscere il vincolo della continuazione, avrebbe omesso di motivare sugli aumenti di pena per i reati satellite, secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., fatta eccezione per la sola contestazione di cui al capo B1 del procedimento Reggio Sud, in relazione alla quale viene giustificata la pena più alta rispetto alle altre imputazioni della medesima sentenza. Insiste, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. Questa Corte ha affermato che il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/9/2013, depositato il 2014, Romano, Rv. 259030).

Ed inoltre ha affermato che il giudice dell'esecuzione deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione della continuazione, in modo da rendere noti all'esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi (Sez. 1, sentenza n. 23041 del 14/5/2009, Di Risio, Rv. 244115); specificando in particolare che detto giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena- base (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316).

Sono, poi, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte - Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01 - che, componendo un contrasto sul punto, hanno chiarito, sia pure con riferimento a un caso in cui veniva in rilievo la continuazione in sede di cognizione, che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Conf.

Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01). 1.2. Tanto detto e passando al caso in esame, va osservato che la Corte di appello di Reggio Calabria non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra individuati. Invero, ha applicato gli aumenti di pena per la continuazione, senza motivare sui criteri seguiti per determinarli, fatta eccezione per la sola contestazione di cui al capo B1 della sentenza indicata come Reggio Sud (sub 4), in relazione alla quale si afferma che «la pena più alta rispetto ai reati di cui ai capi che seguono è giustificata dal particolare che l'intestazione fittizia ha riguardato l'impresa "THE DOOR DI MEDURI FRANCESCO" che è stato il principale strumento di controllo dell'attività economica, a cui il Ficara ha fatto ricorso».

2. Il rilevato vizio motivazionale impone di procedere all'annullamento dell'ordinanza impugnata e di disporre il rinvio per nuovo giudizio, alla luce dei principi sopra indicati, alla Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, in diversa composizione, giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013.

P.Q.M.

O Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per ovo giu zio alla Corte di appello di Reggio Calabr