Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 33811/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for gun storage negligence due to insufficient reasoning on third-party access risk.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33811/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for negligence in firearm storage without remitting the case for a new trial. The defendant argued that his home's security measures were adequate, while the prosecution contended the storage methods violated statutory diligence requirements. The court ruled that the lower court failed to logically connect the specific storage conditions to a realistic risk of unauthorized third-party access, rendering the conviction legally unfounded.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 20 Law n. 110/1975; Art. 546 c.p.p.: The court must provide a logical and sufficient reasoning linking the facts to the violation of the duty of care, specifically addressing the risk of third-party access, to justify a conviction for negligence in firearm custody.

Parole chiave

Generato dall'IA
negligence firearm custody Art 20 Law 110/1975 insufficient reasoning third party access risk annulment without remittal porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi reato flagrante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 20 Law n. 110/1975
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Paola in composizione monocratica ha dichiarato Aldo Cuglietta colpevole del reato di cui all'art. 20 I.
Art. 546, comma 1, lett. e), n. 1 c.p.p.
Art. 192 c.p.p.
Art. 530 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Art. 531 c.p.p.
Art. 157 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 164 c.p.
Art. 240 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 35453 del 11/05/2021, Sciortino, Rv. 281897
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CUGLIETTA ALDO nato a AIELLO CALABRO il 14/02/1957 avverso la sentenza del 03/10/2023 del TRIBUNALE di PAOLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; ~ il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, e ha concluso chiedendo e.S2- 1,1" L t,jo nr"-• PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA. 1 9-:)"' - gdit-e-i4-€14efisege

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Paola in composizione monocratica ha dichiarato Aldo Cuglietta colpevole del reato di cui all'art. 20 I. 18 aprile 1975, n. 110, e lo ha condannato alla pena di euro 300 di ammenda, con sospensione condizionale della stessa e non menzione nel certificato del casellario giudiziale.

2. Avverso detta sentenza Cuglietta propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce violazione degli artt. 192, 530, 546, comma 1, lett. e), n. 1 cod. proc. pen., 20 I. 18 aprile 1975, n. 110, e vizio di motivazione. Ci si duole che la penale responsabilità dell'imputato sia stata ravvisata apoditticamente nelle modalità di conservazione delle armi e precisamente del primo fucile dietro la porta e del secondo fucile in un ripostiglio non chiuso. Si rileva che l'imputato, riponendo le proprie armi e munizioni all'interno della propria abitazione, dotata di porta blindata e di infissi chiusi dall'interno, non era venuto meno al dovere di diligenza richiesto ad una persona di normale prudenza dal suddetto art. 20, anche considerato che nell'abitazione erano presenti solo lui e la moglie, come altresì constatato dalle forze dell'ordine. 2.2.

Col secondo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt.129, 531 cod. proc. pen. e 157 cod. pen. in relazione all'art. 20 della summenzionata legge. Si rileva che i termini di prescrizione intermedio e massimo erano comunque scaduti prima dell'emissione del dispositivo, non sussistendo cause di sospensione antecedenti; e che, pertanto, le armi confiscate andavano restituite. 2.3. Con il terzo motivo di impugnazione si rilevano violazione degli artt. 192, 530, 546, comma 1, lett. e), n. 1 cod. proc. pen., 133, 164 cod. pen. e 20 della suddetta legge.

Osserva la difesa che la misura della pena finale irrogata è superiore alla pena pecuniaria massima irrogabile e che non risulta indicata né la pena base né il quantum di riduzione di pena derivante dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche.2.4. Col quarto motivo di ricorso vengono denunciati violazione degli artt. 192, 530, 546, comma 1, lett. e), n. 1 cod. proc. pen., 240 cod. pen. e 20 della summenzionata legge e vizio di motivazione. Osserva il difensore che il Tribunale ha disposto laconicamente "la confisca dell'arma", senza farne alcuna menzione nel dispositivo, che avrebbe dovuto senza dubbio prevalere rispetto alla motivazione successivamente depositata.

Il difensore insiste, quindi, alla luce di tali motivi, per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Olga Mignolo, conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. L'imputato fa pervenire dichiarazione di rinuncia alla prescrizione, autenticata dal suo difensore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che l'imputato ha rinunciato alla prescrizione invocata col secondo motivo di ricorso, il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo di impugnazione, senza dubbio assorbente rispetto ai restanti motivi. Invero, la sentenza impugnata, pur muovendo da una corretta premessa in diritto ed evidenziando che l'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto dall'art. 20 della legge n. 110 del 1975 - quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi - deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit (si veda per tutte, da ultimo, Sez. 1, n. 35453 del 11/05/2021, Sciortino, Rv. 281897), afferma che tale obbligo sarebbe stato violato per il fatto che Cuglietta, dei due fucili legalmente detenuti, conservava il primo «semplicemente dietro una porta» e l'altro «in un ripostiglio non chiuso, ponendo in essere una condotta astrattamente idonea a permettere l'impossessamento di armi da parte di terzi».

Senza però spiegare come fosse possibile da parte di terzi estranei l'impossessamento di armi custodite (nascoste dietro una porta e in un ripostiglio) in una casa, dotata di porta blindata e infissi chiusi dall'interno, in cui non risultavano vivere soggetti contemplati dall'art. 20-bis della suddetta legge (tant'è che la contestazione attiene all'ipotesi di cui all'art. 20 e non a quest'ultima ipotesi). Va, invero, osservato che la summenzionata sentenza di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna di un soggetto, imputato del reato di cui all'art. 20 della legge n. 110 del 1975, che aveva denunciato il furto, da parte di ignoti, di un fucile da caccia lasciato sul tavolo della camera da letto di una tenuta di campagna con la porta non chiusa e le chiavi dimenticate nella serratura (circostanze, quindi, ben diverse da quelle accertate nel caso in esame), attesa l'inutilizzabilità di detta denuncia al fine di valutare la diligenza nella custodia dell'arma e l'assenza di ulteriori accertamenti.

2. Le evidenziate carenze motivazionali impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Paola, in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Paola i