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Sentenza — n. 33806/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to lack of interest and inability to correct illegal sentencing without prosecution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33806/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giacomo Barone's appeal inadmissible due to a lack of concrete interest in overturning the lower court's decision. Although the appellant argued for a recalculation of the sentence regarding a surviving satellite crime, the Court noted that the original sentencing error benefited the defendant and was not challenged by the prosecution. Consequently, the Court ruled it could not correct the illegal sentence on its own initiative, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks concrete interest to the appellant, and the Court cannot correct a sentencing error that benefits the defendant absent a challenge by the public prosecutor.

Parole chiave

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lack of interest appeal satellite crime sentencing illegal sentence correction public prosecutor challenge legal costs award recidiva nell'infrazione furto di lieve entità criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
Ricorre nuovamente per cassazione Giacomo Barone, con il ministero del suo difensore di fiducia, dolendosi (ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) dell'omessa rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione al reato di cui al capo T).
Art. 81 cpv. cod. pen.
Nel caso, infatti, di cumulo giuridico delle pene inflitte ai sensi dell'art. 81 cpv.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 46387 del 24/10/2023, Giordano
Sez. 4, n. 27772 del 14/04/2011, Tonelli
Non vi è dubbio che, dichiarati prescritti i reati sub A) e F), la pena relativa al reato superstite sub T), già reato satellite, andasse rideterminata in via autonoma dal giudice di rinvio (Sez. 4, n. 27772 del 14/04/2011, Tonelli, Rv.
Sez. U, n. 21501 del 23/4/2009, Astone
ex Sez. U, n. 21501 del 23/4/2009, Astone, Rv.
Sez. U, n. 25956 del 26/3/2009, Vitale
243380-01; Sez. U, n. 25956 del 26/3/2009, Vitale, Rv.
Sez. 1, n. 47113 del 23/06/2023, Santangelo
243588-01; Sez. 1, n. 47113 del 23/06/2023, Santangelo, Rv.
Sez. 1, n. 32419 del 31/03/2016, Baiamonte
Sez. 1, n. 32419 del 31/03/2016, Baiamonte, Rv.
Sez. 1, n. 37848 del 04/03/2016, Trani
268219-01; Sez. 1, n. 37848 del 04/03/2016, Trani, Rv.
Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli
Trattasi di pena illegale, ma il vizio, essendo l'illegalità a profitto del reo e in mancanza dell'impugnazione del pubblico ministero, non può essere emendato da questa Corte, neppure d'ufficio (da ultimo, Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli, Rv.
Corte cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Barone Giacomo, nato ad Alcamo il 26/04/1964 avverso la sentenza del 19/09/2023 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio del reato di cui al capo T); udito il difensore dell'imputato, avvocato Rossana Lania, in sostituzione dell'avvocato Nunziatina Armeli Iapichino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 27 febbraio 2018 il Tribunale di Patti dichiarava Giacomo Barone colpevole del reato di associazione per delinquere, ascritto al capo A) della rubrica, e dei reati di furto pluriaggravato, ascritti ai capi F) e T), uniti in continuazione, e lo condannava alla pena principale complessiva di cinque anni e otto mesi di reclusione e 500 euro di multa (p.b., per il capo F, cinque anni e 300 euro; aumentata di quattro mesi e 100 euro per ciascuno dei due reati satellite). Con sentenza 10 luglio 2019 la Corte di appello di Messina confermava la decisione di primo grado. Con sentenza 19 aprile 2021 la Corte di cassazione, quinta sezione penale, annullava con rinvio la sentenza di appello, limitatamente ai reati di cui ai capi A) e F), rigettando il ricorso dell'imputato nel resto.

2. In sede di rinvio, la Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza in epigrafe indicata, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai medesimi reati di cui ai capi A) e F), perché estinti per intervenuta prescrizione, senza adottare statuizioni ulteriori.

3. Ricorre nuovamente per cassazione Giacomo Barone, con il ministero del suo difensore di fiducia, dolendosi (ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) dell'omessa rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione al reato di cui al capo T).

4. Il Procuratore generale requirente ha depositato rituale memoria, in cui ha anticipato ed argomentato le conclusioni di merito rassegnate nel corso della discussione orale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso per cassazione è inammissibile, per difetto di interesse. Dal suo accoglimento deriverebbero, infatti, effetti sfavorevoli per l'imputato, il quale -viceversa- può proporre valida impugnazione solo in vista del possibile conseguimento di un'utilità concreta e di un vantaggio pratico, e non per sentire affermare, in suo danno, l'esattezza teorica della decisione (tra le molte, Sez. 6, n. 46387 del 24/10/2023, Giordano, Rv. 285481-01).

2. Non vi è dubbio che, dichiarati prescritti i reati sub A) e F), la pena relativa al reato superstite sub T), già reato satellite, andasse rideterminata in via autonoma dal giudice di rinvio (Sez. 4, n. 27772 del 14/04/2011, Tonelli, Rv. 250707-01); e andasse rideterminata in misura non inferiore al minimo edittale stabilito per quest'ultimo reato, di certo più elevato della pena di quattro mesi di reclusione e 100 euro di multa corrispondente all'originario aumento a titolo di continuazione. E' quest'ultima, allo stato, la pena che rimane eseguibile per il capo T).

Nel caso, infatti, di cumulo giuridico delle pene inflitte ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen., allorché occorra individuare, per un qualunque effetto giuridico, la pena pertinente il singolo reato satellite, si deve fare riferimento a quella concretamente inflitta a titolo di continuazione, che ha definitivamente assorbito quella astrattamente irrogabile per il reato, ove esso fosse stato autonomamente giudicato (arg. ex Sez. U, n. 21501 del 23/4/2009, Astone, Rv. 243380-01; Sez. U, n. 25956 del 26/3/2009, Vitale, Rv. 243588-01; Sez. 1, n. 47113 del 23/06/2023, Santangelo, Rv. 285411-01;

Sez. 1, n. 32419 del 31/03/2016, Baiamonte, Rv. 268219-01; Sez. 1, n. 37848 del 04/03/2016, Trani, Rv. 267605-01).

3. Trattasi di pena illegale, ma il vizio, essendo l'illegalità a profitto del reo e in mancanza dell'impugnazione del pubblico ministero, non può essere emendato da questa Corte, neppure d'ufficio (da ultimo, Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650-02).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t