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Sentenza — n. 33651/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court resolves negative jurisdiction conflict by assigning case to Santa Maria Capua Vetere based on the most serious crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33651/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation resolved a negative jurisdictional conflict between the Naples and Santa Maria Capua Vetere preliminary investigation judges regarding environmental and contract offenses. The remitting judge initially erred in identifying the most serious crime and failed to properly apply the rules on connected offenses and territorial jurisdiction. Consequently, the Court ruled that the competent authority is the Santa Maria Capua Vetere tribunal, ordering the transmission of all files to that jurisdiction for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 28 cod. proc. pen.; Art. 12 cod. proc. pen.; Art. 452-bis cod. pen.: In a negative jurisdictional conflict, the competent court is determined by identifying the most serious offense and applying the rules on connected offenses to establish the correct territorial link.

Parole chiave

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negative jurisdictional conflict most serious crime rule connected offenses territorial jurisdiction environmental offenses public procurement contracts preliminary investigation judge delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

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Art. 28 cod. proc. pen.
Senza dubbio nel caso in esame, vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di prendere cognizione del fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
Art. 12 cod. proc. pen.
Art. 452-bis cod. pen.
di Santa Maria Capua Vetere nell'abuso d'ufficio sub 6 (o f), punito cori la pena da uno a quattro anni, piuttosto che nell'inquinamento ambientale colposo aggravato ai sensi del comma secondo dell'art. 452-bis cod.
Art. 27 cod. proc. pen.
del Tribunale di Napoli ha avanzato in data 8.4.2024 richiesta di applicazione di misura cautelare reale ex art. 27 cod. proc. pen.
Art. 61 n.3 cod. pen.
Art. 452-quinquies cod. pen.
di Santa Maria Capua Vetere nell'abuso d'ufficio sub 6 (o f), punito cori la pena da uno a quattro anni, piuttosto che nell'inquinamento ambientale colposo aggravato ai sensi del comma secondo dell'art. 452-bis cod.
Art. 81 cpv.
Art. 113 cod. pen.
d. Igs. n. 152 del 2006
a), d. Igs. n. 152 del 2006 (capo a o 1), 61, n.3, 81 cpv., 113, 452-bis, commi 1) e 2), 452-quinquies cod.
art. 12 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE NAPOLI nei confronti di: GIP TRIBUNALE SANTA MARIA DI CAPUA VETEREcon l'ordinanza del 10/04/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Kette/sentite le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI trekt-e-i-l-dite~e -6-e-pa444-19.eR-sefte-prese444, 11-PQ conclude chiedendo volersi dichiarare la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 14/04/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, dopo avere disposto la separazione delle posizioni di Giuseppe Esposito e Lorenzo Di Domenico limitatamente ai reati di cui ai capi e) e f) della richiesta di emissione di decreto di sequestro preventivo (capi 5 e 6 della richiesta di rinvio a giudizio) e avere rigettato detta richiesta in ordine a detti capi (in relazione, quindi, rispettivamente alle fattispecie di cui agli artt. 81 cpv., 355 cod. pen. e 81 cpv., 323 cod. pen.), rileva conflitto negativo di competenza ad emettere il decreto di sequestro preventivo in relazione ai reati di cui ai capi a), b), c) e d) (capi 1, 2, 3 e 4 della richiesta di rinvio a giudizio, rispettivamente per violazione a) degli artt.81 cpv., 110 cod. pen., 256, comma 1, lett.

a) d. Igs. 152/2006, b) degli artt. 61, n.3, 81 cpv., 113, 452-bis, commi 1 e 2, 452-quinquies cod. pen., c) 81 cpv., 113, 674 cod. pen., d) 81 cpv., 113, 734 cod. pen.), di cui alla richiesta del P.m. del Tribunale di Napoli di applicazione di nuova misura cautelare a seguito di declaratoria di incompetenza (contestati oltre che ai suddetti anche a Raffaele Scognamiglio, Antonio De Simone, Antonino Del Prete, Gennaro Spasiano e Luigi Riccardi). Premette il Giudice remittente che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato, con sentenza in data 22/03/2024, la propria incompetenza territoriale in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio dei suddetti imputati in ordine ai reati summenzionati, ritenendo la sussistenza della connessione ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., altresì evidenziata dallo stesso P.m. di detto Tribunale nella richiesta di rinvio a giudizio, e, considerando quale reato più grave quello di cui all'art. 323 cod. pen., contestato al capo 6, commesso in Napoli e Pozzuoli (diversamente dagli altri, tutti commessi in Castel Volturno); e che, a seguito di detta declaratoria, il P.m. del Tribunale di Napoli ha avanzato in data 8.4.2024 richiesta di applicazione di misura cautelare reale ex art. 27 cod. proc. pen.

Tanto premesso rileva che: - il suddetto G.u.p. ha errato ad individuare il reato più grave in quello di cui all'art. 323 cod. pen., dovendosi ritenere più grave quello di cui agli artt. 452- bis, comma 2, 452-quinquies cod. pen.; - lo stesso ha, inoltre, ipotizzato in modo del tutto vago uno spostamento di competenza per connessione, trascurando anche l'inoperatività della disciplina del reato continuato tra fattispecie a base dolosa e fattispecie a base colposa; - la connessione va individuata solo per i reati di cui ai capi 5) e 6) ( e e f della richiesta di applicazione di nuova misura cautelare), per i quali soltanto opera la competenza del Tribunale di Napoli e va disposta la separazione del procedimento, dovendosi, invece, ritenere l'incompetenza di detto Tribunale per i restanti reati, commessi in Caste! Volturno; - rispetto ai reati di cui ai capi e) e f) non appare necessaria, né sorretta da nuove esigenze cautelari, che non siano già presidiate dal vincolo in atto, l'estensione del sequestro dell'impianto di grigliatura sito alla foce dei Regi Lagni, emesso in relazione alle prime quattro ipotesi di competenza dell'autorità giudiziaria dichiaratasi per esse erroneamente incompetente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Senza dubbio nel caso in esame, vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di prendere cognizione del fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal Giudice remittente. Invero, non solo la richiesta di misura cautelare reale ex art. 27 cod. proc. pen. si fonda sul fumus delicti in ordine ai reati di cui agli artt. 256 d.

Igs. n. 152 del 2006 e 452-bis, 452- quinquies cod. pen., di cui ai capi di imputazione della richiesta di rinvio a giudizio 1) e 2) (a e b della richiesta di misura cautelare), commessi nel circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ma il G.i.p. del Tribunale di Napoli, a fronte della sentenza di incompetenza territoriale del G.u.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha ritenuto la propria competenza in ordine all'abuso d'ufficio di cui al capo 6) della richiesta di rinvio a giudizio, commesso a Napoli e Pozzuoli (capo f della richiesta di applicazione di misura cautelare) e al connesso delitto di inadempimento di contratti di pubbliche forniture (capo e e 5), disponendo la separazione del procedimento in ordine a detti reati a carico di Giuseppe Esposito e Lorenzo Di Domenico, in relazione ai quali non ha ritenuto di disporre sequestro preventivo.

Il conflitto di competenza va, pertanto, individuato con riguardo alle restanti imputazioni e quindi con riguardo alla fattispecie di cui agli artt. 256, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 152 del 2006 (capo a o 1), 61, n.3, 81 cpv., 113, 452-bis, commi 1) e 2), 452-quinquies cod. pen. (capo b o 2), 81 cpv., 113, 674 cod. pen. (capo c o 3), 81 cpv., 113, 734 cod. pen. (capo d o 4), tutte commesse in Castel Volturno, facente parte del circondario di Santa Maria Capua Vetere. Ne consegue che la competenza è del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Peraltro, si osserva che il reato più grave veniva erroneamente individuato dal G.u.p. di Santa Maria Capua Vetere nell'abuso d'ufficio sub 6 (o f), punito cori la pena da uno a quattro anni, piuttosto che nell'inquinamento ambientale colposo aggravato ai sensi del comma secondo dell'art. 452-bis cod. pen., punito con una pena massima detentiva equivalente alla quale però deve aggiungersi una pena pecuniaria (100.000 euro ridotti di un terzo).

2. Va, pertanto, disposta la trasmissione degli atti al G.u.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto proposto dal G.i.p. del Tribunale di Napoli con riferimento ai reati di cui ai capi a), b), c) e d) della richiesta ex art. 27 cod. proc. pen. del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dichiara la competenza del G.u.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, cui dispone trasmette