Ordinanza — n. 33644/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta del Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, ha applicato ad Angelo Faragò, condannato con sentenza della stessa Corte, irrevocabile il 22 marzo 2018, la pena accessoria della rimozione ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 1, n. 3, del codice penale militare di pace, non disposta con la sentenza citata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 666 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33644/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso in esame, il ricorso per cassazione proposto dalla difesa di Angelo Faragò avverso il provvedimento di applicazione di pena accessoria deve essere, dunque, convertito in opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguente trasmissione degli atti alla competente Corte di appello di Torino, quale giudice dell'esecuzione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARAGO' ANGELO nato a SANTA SEVERINA il 05/03/1982 avverso l'ordinanza del 19/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette/sawitte le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. Tommaso Epidendio, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui sono state chieste la qualificazione del ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta del Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, ha applicato ad Angelo Faragò, condannato con sentenza della stessa Corte, irrevocabile il 22 marzo 2018, la pena accessoria della rimozione ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 1, n. 3, del codice penale militare di pace, non disposta con la sentenza citata.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Faragò, tramite il proprio difensore, deducendo violazione di legge e nullità del provvedimento per esercizio di potere demandato a diversa autorità giudiziaria e/o amministrativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione per il quale è, invece, previsto come mezzo di impugnazione l'opposizione, non deve essere dichiarato inammissibile, ma convertito in opposizione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., e trasmesso al giudice dell'esecuzione, in attuazione del principio di conservazione (si vedano, tra le molte, Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010, dep. 01/10/2010, Mafrica, Rv. 248634); con la precisazione che anche avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione erroneamente emesso ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., anziché "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. , è esperibile l'opposizione, giacché diversamente si priverebbe la parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di merito ( Sez. 5, n. 37134 del 26/05/2009, dep. 23/09/2009, Banca Nuova S.p.A., Rv. 245130, e altre conformi ).e 2.
Nel caso in esame, il ricorso per cassazione proposto dalla difesa di Angelo Faragò avverso il provvedimento di applicazione di pena accessoria deve essere, dunque, convertito in opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguente trasmissione degli atti alla competente Corte di appello di Torino, quale giudice dell'esecuzione.
P.Q.M.
Riqualifica il ricorso come opposizione e trasmette gli atti alla Corte di appello di Torino. Così deciso in Roma, il